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Banca Etruria e Banca Marche. Il governo ha fornito uno scudo ai vertici?

Lo scudo legale per gli ex amministratori delle quattro banche salvate dal governo esiste oppure no? Nei giorni scorsi si sono susseguite diverse interpretazioni del decreto con cui il governo ha recepito la nuova direttiva europea (la Brrd) in materia di salvataggi bancari. Al centro del dibattito un discusso passaggio che pare alzare un muro a difesa degli amministratori responsabili dei dissesti di Banca Etruria, Carichieti, Carife e Banca delle Marche, limitando la possibilità di rivalsa legale in sede giudiziaria ai soli commissari e Banca d’Italia. La questione è delicata e sottile, facciamo dunque un po’ di chiarezza.  

COSA DICE IL DECRETO

Il passaggio della discordia è presente nelle pieghe del decreto, più precisamente al comma 3 dell’articolo 35: “L’esercizio dell’azione sociale di responsabilità e di quella dei creditori sociali contro i membri degli organi amministrativi e di controllo e il direttore generale, dell’azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonché dell’azione del creditore sociale contro la società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento spetta ai commissari speciali sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d’Italia. In mancanza di loro nomina, l’esercizio dell’azione spetta al soggetto a tal fine disegnato dalla Banca d’Italia”. In altre parole, nessuna possibilità per soci o risparmiatori terzi di agire direttamente contro gli ex amministratori, per chiedere un risarcimento. Dunque il governo, “recependo” la direttiva, ha così infilato nel testo una specie di salvacondotto per i banchieri. E pensare che la stessa Brrd, all’articolo 34 comma E,  prevede che “le persone fisiche e giuridiche sono tenute a rispondere, subordinatamente al diritto dello Stato membro, a norma del diritto civile o penale, delle loro responsabilità per il dissesto dell’ente”, indicando chiaramente la possibilità di azione giudiziaria da parte di terzi.

COSA PREVEDE IL CODICE CIVILE

Ma come detto sulla questione sono state fatte diverse interpretazioni. Qualcuno, per esempio, ha preso in mano il codice civile, sezione società, e ha scovato un paio di articoli che smontano la tesi del regalino di Renzi ai banchieri. L’articolo 2.394-bis prevede che “in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria (e le 4 banche lo erano, ndr) le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore del fallimento, al commissario liquidatore e al commissario straordinario”. Fin qui la tesi coincide con la norma del decreto approvato dal governo. Se non fosse che l’articolo 2.395 precisa che  “le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori”In altre parole, gli ex amministratori responsabili dei crack bancari sono in ogni caso pereseguibili da parte di soci e risparmiatori, che di loro spontanea volontà possono chiedere un risarcimento. A questo punto la domanda è d’obbligo. Valgono le disposizioni del decreto o del codice civile?

LA PAROLA DELL’ESPERTO

Formiche.net ha chiesto il parere di un esperto di diritto societario. Ebbene, le norme per regolare l’azione di responsabilità in caso di crack bancario – sottolinea l’esperto che chiede l’anonimato – fanno capo esclusivamente al Testo unico bancario, disciplinato dal decreto legislativo 385 del 1993, in quanto la materia è regolata da legge speciale. Il quale, all’articolo 84 comma 5, afferma che “l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità e di quella dei creditori sociali contro i membri dei cessati organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, dell’azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonché dell’azione del creditore sociale contro la società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento, spetta ai commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d’Italia”. Orientamento che coincide con la disposizione del decreto sui salvataggi e che stando all’opinione dell’esperto, è in grado di scavalcare il codice civile.

LA POSIZIONE DEL GOVERNO

Ieri sera, nel corso della trasmissione La Gabbia su La 7 condotta da Gianluigi Paragone, il sottosegretario all’Economia, Enrico Zanetti, leader di Scelta Civica, ha risolutamente negato che il governo abbiamo previsto specificamente alcuna forma di scudo legale per le responsabilità dei vecchi amministratori delle banche commissariate, come la Banca Etruria che per otto mesi è stata vicepresieduta da Pierluigi Boschi, papà del ministro delle Riforme, Maria Elena Boschi.

FATTI E BUFALE SU BANCA ETRURIA, BANCA MARCHE, CARICHIETI E CARIFERRARA. LO SPECIALE DI FORMICHE.NET


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