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Anti terrorismo, il decreto ora è legge

In uno dei momenti più tesi a causa della crisi libica, della crescita dello Stato Islamico e degli sbarchi incontrollati sulle sue coste, l’Italia apre una nuova pagina nella lotta al jihadismo. Il Senato ha approvato con 161 voti favorevoli, 108 contrari e un astenuto, la fiducia ai ventuno articoli del provvedimento che rafforza il contrasto al terrorismo e la proroga delle missioni internazionali e che ora è legge.

Palazzo Madama, con il voto di fiducia al Governo, ha dato il via libera definitivo al disegno di legge di conversione del decreto legge, licenziato dal Consiglio dei ministri il 18 febbraio scorso e approvato dalla Camera in prima lettura il 31 marzo.

Dopo mesi di inciampi e polemiche, il Viminale può finalmente tirare un respiro di sollievo, riassunto nelle parole del ministro Angelino Alfano, che su Twitter ha commentato: “Il decreto antiterrorismo è legge! Da oggi più forti nella lotta al terrorismo per la difesa della democrazia e della libertà“.

LE MISURE CONTRO I FOREIGN FIGHTER

La nuova legge interviene sulle disposizioni del codice penale relative ai delitti di terrorismo, anche internazionale, per punire con la reclusione da 5 a 8 anni i foreign fighter, ovvero coloro che si arruolano per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo. L’entità della pena consente l’applicazione della custodia cautelare in carcere; con la reclusione da 5 a 8 anni chiunque organizzi, finanzi o propagandi viaggi finalizzati al compimento di condotte con finalità di terrorismo; con la reclusione da 5 a 10 anni colui che dopo aver autonomamente acquisito le istruzioni relative alle tecniche sull’uso di armi da fuoco o di esplosivi nonché alla commissione di atti di violenza con finalità terroristiche, pone in essere comportamenti finalizzati in maniera univoca alla commissione di tali atti. La disposizione, inoltre, aggrava la pena prevista per il delitto di addestramento ad attività con finalità di terrorismo, quando le condotte siano commesse attraverso strumenti telematici o informatici.

IL PROSELITISMO SUL WEB

Vengono introdotte misure per il contrasto alle attività di proselitismo attraverso internet dei foreign fighter. Quando i reati di terrorismo, l’istigazione e l’apologia del terrorismo sono commessi tramite strumenti informatici e telematici, sono anzitutto previste aggravanti di pena. Si stabilisce poi che la polizia postale e delle comunicazioni debba costantemente tenere aggiornata una blacklist dei siti internet che vengano utilizzati per la commissione di reati di terrorismo, anche al fine di favorire lo svolgimento delle indagini della polizia giudiziaria, effettuate anche sottocopertura.

STRETTA SU PRECURSORI ESPLOSIVI

Con il provvedimento s’inseriscono nel codice penale due nuove contravvenzioni, relative alla detenzione abusiva di precursori di esplosivi e alla mancata segnalazione all’autorità di furti o sparizioni degli stessi.

LE MISURE DI PREVENZIONE

L’articolo 4 della legge interviene sul codice antimafia per introdurre modifiche alla disciplina delle misure di prevenzione e in materia di espulsione dallo Stato. Nel codice viene integrato il catalogo dei destinatari delle misure di prevenzione personali applicate dall’autorità giudiziaria con coloro che, compiono atti preparatori alla partecipazione ad un conflitto all’estero a sostegno di organizzazioni terroristiche; viene introdotto un provvedimento d’urgenza del questore che, già in sede di proposta di misure di prevenzione personali, potrà disporre nei confronti del proposto il ritiro temporaneo del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell’espatrio di ogni altro documento di identità; viene esteso ad una serie di delitti in materia di terrorismo il catalogo dei delitti la cui commissione nel corso dell’applicazione di misure di prevenzione definitive (nonché sino a tre anni dopo la loro cessazione) comporta l’aggravante consistente nell’aumento da un terzo alla metà della pena: è previsto un nuovo delitto – relativo alla violazione delle misure imposte con i provvedimenti d’urgenza del questore; in relazione agli stessi delitti è prevista l’ipotesi facoltativa di arresto in flagranza.

L’EXPO 2015 A MILANO

Con il provvedimento è previsto l’impiego del personale delle forze armate nelle attività di controllo del territorio, di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania, anche in relazione alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell’Expo 2015.
Anticipata, inoltre,l’assunzione di 150 allievi carabinieri da trarre dai vincitori del concorso bandito nel 2010. Autorizzata poi, fino al 30 settembre 2015, la spesa di circa 40,5 milioni per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale.

PERMESSI DI SOGGIORNO A FINI INVESTIGATIVI

L’articolo 6 estende la possibilità di rilasciare a stranieri permessi di soggiorno a fini investigativi anche nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento relativi a delitti commessi per finalità di criminalità transnazionale e introducendo in via transitoria la possibilità per i servizi di informazione e sicurezza di effettuare colloqui con detenuti per prevenire delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.

LA PROCURA ANTITERRORISMO

Relativamente al coordinamento nazionale delle indagini nei procedimenti per i delitti di terrorismo, anche internazionale si prevede l’attribuzione al Procuratore nazionale antimafia anche delle funzioni in materia di antiterrorismo. L’articolo 10 modifica alcuni articoli del codice antimafia con riguardo all’organizzazione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, in luogo della Direzione nazionale antimafia, alla preposizione dei magistrati che ne fanno parte (il procuratore nazionale e due procuratori aggiunti) e all’applicazione di magistrati anche per procedimenti riguardanti reati con finalità di terrorismo.


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