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L’Italia, l’art. 11 della Costituzione e la guerra. La lettura di Celotto

Se da un lato viene energicamente ripudiata la forza bellica come strumento di offesa alla libertà d’altri popoli o come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, dall’altro, permane la facoltà di ricorrere all’uso delle armi per contrastare un altrui ingiustificato attacco all’indipendenza o all’integrità territoriale

L’Italia rinunzia alla guerra come strumento di conquista e di offesa. Così esordiva l’art. 4 del progetto di Costituzione presentato alla Assemblea costituente il 31 gennaio 1947. Era nitida la volontà di rottura e di contrapposizione con la allora recente guerra, ma si voleva anche porre una visione più ampia, mondiale: lo disse chiaramente Togliatti “per chiarire la posizione della Repubblica italiana di fronte a quel grande movimento del mondo intiero che cerca di mettere la guerra fuori legge”, aggiungendo poi che “in particolare, deve essere sancito nella Costituzione italiana per un motivo speciale interno, quale opposizione cioè alla guerra che ha rovinato la Nazione” (3 dicembre 1946, I Sottocommissione).

Quando il testo arrivò in Assemblea, si discusse animatamente sul verbo che era opportuno utilizzare. Meuccio Ruini chiarì il punto: “Si tratta anzitutto di scegliere fra alcuni verbi: rinunzia, ripudia, condanna, che si affacciano nei vari emendamenti. La Commissione, ha ritenuto che, mentre ‘condanna’ ha un valore etico più che politico-giuridico, e ‘rinunzia’ presuppone, in certo modo, la rinunzia ad un bene, ad un diritto, il diritto della guerra (che vogliamo appunto contestare), la parola ‘ripudia’… ha un significato intermedio, ha un accento energico ed implica così la condanna come la rinuncia alla guerra” (seduta pom. del 24 marzo 1947).

Poi si scelse di non parlare di guerra “di conquista”. Come osservò ancora Ruini “risuonava qui come un grido di rivolta e di condanna del modo in cui si era intesa la guerra nel fosco periodo dal quale siamo usciti: come guerra sciagurata di conquista e di offesa alla libertà degli altri popoli. Ecco il sentimento che ci ha animati. Ma è giusta l’osservazione fatta anche dall’onorevole Nitti che però sembra esagerato e grottesco parlare, nelle nostre condizioni, di guerra di conquista. È meglio trovare un’altra espressione”.

Ecco come è nato: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”. Ma allora l’Italia rinuncia ad ogni tipo di guerra?

L’art. 11 va letto tuttavia assieme all’art. 52 che pone la difesa della patria quale “sacro dovere” e con l’art. 78 che affida al Parlamento la competenza a dichiarare lo Stato di guerra.

Quindi, se da un lato viene dunque energicamente ripudiata la forza bellica come strumento di offesa alla libertà d’altri popoli o come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, dall’altro, permane la facoltà di ricorrere all’uso delle armi per contrastare un altrui ingiustificato attacco all’indipendenza o all’integrità territoriale, coerentemente con il principio di autodifesa sancito dalla Carta delle Nazioni Unite del 1945.

Del resto, quando fu discusso l’art. 52 venne presentato un emendamento di radicale pacifismo con la prima firma dell’on. Cairo, per sancire che “il servizio militare non è obbligatorio” e che “la Repubblica, nell’ambito delle convenzioni internazionali, attuerà la neutralità perpetua”.

Questo emendamento venne discusso con passione ma fu bocciato ampiamente con 332 voti contrari e soltanto 33 favorevoli.
Insomma, l’Italia non rinuncia ad una guerra difensiva ma condanna per principio la guerra come strumento di offesa e promuove le organizzazioni tese ad “assicurare la pace e la giustizia fra le nazioni”, come precisa la parte finale dello stesso art. 11 Cost.

Questa è esattamente la speranza espressa da Dossetti: trasformare i rapporti tra gli Stati, tradizionalmente fondati sulla forza, in rapporti di “collaborazione […] per il bene comune” (Dossetti, seduta del 3 dicembre 1946, I Sottocommissione).



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