Riceviamo e volentieri pubblichiamo
Travolti e distratti dal caos che sta avvenendo al Senato sulla riforma costituzionale, forse pochi individui si sono interessati al testo ed agli effetti della CIRCOLARE della PdCM-Dipartimento della Funzione Pubblica sul tema in oggetto.
La circolare è apparsa nella G.U. 168 del 22.07.2012, ossia prima dopo la vigenza del decreto legge 90 e la approvazione (alla Camera) dell’atto 2486 (relativo al suddetto decreto legge).
Si tratta di una specie di “interpretazione autentica” dell’art.1, c.471 e seguenti, della legge 147/2013 (la legge di stabilità per il 2014).
In sintesi, dice la circolare, chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di un rapporto di lavoro (attuale o pregresso, alias pensione) non puo’ superare il tetto massimo – per il 2014 – di euro 311.658,53, ossia quello del primo Presidente della Corte di Cassazione.
Detto tetto deve intendersi come assoluto, includendo quindi sia lo stipendio che tutte le altre voci variabili ed accessorie: indennità, risultato, consulenze, collaborazioni, incarichi aggiuntivi pubblici (conferiti dalle amministrazioni pubbliche, anche diverse da quelle di appartenenza).
La stessa regola vale anche per la somma di pensione piu’ retribuzioni accessorie pubbliche (art1, c.489 della legge citata), includendo tra queste anche quelle pagate da soggetti ai quali l’ordinamento giuridico attribuisce natura privata (es. enti produttori di servizi economici, enti a struttura associativa, enti legati ad amministrazioni locali). Circolare citata, pag.3.
Qualora questa sia la condizione, la riduzione dovrà essere operata non dall’INPS ma dall’Amministrazione erogante il trattamento economico.
Tutto cio’, a partire dal 1° Gennaio 2014.
La norma vale anche per le AUTHORITIES indipendenti, per tutte le amministrazioni periferiche della P.A., per gli organi di amministrazione ex d.lgs. 165/01 (Art.1,c.2).
Non solo ma – continua la circolare – le AMMINISTRAZIONI REGIONALI avrebbero dovuto adeguare i loro ordinamenti entro il 1 Luglio 2014 (art.1, c.475 della legge 147/2003).
COMMENTO da “pulce nell’orecchio” e QUESITI conseguenti.
Sul tema TETTO RETRIBUTIVO MASSIMO per CHI LAVORA NELLA P.A. e per la P.A. si sono esercitate caterve di legislatori:
1) legge 244/2007 (art.3, commi 44 e seguenti)
2) legge 122/2010 (art.9,c.1-2), nella parte sopravissuta alla nota sentenza della Consulta(223/2012) ed art.9, c.2-bis e c.21 (blocco economico dei CCNL e delle progressioni economiche di carriera);
3) legge 111/2011 (art. 1)
4) DPR 122/2013, di proroga a tutto il 2014 delle norme della legge 122/2010, incluso il blocco degli incrementi dell’indennità da vacanza contrattuale;
5) legge 147/2013 ovvero legge di stabilità per il 2014 (art.1,c.452), che ha posto ulteriori vincoli per il triennio 2015-2017.
Sullo stesso tema, per i PENSIONATI PUBBLICI sono da citare:
6) legge 724/1994 (art.25);
7) d.lgs. 165/2001 e s.m.i. (art.53,c.16-ter; art.1,c.2);
8) decreto legge 201/2011 (art.23-bis);
9) legge 135/2012 (art.5,c.9).
CIO’ DETTO E RICORDATO, ci permettiamo di formulare, da ignoranti, le seguenti domande al team Renzi-Madia.
a) E’ il governo sicuro che i massimali fissati dalla circolare del 22 Luglio siano esattamente gli stessi di quelli previsti dal decreto legge 90, nella versione varata nei giorni scorsi dalla Camera (A.C. 2486) ? Se non lo fossero, cosa intende fare?
b) E’ il governo convinto al 100% che detti limiti valgano realmente per tutti i soggetti ex elenco ISTAT di cui all’art. 1,c.2 della legge 196/2009, elenco piu’ esteso di quello del d.lgs 165/2001 (art.1,c.2)?
c) Si è, il governo Renzi, accertato se le REGIONI SI SONO ADEGUATE – entro il 1°Luglio u.s. – ALLE NORME STATALI, come previsto dall’art.1,c.475 della legge 147/2013?
d) Quanti sono gli ENTI PUBBLICI e le AUTHORITIES che hanno pubblicizzato sui loro siti internet e sui media il taglio effettuato ai loro dirigenti/collaboratori, con introiti superiori al citato massimale?
Stefano Biasioli
Segretario Generale CONFEDIR