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Jobs Act, mistero Co.co.co.

Che succede ai Co.co.co. col Jobs Act?

L’art. 15 del d.lgs 22/2015, quello che prevede l’introduzione della DIS-COLL, l’assegno a sostegno dei collaboratori a progetto o con collaborazione coordinata e continuativa che dal 1.1.2015 hanno perso il lavoro, è in vigore dal 7 marzo ma…

Ma la norma fissa, come per le altre indennità di sostegno al reddito, il termine perentorio a pena di decadenza dal beneficio, di 68 giorni per la presentazione della domanda all’INPS.

68 giorni dalla data in cui si verifica lo stato di disoccupazione.

Ebbene oggi è il 68.mo giorno. Pertanto chi dal’1.1.2015 è disoccupato, perché si è concluso il contratto il 31.12.2014, dovrebbe presentare domanda entro oggi. Eppure sul sito dell’INPS non c’è traccia della nuova misura, negli uffici dell’INPS non sanno nulla, al call center INPS non sanno nulla, i patronati INCA-CGIL sanno nulla.

Eppure la norma c’è, è in vigore, ed è chiara:

“Art. 15 – Indennita’ di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – DIS-COLL

1. In attesa degli interventi di semplificazione, modifica o superamento delle forme contrattuali previsti all’articolo 1, comma 7, lettera a), della legge n. 183 del 2014, in via sperimentale per il 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL. …”

Allora, c’è chi si chiede: chi ha sbagliato?

Il governo che emana il decreto legislativo comunque in ritardo senza preoccuparsi di fissare un termine maggiore per la presentazione delle domande (DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 22 – Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00036) (GU Serie Generale n.54 del 6-3-2015);

il Presidente della Repubblica, che lo ha firmato solo il 5 marzo, pubblicato il 6, e in vigore dal 7, dunque solo due giorni prima della data fatidica dei 68 giorni che dal 1.1.2015 scadono il 9.3.2015, e che comunque non si sarebbe reso conto dell’imminenza del termine;

l’INPS, che nonostante si presuma conoscesse il testo quantomeno dalla data del 4 marzo, se non prima, non ha provveduto alla definizione delle procedure informatiche per la presentazione della domanda.

Certamente una risposta dovrà essere data a tutti coloro che oggi si sono rivolti alle sedi dell’INPS o ai patronati per presentare la domanda o che, dotati del PIN di accesso ai servizi online dell’INPS, hanno tentato di presentare la domanda nel rispetto dei termini legislativi, ma in nessun caso è stato possibile.

A coloro che rischiano di perdere il beneficio DIS-Coll cui hanno diritto, per colpa certo non loro, il neo presidente dell’INPS Tito BOERI dovrebbe dare una risposta. Non foss’altro perché i cittadini potrebbero cominciare a chiedersi: “Se pago regolarmente i contributi all’INPS e quando ne ho bisogno l’INPS non c’è … cosa pago a fare? Meglio in questo caso, non versare più nulla all’INPS e attivare un’assicurazione privata, o no?”.

Purtroppo se la domanda è lecita il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali all’INPS è dovuto per legge e non può, e non deve, essere omesso. Ma il dubbio resta.

Boeri se ci sei batti un colpo.



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