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Referendum del 17 aprile, ecco il vero quesito

Il ricercatore Luca Longo avvia da oggi su Formiche.net una serie di approfondimenti tecnici sulle materie oggetto del referendum che si terrà il 17 aprile. Ogni giorno affronterà un tema specifico, mettendo in rilievo contraddizioni e propagande di promotori e sostenitori della consultazione. (Redazione)

DI CHE COSA SI PARLA?

Il 17 aprile 2016 saremo chiamati alle urne per un Referendum contro la durata indefinita delle trivellazioni per combustibili fossili a mare entro le dodici miglia marine.

Questo il quesito che troveremo sulla scheda: “ Volete voi che sia abrogato l’art. 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, come sostituito dal comma 239 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, limitatamente alle seguenti parole: “per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale?”.

L’art. 6, comma 17°, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. stabilisce:

“Ai fini di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, all’interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

Al  di  fuori  delle  medesime  aree,  le  predette  attività  sono  autorizzate  previa  sottoposizione  alla procedura  di  valutazione  di  impatto  ambientale  –  di  cui  agli  articoli  21  e  seguenti  del  presente decreto – sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del presente comma.

Resta ferma l’efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla stessa data. Dall’entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239”

DI COSA NON SI PARLA

Non si parla di tutte le concessioni per prospezioni, esplorazioni, estrazioni e ogni altra attività connessa con l’estrazione di idrocarburi in tutto il territorio nazionale.

Non si parla di attività estrattive nelle acque di interesse economico nazionale – che vanno dalle 12 miglia alle 200 miglia dalle nostre coste – né, ovviamente, delle acque internazionali oltre le 200 miglia.

Non si parla nemmeno di nuove attività nelle acque territoriali, cioè entro le 12 miglia: sono già state vietate con la Legge di Stabilità 2016..

Si parla solo delle attività di estrazione già esistenti nelle acque territoriali entro le 12 miglia: ne abbiamo già parlato qui e qui.

(1/Segue)



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