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Il Garante detta le regole contro le molestie elettorali

Cari politici, state bene attenti. Per la campagna elettorale in vista delle elezioni politiche servirà rispettare le regole rese note dal Garante per la Privacy, che ha approvato un apposito provvedimento, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, dove conferma le regole già stabilite e prevede speciali casi di esonero temporaneo dall’informativa per i partiti e movimenti politici.

Anzitutto, servirà il consenso per raggiungere gli elettori attraverso telefonate, sms ed email. Così come in caso di utilizzo di dati raccolti automaticamente su Internet o ricavati da forum o newsgroup, liste di abbonati ad un provider, dati presenti sul web per altre finalità, nonché per poter usare i dati degli abbonati presenti negli elenchi telefonici. Sono utilizzabili, sempre se si è ottenuto preventivamente il consenso degli interessati, anche i dati relativi a simpatizzanti o altre persone già contattate per singole iniziative o che vi hanno partecipato (es. referendum, proposte di legge, raccolte di firme).

Non sono invece utilizzabili gli archivi dello stato civile, l’anagrafe dei residenti, indirizzi raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali dei soggetti pubblici o per prestazioni di servizi, anche di cura; liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi; dati annotati privatamente nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista durante operazioni elettorali. I cittadini devono essere sempre informati sull’uso che si fa dei loro dati. Se i dati non sono raccolti direttamente presso l’interessato, l’informativa va data all’atto della registrazione dei dati o al momento del primo contatto. Per i dati raccolti da registri ed elenchi pubblici o in caso di invio di materiale propagandistico di dimensioni ridotte, il Garante ha consentito a partiti e candidati una temporanea sospensione dell’informativa fino al 30 aprile 2013.

Nessun consenso invece per l’invio agli elettori di materiale di propaganda: partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono usare senza il consenso dei cittadini i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni, nonché i dati personali di iscritti ed aderenti. Possono essere usati anche altri elenchi e registri in materia di elettorato passivo ed attivo (come l’elenco degli elettori italiani residenti all’estero) ed altre fonti documentali detenute da soggetti pubblici accessibili a chiunque. Si possono infine utilizzare dati raccolti nel quadro delle relazioni interpersonali avute con cittadini ed elettori.



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