Riceviamo e volentieri pubblichiamo
Se oggi siamo costretti ad occuparci di questo tema, così importante per un’Italia in grave recessione (per 7 anni negata dai nostri politici, di ogni bandiera) è per cercare di far capire ai professionisti, soprattutto a quelli che hanno lavorato con la P.A. prima come dipendenti e poi come soggetti con P.IVA, quali saranno gli effetti deleteri prodotti dall’art. 6 della Legge Madia (114/2014), il cui titolo pare chiarissimo: “Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza”.
Il titolo conferma la volontà della Madia di rottamare i pensionati di ogni tipo (pensionati pubblici o privati; pensione di vecchiaia e pensione di anzianità; tutta retributiva; retributiva + contributiva), impedendo loro di svolgere qualunque attività professionale in organi di governo delle amministrazioni pubbliche o ad esse assimilate ex art.2,c.2 bis, legge 125/2013. In definitiva, si tratta del divieto – per i pensionati tutti – di svolgere incarichi professionali e dirigenziali per la P.A., con 2 sole eccezioni: componenti di giunte degli enti territoriali o simili, incarichi e collaborazioni della durata di un anno, gratuite e non rinnovabili.
Tutto chiaro? Certo che no…
Ma procediamo con ordine.
PREMESSA LEGISLATIVA: LEGGE 114/2014 E DIVIETO DI INCARICHI AI PENSIONATI
Con la legge 135/2012 (art.5, c.9) era stato introdotto il divieto, per le amministrazioni pubbliche, di attribuire incarichi di studio e consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse amministrazioni e collocati in quiescenza, che avessero svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza. La disposizione allargava, di fatto, il fronte dell’intervento, meno restrittivo, proposto in passato con una disposizione della legge n. 724/1994 (Legge Finanziaria) che si limitava ad indicare che i destinatari erano solamente i dipendenti cessati per pensionamento di anzianità e non di vecchiaia. La norma del 2012 estendeva, invece, il divieto a tutti i dipendenti collocati in quiescenza, senza alcuna distinzione. Nella relazione tecnica del Senato era infatti chiaramente scritto che “la disposizione è intesa ad introdurre una forma specifica di incompatibilità nell’affidamento delle consulenze da parte delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/01…”.
La legge n. 114/2014 (come risulta dal testo coordinato in G.U. 190/2014, Supp.Ordinario n°70) ha aggravato le regole di incompatibilità per i pensionati, come risulta dalla premessa del presente articolo.
QUALCHE RIFERIMENTO
Per chiarire meglio il tutto, riportiamo innanzitutto integralmente il testo dell’art.5 della legge 135/2012: “È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza *a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza*”.
Ecco invece la formulazione nel nuovo disposto dell’articolo 6 della legge 114/2014 che prevede che all’“articolo 5, comma 9, della legge 135/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole da “a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: * – “a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.- Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall’organo competente dell’amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell’ambito della propria autonomia“.
“c.2. Le disposizioni dell’art.5,c.9 della legge 135/2012, come modificato dal c.1, si applicano agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”, ossia dal 18/08/14.
DALLA CRONISTORIA ALLE SUE CONSEGUENZE
Se sappiamo leggere e capire norme contorte e bizantine, sovrapposte le une alle altre, la nuova disposizione porta questi, pesanti, effetti.
1) L’incompatibilità si allarga dai pensionati pubblici a quelli privati;
2) L’incompatibilità diviene assoluta. Infatti si estende dal divieto di “incarichi di studio e consulenze” ex legge 135/2012 agli (come detta la legge Madia)
3) Incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni, con l’eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti titolari degli organi elettivi degli enti ex art.2,c.2 bis, della legge 125/2013;
4) Incarichi e collaborazioni sono consentiti solo per un anno e GRATUITAMENTE;
5) L’incompatibilità vale anche anche per gli ORGANI COSTITUZIONALI, che “devono adeguarsi nell’ambito della propria autonomia” (?).
6) L’incompatibilità crea situazioni di discriminazione assoluta nei confronti di molti professionisti pensionati, con molteplici rapporti con le amministrazioni pubbliche
A questo proposito faremo alcuni esempi.
A) Ex dipendente pubblico o privato, con pensione maturata entro il 31/12/12 (40 anni contributivi, con le regole Fornero, soggetto oggi con eta’ inferiore a 65 anni), attualmente possessore di P.IVA e con molteplici rapporti con la P.A.
Si puo’ trattare di Segretari comunali e provinciali, di Avvocati, di Ingegneri, di Amministrativisti, di Medici, di Professionisti laureati – gia’ pensionati- che attualmente hanno in corso contratti pluriennali con la P.A.: come professionisti esterni, come consulenti ma anche – nel SSN- come DIRETTORI GENERALI, DIRETTORI SANITARI, DIRETTORI AMMINISTRATIVI e DIRETTORI del SOCIALE. Ne conosciamo molti, in Veneto e non solo. Ebbene, tutti costoro se ne andranno a casa. Chiediamo: perché? Per far posto a giovani privi dei titoli necessari per compiti simili? Pensate che nessuno di costoro reagirà?
B) Pensionato con Cassa Professionale Autonoma (es. ENPAM, ENPAF, ENPAP etc), con piu’ di 65 anni, con P.IVA: e con attività di consulenza di vario tipo per varie strutture pubbliche. Si pensi ai medici INAIL, ai controllori dell’INPS etc. Si pensi ai medici ed ai professionisti della della protezione civile….
C) Pensionato di ogni genere e grado, con carica di consigliere comunale, provinciale, regionale; con presenza in Enti pubblici: IPAB, CONSORZI VARI, PARTECIPATE. Presenza, quindi, come consigliere e non come membro di giunte, ossia di esecutivi. Adesso, non lo potrà piu’ fare, se non per un anno e gratuitamente.
Potremmo proseguire con gli esempi, ma ci fermiamo qui.
DOMANDE, FINORA RIMASTE SENZA RISPOSTA
Il furore rottamatorio di Renzi e della Madia si è spinto oltre il lecito. Per cercare di dare lavoro ai giovani (proposito encomiabile, ma da declinare correttamente) si è deciso di varare una legislazione antidemocratica, indegna anche della Russia di Lenin e di Stalin. Qui ci si dimentica che siamo nella U.E., che impone la libera circolazione di professionalità e di professionisti, pensionati o no che siano. Non succederà che pensionati francesi od ucraini prendano il posto di quelli italiani, nei rapporti con la P.A.?
Ancora. Mentre si amplia lo SPOIL SYSTEM nella P.A. fino al 30% degli organici (articolo 11 della legge 114/2014), ossia mentre si impone l’invasione delle scelte discrezionali della politica nelle nomine dei dirigenti pubblici, nel contempo si cacciano a casa i consulenti, i dirigenti ed i direttivi (pensionati con P.IVA) che possono, senza problemi, testimoniare e documentare le scorretteze e le illegalità spesso connesse a tali “nomine politiche”.
Ancora. C’è da chiedersi se le norme valgano per tutti o se, ancora una volta, ci saranno figli e figliastri. Pensate VOI che, dalla sera alla mattina, cessino le nomine dei consiglieri della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato nei vari organismi di stato e parastato? Casse professionali, Agenzie, CNEL, Partecipate e compagnia bella? Credete VOI che la magistratura rinuncerà facilmente alle decine di consulenze?
In questi giorni è in atto una battaglia parlamentare per le nomine dei membri della Consulta e del Consiglio di Stato: si tratta di personaggi attivi o di pensionati? Si tratta di incarichi gratuiti o di incarichi con significative prebende? Si tratta di incarichi annuali o pluriennali?
Esiste o non esiste una incompatibilità tra chi fa politica/attività sindacale e nomine in organismi statali o parastatali? Vale ancora o no la regola della Legge Brunetta?
INFINE, E FUORI DAI DENTI
Il pluripensionato Napolitano dovrà fare il Presidente della repubblica in modo gratuito? Ed il suo successore dovrà essere un lavoratore attivo? Per questo e per molto altro, ancora una volta, saremo costretti – noi pensionati lesi – a ricorrere alla magistratura, italiana ed europea.
Caro Renzi, Ella è all’interno di una favola di Esopo. Quella della tartaruga e della lepre. Noi, professionisti pensionati, siamo la tartaruga. Siamo lenti, ma pensanti e tanto, tanto, testardi.
Ad maiora!
Stefano Biasioli
Segretario Generale CONFEDIR