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Il Senato approva il testo Abc

La commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato in nottata il testo di riforma della Costituzione, frutto dell´accordo tra Pd, Pdl e Udc. Contrari Idv e Lega. Tre le novità salienti: i parlamentari scendono a 762, il bicameralismo perfetto viene superato e il Senato diventa Camera competente di regioni ed enti locali. Gli articoli della costituzione modificati dal ddl di riforma sono in tutto 12. Il ddl ora è pronto per l´esame dell´aula, secondo i tempi che saranno stabiliti dai capigruppo di palazzo Madama. Probabilmente l´assemblea esamini il testo subito dopo l´approvazione del ddl di riforma del mercato del lavoro, su cui oggi il governo dovrebbe porre la fiducia.
 
La lettura dell´aula del Senato sarà comunque soltanto il primo dei quattro passaggi parlamentari cui il ddl di riforma della Carta dovrà passare prima di entrare in vigore. Se sarà approvato con almeno i due terzi dei voti, sarà legge, altrimenti dovrà passare anche lo scoglio del referendum confermativo. Secondo i calcoli fatti dai partiti, però, è assolutamente necessario che almeno le prime due letture (Camera e Senato) vengano concluse entro l´estate, per poter poi lasciare trascorrere i tempi previsti dalla legge e procedere con le due seconde letture entro la fine della legislatura.
 
Nella notte la prima commissione di palazzo Madama ha approvato la riformulazione dell´articolo 5, che riguarda il superamento del bicameralismo perfetto, e anche l´articolo dedicato alla sfiducia costruttiva al premier, senza alcuna modifica rispetto al testo base del relatore. Nessuna traccia, nell´articolato approvato ieri sera, di riferimenti alla svolta semi-presidenzialista annunciata da Silvio Berlusconi, ma nessuno esclude che il Pdl possa presentare questa proposta direttamente in aula.
 
Ecco, in estrema sintesi, i punti cardine del testo varato in commissione:
 
Meno parlamentari e più giovani
I deputati saranno 508, di cui 8 eletti all´estero. E´ eleggibile chi ha compiuto 21 anni. I senatori saranno 254, di cui 4 eletti all´Estero. Ogni Regione non potrà avere meno di 5 senatori. A Palazzo Madama e´ eleggibile chi ha compiuto 35 anni (ora ce ne vogliono 40).
Senato sempre più camera delle regioni
I ddl vengono presentati al presidente di una delle Camere. Montecitorio si occuperà delle materie per le quali c´è ´potestà legislativa esclusiva dello Stato´, mentre al Senato toccherà tutto ciò che rientra nella ´potestà legislativa concorrente´ tra Stato e Regioni. A Palazzo Madama, sempre più Camera delle Regioni, si istituisce la Commissione paritetica per le questioni regionali che sarà composta dai presidenti delle Assemblee rappresentative delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonchè da un uguale numero di senatori che rispecchi la proporzione dei membri dell´Assemblea. Questa dovrà dare parere obbligatorio sui disegni di legge che riguardano le materie di cui dovrà occuparsi il Senato.
Stop navetta tra camere, vale silenzio-assenso 
Una legge potrà iniziare il suo iter in un ramo del Parlamento, essere discussa e approvata. La seconda Camera entrerà in gioco solo se un terzo dei suoi componenti richiameranno la legge. Il ´richiamo´ dovrà però essere avallato da un voto della Camera che lo esercita, voto che dovrà avere la maggioranza relativa. In quel caso, la Camera che richiama potrà modificare la legge. Se questa, dopo la seconda lettura, non verrà più richiamata sarà approvata, ma se la Camera da cui è partita vorrà intervenire ancora potrà farlo, sempre esercitando il ´diritto di richiamo´. Se nessuno effettuerà richiami, la legge, per la regola del silenzio-assenso, si riterrà approvata.
Arrivano le bicamerali ad hoc
Nei casi in cui per il varo di una legge sarà ancora obbligatorio il via libera di entrambe le Camere, ad esempio per le leggi costituzionali o elettorali, i regolamenti parlamentari potranno ´stabilire che un disegno di legge sia esaminato´ in sede referente ´da una commissione composta da un eguale numero di deputati e di senatori designati in modo da rispecchiare la proporzione di gruppi parlamentari´.
Tempi di promulgazione
Le leggi sono promulgate dal presidente della Repubblica entro un mese dall´approvazione. Ma se la Camera che l´ha approvata definitivamente, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiara l´urgenza, la legge e´ promulgata nel termine da essa stabilito.
Priorità per ddl governo
Il Governo puo´ chiedere che un ddl sia iscritto con priorita´ all´ordine del giorno della Camera che deve esaminarlo e votarlo entro un certo termine.
Più poteri al premier
Se una delle Camere gli nega la fiducia, il premier puo´ chiedere al capo dello Stato di scioglierne una o entrambe, salvo che, entro 20 giorni dalla proposta, le Camere approvino la mozione di sfiducia costruttiva. Il premier puo´ proporre al presidente della Repubblica nomina e revoca dei ministri.
Sfiducia costruttiva
La mozione e´ sottoscritta da almeno un terzo dei componenti di ciascuna Camera, deve contenere l´indicazione del nuovo premier e non puo´ essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. Deve essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera (mentre per la fiducia iniziale al Governo basta la maggioranza semplice).
Dovere di presenza in Parlamento
Viene introdotto in costituzione il dovere degli eletti di partecipare ai lavori parlamentari, sia in aula che nelle Commissioni. Nei regolamenti parlamentari verranno regolati tempi, metodi e rivalse sulla diaria.
Statuto dell´opposizione
Entra nella Costituzione il principio dell´esistenza dello ´Statuto delle Opposizioni´. Anche in questo caso il recepimento dell´indirizzo costituzionale verrà delegato ai regolamenti parlamentari.


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