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Come cambia la materia delle intercettazioni con il decreto legge. Parla Gatta

Secondo il professore di Diritto penale della Statale di Milano, si può creare un paradosso: il governo voleva garantire l’utilizzabilità delle intercettazioni nei procedimenti in corso e invece ora le difese potrebbero avere un argomento per sconfessare le Sezioni Unite della Cassazione, e dare ragione alla Prima Sezione. Sostenendo quindi che solo da ora in poi le intercettazioni si potranno fare secondo la meno garantita disciplina speciale

L’ultimo consiglio dei ministri prima della pausa estiva ha, tra le altre cose, sancito un allargamento del perimetro per le intercettazioni. Il provvedimento, fortemente voluto dall’esecutivo, di fatto semplifica il ricorso a questo strumento di indagine e in parte devia rispetto alla linea che, soltanto qualche tempo fa, sembrava essere stata tracciata dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Diversi, sono già gli interrogativi sia di natura politica che di natura tecnica a fronte di questo decreto legge. Proprio ieri su Formiche.net il deputato di Azione, Enrico Costa, ha posto il problema delle possibili manipolazioni dell’Intelligenza Artificiale sulle intercettazioni. In punta di diritto, abbiamo invece chiesto un’analisi a Gian Luigi Gatta, professore di diritto penale all’Università degli Studi di Milano.

Professor Gatta, il Cdm di ieri ha approvato un decreto legge che di fatto amplia il perimetro delle intercettazioni. Che ricadute prevede?

Chiariamo subito che non si tratta di una riforma di sistema ma di un intervento molto circoscritto, chirurgico, che amplia il perimetro delle intercettazioni che possono essere effettuate, con più facilità e meno garanzie, quando si procede per alcuni gravi reati per i quali le intercettazioni già erano possibili. Ora sarà più semplice autorizzarle perché – questo è il punto – si semplificano i presupposti e diminuiscono quindi le ordinarie garanzie previste dal codice di procedura penale per gli altri reati. Al posto di “gravi indizi” basteranno “sufficienti indizi” di reato; il ricorso alle intercettazioni dovrà risultare “necessario” e non “indispensabile”; potrà procedersi a intercettazioni nel domicilio “anche se non vi è motivo di ritenere che si stia svolgendo l’attività criminosa”.

Entriamo nello specifico. L’estensione dello strumento di indagine riguarda segnatamente i reati riconducibili alla criminalità organizzata. Qual è, secondo lei, la finalità reale di questa scelta?

Viene esteso l’ambito di applicazione dell’art. 13 d.l. n. 152/1991, cioè della disciplina delle intercettazioni per i reati di criminalità organizzata, che deroga quella ordinaria. In particolare, sarà più facile autorizzare le intercettazioni per alcuni reati anche quando non viene contestualmente contestato un reato associativo e in particolare l’associazione di tipo mafioso. Si tratta di tutti i reati aggravati dal metodo mafioso o dalla finalità di agevolazione di una associazione mafiosa, di quelli commessi con finalità di terrorismo, del sequestro di persona a scopo di estorsione e dell’attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti. L’intervento, per espresso riconoscimento di Palazzo Chigi, mira a superare una sentenza della Cassazione che, un anno fa, aveva escluso l’applicabilità della disciplina derogatoria delle intercettazioni per i reati di cui ho detto, in assenza di una concorrente contestazione di un reato associativo. Ad esempio, se si procede per un omicidio o una estorsione aggravati dal metodo mafioso, ma non è contestata l’associazione di tipo mafioso, per quella sentenza le regole sulle intercettazioni sono quelle ordinarie, più garantiste, e non quelle per i reati di criminalità organizzata. Il Governo è intervenuto chirurgicamente per superare questa affermazione.

Dal punto di vista programmatico, il ministro della Giustizia aveva promesso che la revisione sugli strumenti di indagine sarebbe stata in senso restrittivo. La direzione assunta dal Cdm, sembra invece opposta. È un’impressione?

Di fatto questo non è un intervento restrittivo, perché per un certo numero di reati amplia in concreto le possibilità di disporre le intercettazioni, comprese quelle ambientali, nel domicilio, e con uso di captatore informatico. Sul piano politico-criminale si conferma l’importanza delle intercettazioni quale strumento di indagine nei procedimenti relativi alla criminalità organizzata – contro alcune discusse affermazioni del Ministro Nordio di alcuni mesi fa – e in questa occasione si devia a ben vedere dalla linea garantista annunciata in tema di riforme della giustizia penale.

Perché, a fronte di una sentenza della Corte di Cassazione, il governo è intervenuto con un decreto legge?

Qui sta il problema. Una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione – il più autorevole organo di interpretazione uniforme del diritto – già nel 2016 aveva detto che la disciplina derogatoria delle intercettazioni, per i reati di criminalità organizzata, riguarda anche e proprio tutti i reati ora indicati nel decreto-legge, che a ben vedere quindi non introduce alcuna novità rispetto a quanto da anni già affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza Scurato. Di fronte a una sola sentenza di una sezione semplice della Cassazione, che un anno fa ha male interpretato quanto affermato dalle Sezioni Unite, il Governo ha ritenuto vi fosse necessità e urgenza di intervenire con un decreto-legge per riaffermare, peraltro senza dirlo, quanto già avevano stabilito le Sezioni Unite. Qui però casca l’asino. Si è sopravvalutata una sentenza di una sezione semplice, che ha effetti vincolanti solo nel procedimento ad essa relativo, e non si è considerato come l’orientamento uniforme – il  diritto vivente – fosse quello delle sezioni unite, che si è ora ribadito con decreto-legge.

Alcuni tra politici e giuristi si interrogano sull’opportunità di questo provvedimento. Lei come la vede?

È un intervento che, anche in sede di conversione del decreto-legge ad opera del Parlamento, farà discutere politici e operatori. Perché? Perché a fronte della sentenza delle Sezioni Unite del 2016 sembra inutile e può anzi risultare paradossalmente dannoso. Se si estende oggi per legge la disciplina delle intercettazioni si fornisce a mio parere un argomento a chi intende affermare, contro la citata sentenza delle Sezioni Unite, che quella disciplina non era invece applicabile fino a ieri, cioè prima del decreto-legge. Paradossalmente, il Governo voleva garantire l’utilizzabilità delle intercettazioni nei procedimenti in corso e invece mi pare che offra ora su un piatto d’argento alle difese un argomento per sconfessare le Sezioni Unite, per dare ragione alla Prima Sezione della Cassazione e per sostenere quindi che solo da ora in poi le intercettazioni si potranno fare secondo la meno garantita disciplina speciale, mentre non si sarebbero potute fare prima. Sarebbe stato meglio a mio avviso soprassedere dall’intervento e lasciare fare alla giurisprudenza il suo normale corso, anche attraverso un nuovo pronunciamento delle Sezioni Unite della Cassazione. Il rischio è che la toppa normativa messa dopo una sentenza di una sezione semplice della Cassazione possa essere peggiore del buco, ammesso che il buco vi fosse davvero.

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