Domanda n. 1: perché prendersela col ddl Cirinnà, imputandogli di far rientrare l’adozione nella nuova disciplina, quando il testo non ammette in modo esplicito l’adozione medesima da parte di due persone dello stesso sesso unite civilmente?
Domanda n. 2: perché andare oltre nella polemica e descrivere uno scenario per il quale, se il ddl dovesse passare, legittimerebbe l’utero in affitto?
Risposta alla prima domanda. Il ddl traduce in norma un orientamento minoritario, finora affermato solo a Roma ma contraddetto dai giudici minorili di quasi tutta Italia, oltre che dalla Cassazione: quello secondo cui il partner dello stesso sesso di un genitore biologico è legittimato a diventarne il genitore adottivo (è ciò che si chiama stepchild adoption). Si sostiene che se il genitore biologico morisse il bambino verrebbe condotto in istituto; è falso! Già oggi l’ordinamento prevede che il minore che resta senza genitori può essere adottato, secondo il criterio del suo superiore interesse, in deroga alle disposizioni generali, e quindi – per esempio – da parte di persona che dimostri di aver stabilmente convissuto col padre o con la madre venuti meno, e in tal modo ha stabilito una relazione la cui prosecuzione fa bene al minore. Le norme del Cirinnà non presuppongono una situazione critica come questa: fanno diventare regola la presenza di due genitori dello stesso sesso. Il caso, affrontato dalla giurisprudenza minoritaria prima ricordata, è quello di una donna che ha il figlio con la fecondazione artificiale di tipo eterologo, la cui compagna chiede di vedersi riconoscere genitore adottivo di quel bambino. Perché la stepchild adoption conduce come un treno all’adozione sempre e comunque? Perché nelle loro sentenze le Corti europee, e in linea con esse la Corte costituzionale italiana, hanno detto che i singoli Stati hanno facoltà di scelta se disciplinare allo stesso modo o in modo distinto matrimonio e unioni civili. Quel che il singolo Stato non può fare è conferire alle unioni civili un regime sostanzialmente matrimoniale e tener fuori dalla disciplina diritti che spettano ai coniugi: se così facesse, introdurrebbe una discriminazione da rimuovere. Il Cirinnà permette che le unioni civili si formino con un rito davanti all’ufficiale dello Stato civile alla presenza di due testimoni: come per il matrimonio. Attribuisce alle parti dell’unione civile gli stessi diritti e doveri che il codice civile prevede per chi si unisce in matrimonio. Conferisce la partecipazione alla quota di legittima in caso di successione: come per i coniugi. Prevede la pensione di reversibilità: come per i coniugi. Il giorno dopo l’approvazione del ddl qualsiasi giudice, prima ancora della Corte di Strasburgo, o della Corte EDU o della Consulta, potrebbe disapplicare la norma sulla stepchild nella parte in cui limita l’adozione, con conseguente estensione a tutti i casi. In base alla logica secondo cui se si è scelta – al di là della denominazione – la via del matrimonio, non può restarne fuori qualcosa.
Risposta alla seconda domanda. La stepchild adoption finora ha riguardato casi – come si è detto – nei quali il genitore biologico è una donna che ha avuto il bimbo, se pure spesso con fecondazione artificiale. Se però riguardasse le coppie same sex in cui i partner sono donne, anche questo costituirebbe una “ingiusta” limitazione. Come fanno due uomini conviventi ad avere un bambino? Come hanno chiaramente spiegato il sen. Sergio Lo Giudice e il suo compagno in una articolata intervista a Le Iene andata in onda su Italia 1 il 2 febbraio: acquistandolo – a un prezzo fino a 100.000 euro – con la pratica della c.d. maternità surrogata. Le modalità pratiche sono note, e comunque illustrate da vari siti di agenzie specializzate. La modalità giuridica comincia a farsi strada in qualche sentenza di assoluzione dopo essersi dichiarati genitori di un minore che non è nato biologicamente né dall’uno né dall’altro. Diventerà un’autostrada quando il diritto del minore a una famiglia sarà sostituito – come avviene con il capovolgimento promosso dal Cirinnà – dal diritto dell’aspirante genitore a un figlio. Attenzione: se il figlio diventa oggetto di un diritto, non è più qualcuno: è qualcosa. Non a caso ordinabile, manipolabile e rifiutabile a volontà. Ci si rende conto fino in fondo degli orrori cui conduce l’errore originario della sovrapposizione dei due regimi unioni civili/matrimonio?
vicepresidente del Centro studi Livatino