E’ arrivata ieri pomeriggio verso le 17 l’attesa sentenza della Consulta sull’Italicum. La legge elettorale – varata dal governo Renzi in tandem con la riforma della Costituzione poi bocciata dai cittadini nel referendum del 4 dicembre – è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte in due suoi elementi.
Innanzitutto la Consulta ha detto no al ballottaggio previsto dall’Italicum: dunque non ci sarà alcun secondo turno, le forze politiche dovranno confrontarsi in un’unica tornata elettorale com’è sempre accaduto nella storia italiana. La Corte Costituzionale ha però confermato il premio di maggioranza a favore della lista che ottenga il 40% dei consensi alle elezioni politiche. Solo in tale circostanza – al momento difficile da ipotizzare – opererà la correzione maggioritaria all’impianto della legge che per il resto sancisce di fatto un sistema proporzionale simile ma non uguale a quello in vigore al Senato dopo la pronuncia con cui la Consulta dichiarò a suo tempo incostituzionale il cosiddetto porcellum.
Con la decisione di ieri i giudici costituzionali sono anche intervenuti sul tema delle pluri-candidature dei capilista bloccati: una previsione legittima, ma non del tutto. La Corte, infatti, ha dichiarato che dopo l’elezione i capilista non potranno scegliere in via autonoma in quale collegio far scattare il loro seggio alla Camera: l’unico criterio, in questo senso, sarà rappresentato dal sorteggio.
Ecco il testo integrale della sentenza della Consulta:
Oggi, 25 gennaio 2017, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale della legge elettorale n. 52 Del 2015 (c.d. Italicum), sollevate da cinque diversi tribunali ordinari. La Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilità proposte dall’Avvocatura generale dello Stato. Ha inoltre ritenuto inammissibile la richiesta delle parti di sollevare di fronte a se stessa la questione sulla costituzionalità del procedimento di formazione della legge elettorale, ed è quindi passata all’esame delle singole questioni sollevate dai giudici.
Nel merito, ha rigettato la questione di costituzionalità relativa alla previsione del premio di maggioranza al primo turno, sollevata dal tribunale di Genova, e ha invece accolto le questioni, sollevate dai tribunali di Torino, Perugia, Trieste e Genova, relative al turno di ballottaggio, dichiarando l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che lo prevedono.
Ha inoltre accolto la questione, sollevata dagli stessi tribunali, relativa alla disposizione che consentiva al capolista eletto in più collegi di scegliere a sua discrezione il proprio collegio d’elezione. A seguito di questa dichiarazione di incostituzionalità, sopravvive comunque, allo stato, il criterio residuale del sorteggio previsto dall’ultimo periodo, non censurato nelle ordinanze di rimessione, dell’art. 85 Del d.P.R n. 361 Del 1957. Ha dichiarato inammissibili o non fondate tutte le altre questioni. All’esito della sentenza, la legge elettorale è suscettibile di immediata applicazione“.
Nella gallery le foto dei giudici costituzionali e degli avvocati nel corso della due giorni del giudizio di fronte alla Consulta.
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