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Joint venture Cina-Manta Aircraft, il Consiglio di Stato conferma il veto golden power

Il Consiglio di Stato chiude il caso Manta Aircraft confermando il veto del governo e chiarendo la portata del golden power. Non solo difesa da acquisizioni straniere, ma anche controllo sui flussi in uscita di tecnologia strategica. Centrale il valore del know-how e il rischio di uso duale, anche solo potenziale. Una pronuncia che rafforza l’intervento pubblico e fissa principi destinati a incidere su operazioni ben più rilevanti

Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del Tar del Lazio e chiuso definitivamente il contenzioso sulla legittimità del veto governativo alla joint venture tra la start-up italiana Manta Aircraft e la cinese Shenyang Aviation Industry Group Co. Ltd. (Saig). Una pronuncia che, al di là delle dimensioni contenute dell’operazione, consolida alcuni principi chiave in materia di poteri speciali e li estende a scenari che vanno oltre il classico perimetro del foreign direct investment screening.

La vicenda

La storia inizia con un accordo apparentemente circoscritto: Manta Aircraft, piccola realtà italiana del settore aeronautico, e Saig, colosso dell’industria aerospaziale cinese a controllo governativo, si accordano per costituire una joint venture in territorio cinese. L’obiettivo è finanziare le attività di sviluppo e costruire due prototipi civili del velivolo “Ann Plus”, destinato al trasporto passeggeri su rotte regionali cinesi. L’operazione viene notificata al governo italiano, che nell’ottobre 2024 appone il veto ai sensi della normativa sul golden power. Manta Aircraft impugna il provvedimento davanti al Tar del Lazio. Il tribunale amministrativo, con sentenza del 9 giugno 2025, respinge il ricorso e avalla le ragioni del governo. La società ricorre quindi al Consiglio di Stato, che ora conferma integralmente il giudizio di primo grado.

Cosa c’è nel know-how di Manta

Come segnala l’avvocato Luca Picotti, dell’Osservatorio Golden Power, gruppo di ricerca indipendente che si propone lo studio e la divulgazione delle tematiche giuridiche, economiche e sociologiche connesse all’applicazione delle regole nazionali ed internazionali in materia di esercizio dei poteri speciali per il controllo degli investimenti esteri, un nodo cruciale dell’intera vicenda riguarda la natura di ciò che si stava per trasferire. Manta Aircraft non era titolare di un diritto di proprietà intellettuale in senso stretto, ma di un patrimonio tecnico-scientifico di background. Solo attraverso lo sviluppo del know-how nell’ambito della joint venture cinese quella conoscenza tecnico-scientifica di fondo sarebbe diventata un prototipo brevettabile, di fatto appropriabile dalla società costituita in territorio cinese e riconducibile a Pechino. Il governo ha esercitato il potere di “veto”, e non di semplice “opposizione”, proprio perché non si trattava di un’acquisizione di partecipazioni da parte di un soggetto straniero, ma di un trasferimento in uscita di un asset tecnologico.

Oltre l’Fdi screening

È questo uno dei punti che l’Osservatorio Golden Power segnala da tempo e che il Consiglio di Stato ora formalizza con chiarezza. Per capirne la portata, vale la pena fare un passo indietro. Il meccanismo ordinario di controllo sugli investimenti esteri – il cosiddetto Fdi screening, foreign direct investment – funziona in una direzione sola: intercetta i capitali stranieri che entrano in un paese per acquisire partecipazioni in aziende locali considerate strategiche. È, in sostanza, un filtro sulle porte d’ingresso. Il golden power italiano, invece, può operare anche nella direzione opposta: non solo quando un soggetto straniero vuole comprare un pezzo di un’azienda italiana, ma anche quando è l’azienda italiana stessa a decidere di trasferire all’estero un asset tecnologico rilevante, magari attraverso una joint venture o una delibera societaria. Nel caso di Manta Aircraft, non c’era nessun cinese che acquistava quote di una società italiana: era la start-up italiana a portare il proprio know-how in una società costituita in Cina. Un flusso in uscita, non in entrata. Ed è precisamente questo che il golden power, a differenza dei meccanismi di Fdi screening, è in grado di bloccare.

La potenzialità militare è sufficiente

Il Consiglio di Stato ribadisce poi che ai fini dell’esercizio del golden power non è necessaria la presenza attuale di una componente militare nell’asset: è sufficiente che un uso militare non sia “impossibile a priori”. Nel caso di Manta Aircraft, l’essenza stessa del progetto aeronautico apre questa possibilità. A supporto del ragionamento, la sentenza richiama un precedente storico: gli aerei da bombardamento sviluppati da alcune potenze come aeroplani civili da “trasporto veloce” per aggirare i divieti di riarmo imposti dal Trattato di Versailles. La minaccia di grave pregiudizio, precisa il Consiglio di Stato, ha “per definizione natura potenziale”. Tra i fattori che hanno orientato il giudizio, anche la considerazione pratica che – con le attività operative interamente in territorio cinese – sarebbe stato difficile, se non impossibile, far rispettare eventuali prescrizioni a tutela degli interessi nazionali.

Il quadro giurisprudenziale

La pronuncia si inserisce in un orientamento già tracciato dalla giurisprudenza Syngenta e confermato dal Tar del Lazio in primo grado. Il Consiglio di Stato ribadisce inoltre la piena costituzionalità dell’istituto: il golden power non rende l’attività economica impossibile in assoluto, ma interviene in “casi determinati” sugli assetti societari a tutela dell’interesse nazionale, senza che sia dovuto alcun indennizzo. Sul versante del controllo giurisdizionale, i giudici chiariscono che il sindacato è “pieno ed effettivo” anche in presenza di ampia discrezionalità governativa, a patto che i presupposti oggettivi siano determinati con rigore dalla legge e dalla regolamentazione.

Come fa notare oggi Picotti in un post su Linkedin, nei casi che coinvolgono soggetti extra-UE, cinesi in particolare, tecnologie a potenziale duplice uso e possibili intersezioni con la difesa, si conferma un orientamento coerentemente sensibile agli interessi pubblici, in linea con la giurisprudenza Syngenta. Il caso Manta Aircraft, per dimensioni e visibilità mediatica modeste, non ha fatto rumore. Ma i principi che la sentenza del Consiglio di Stato consolida sono destinati a pesare anche su operazioni ben più grandi.


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