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I professori (non) lasciano la loro impronta. Divieti ed eccezioni del Garante

I benefici dei sistemi di analisi biometrica sono oggi irrinunciabili e superano spesso i pericoli. Ma questo insieme di tecniche volte all’accertamento dell’identità di un individuo basate sulla decodifica delle sue caratteristiche morfologiche andrebbe utilizzato quando strettamente necessario e nel rispetto della privacy.

A dichiararlo è il Garante privacy  con riferimento all’uso delle impronte digitali dei professori e del personale amministrativo tecnico e ausiliario (Ata) per rilevare la loro presenza a scuola. L’Autorità ha vietato a un istituto tecnico industriale e a due licei scientifici l’ulteriore trattamento dei dati biometrici dei lavoratori effettuato in violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali.

Il Garante, intervenuto a seguito di segnalazioni e notizie di stampa, ha detto così no all’uso generalizzato delle impronte digitali perché eccedente e sproporzionato rispetto allo scopo perseguito dalle scuole di controllare le presenze sul posto di lavoro e contrario quindi ai principi di liceità, necessità e non eccedenza stabiliti dal Codice. 

Dieviti ed eccezioni

Il garante ha precisato infatti che l’impiego di dati così delicati può essere ritenuto lecito solo in specifici casi, come ad esempio per accedere ad aree aziendali riservate in cui si svolgono particolari attività o a imprese collocate in zone a rischio.

Mentre per controllare il rispetto dell’orario di lavoro – ha affermato il Garante – la scuola può disporre di sistemi meno invasivi della sfera personale, della libertà individuale e della dignità del lavoratore.

L’Autorità, infine, ha dichiarato illecito e ha vietato anche l’uso delle immagini raccolte tramite un impianto di videosorveglianza installato all’interno di uno dei due licei, all’insaputa di docenti, personale Ata e studenti. Il divieto riguarda il trattamento effettuato nel periodo antecedente alla sua disattivazione da parte della Direzione territoriale del lavoro per violazione delle norme sul controllo a distanza dei lavoratori.



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