La riforma della giustizia vista da dentro il Csm. Il costituzionalista Daniele Porena analizza i nodi della revisione costituzionale: separazione delle carriere, correnti della magistratura e nuova Alta Corte disciplinare. Un confronto sul terreno del diritto più che delle polemiche politiche
La giustizia torna a essere terreno di confronto e di scontro. Intorno alla riforma voluta dal governo si intrecciano letture opposte: per alcuni è un passaggio necessario per aggiornare l’architettura istituzionale, per altri un intervento che rischia di incrinare gli equilibri tra i poteri dello Stato. Ma al di là del frastuono del dibattito politico, c’è un luogo in cui queste questioni vengono affrontate con il lessico delle norme e il peso delle istituzioni: Palazzo Bachelet, sede del Consiglio superiore della magistratura. È da questo osservatorio che il costituzionalista Daniele Porena, componente laico del Csm, offre a Formiche.net una riflessione sui nodi della revisione costituzionale: dalla separazione delle carriere al ruolo delle correnti, fino all’ipotesi dell’Alta Corte disciplinare. Un ragionamento che prova a riportare il confronto sul terreno del diritto, più che su quello delle bandiere politiche.
Professor Porena, lei ha scelto – coraggiosamente – di schierarsi a favore della riforma sulla Giustizia portata avanti dall’Esecutivo. Per quello che ci può dire, a che dibattito si assiste dentro Palazzo Bachelet?
Esprimere la propria opinione è un fatto del tutto normale in un Paese democratico, non lo definirei un gesto coraggioso. Tra i colleghi del Csm le posizioni e i punti di vista sono molto diversificati e le distanze di vedute notevoli. Ci confrontiamo sulla base di argomentazioni essenzialmente tecniche e con toni che – diversamente da quel che per lo più accade altrove – sono piuttosto pacati.
Da costituzionalista, prima ancora che da membro del Csm, esiste davvero il rischio che questa revisione costituzionale possa subordinare il potere della magistratura a quello dell’Esecutivo?
Sospetto che chi diffonde questa idea non abbia nemmeno letto il testo della riforma di cui pure discute. Il principio secondo cui la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere è chiaramente enunciato nel primo comma dell’art. 104 della Costituzione e la riforma non lo ha neppure sfiorato. Si tratta, secondo la letteratura giuridica più diffusa, di un principio supremo della nostra Costituzione: questo significa che neppure in futuro, né questa né altre maggioranze potranno mai sovvertirne il contenuto.
Come si spiega che la separazione delle carriere dei magistrati – storica battaglia prima radicale (con Marco Pannella), poi appannaggio della sinistra – ora sia osteggiata non solo dai partiti di opposizione ma anche da alcuni giuristi, intellettuali ed esponenti di area?
Cambiare idea è legittimo almeno quanto conservare quella originaria, quindi non mi sorprende più di tanto. Ciò detto, la mia impressione è che, perlomeno in certi ambienti, prevalga un atteggiamento di ostilità preconcetta – di natura politica se non ideologica – nei confronti del Governo in carica che poco o nulla ha a che fare con il merito della riforma.
Sulla base della sua esperienza e del suo osservatorio, quanto sono forti e quanto realmente incidono le correnti in seno al Csm su progressioni di carriera, trasferimenti e provvedimenti disciplinari verso i magistrati?
La mia esperienza al CSM è molto recente e non sono ancora in grado di esprimere un giudizio compiuto sulla attuale consiliatura sebbene la mia impressione è che si tratti di una consiliatura “fortunata”, dove il ruolo delle correnti non è forse poi così pronunciato. La storia e le cronache ci insegnano, tuttavia, che le consiliature non sono state sempre tutte uguali. In particolare, non è un segreto che, anche nel recente passato, le correnti della magistratura si sono abbattute sulle funzioni del CSM con inaudita violenza, alterando e compromettendo il corretto funzionamento delle attribuzioni costituzionali dell’Organo e producendo danni forse irreparabili. Con il sistema attuale è verosimile che degenerazioni di questo tipo possano tornare a verificarsi; è essenziale prevenire questo genere di evenienze e la riforma è condivisibilmente ispirata da questa necessità.
A proposito di provvedimenti disciplinari, uno dei punti più dibattuti di questa riforma riguarda l’istituzione di un’Alta Corte che avrà giurisdizione proprio sulla parte disciplinare. Qual è la ratio che ha portato l’esecutivo a questa decisione?
La riforma, su questo punto – e coerentemente con quel che avviene in molti ordinamenti europei a noi più vicini – rende autonoma la funzione disciplinare, che già attualmente ha natura giurisdizionale, rispetto a quella amministrativa tipica di tutte le ulteriori prerogative del CSM. Invero si è trattato in questo caso di recidere quel residuo cordone ombelicale che lega la funzione giurisdizionale a quella amministrativa e che è fonte di non lievi “cortocircuiti” tecnico-giuridici. Ad esempio, il sottoscritto – quale componente della attuale Sezione disciplinare – non può essere membro, per ragioni di incompatibilità, di una serie di commissioni consiliari, tra cui quella che istruisce le pratiche per le nomine di Presidenti di Tribunale o Procuratori della Repubblica. Tuttavia, come membro del Plenum del CSM, sono poi chiamato a deliberare su quelle stesse pratiche: è evidente che qui c’è qualcosa che “non fila”. La separazione della funzione disciplinare dalle altre funzioni del governo autonomo della magistratura realizza un riordino sistematico della materia coerente con l’idea che determinati ambiti debbano rimanere ben distinti e separati.
Anche sul sorteggio tanto si è letto e sentito. Secondo lei sarà davvero un meccanismo capace di rendere più trasparenti i processi di composizione degli organi di autogoverno della magistratura?
Pratiche opache e talvolta distorsive, se non addirittura apertamente illecite hanno suggerito, già da alcuni anni, di introdurre il meccanismo del sorteggio, ad esempio, nella formazione delle commissioni per i concorsi universitari o in quelle del personale sanitario. Ancora, lo stesso concorso per l’accesso in magistratura è da tempo svolto da una commissione sorteggiata. Il nostro ordinamento poi conosce l’applicazione del metodo del sorteggio per la costituzione delle Corti d’Assise e d’Assise d’Appello. Persino la Costituzione, all’art. 135, disciplina questo metodo, e per una funzione delicatissima: si tratta dei giudizi sui reati propri del Presidente della Repubblica. In questi casi la Corte costituzionale viene integrata da sedici membri che, appunto, sono tratti a sorte. Tutto ciò solo per dire che il metodo del sorteggio è tutt’altro che eccentrico o avulso dalle regole del nostro ordinamento. Al contrario è largamente impiegato in relazione ad ambiti e funzioni che mostrano significative similitudini con quelle – amministrative e giurisdizionali – esercitate dal CSM. Sugli effetti attesi credo che sarà la stessa magistratura a trarne giovamento: è senz’altro preferibile essere giudicati o valutati da un collegio formato da esperti sorteggiati piuttosto che essere giudicati o valutati da un collegio formato in base agli orientamenti politici di chi lo compone.
Cosa direbbe a un elettore – di qualsiasi schieramento politico – indeciso su come votare per convincerlo a confermare la riforma?
La separazione delle carriere introdotta da questa riforma è coerente con le migliori tradizioni delle liberal-democrazie occidentali; ancora, completa e rafforza i principi costituzionali del giusto processo e, in particolare, quello fondamentale della terzietà del giudice. Il modello delle carriere unificate, al contrario, è in linea con il vecchio sistema processuale inquisitorio, che ereditava alcuni tratti tipici dei regimi autoritari, ed oggi caratterizza esperienze culturalmente molto diverse dalla nostra (tra cui Egitto, Turchia, Venezuela, Nigeria, ecc.). La mia opinione è che la riforma rappresenti una grande opportunità ed un enorme balzo in avanti in termini di civiltà, non soltanto giuridica.
















