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Più poteri a Beppe Grillo e più procedure. Ecco le nuove regole del Movimento 5 Stelle

Nuovi organi, nuove sanzioni, nuove procedure per il Movimento 5 stelle. Si sono chiuse ieri le votazioni per il non statuto e il Regolamento del Movimento 5 Stelle, che vedono il “capo politico” (Beppe Grillo) come figura centrale dei vari processi decisionali, l’introduzione di sanzioni per chi non rispetta le regole e l’introduzione di nuovi organi “non vincolanti”, ossia il collegio dei probiviri e il comitato d’appello.

MODIFICHE AL NON STATUTO

L’unica modifica al non statuto su cui gli iscritti al Movimento si son dovuti pronunciare è stata l’introduzione del Regolamento all’interno della “carta fondamentale” grillina, che nella nuova versione prevede l’integrazione, all’articolo 5 (“Adesione al MoVimento”), delle clausole sull’espulsione dal movimento presenti nel Regolamento. C’è poi l’inserimento di un nuovo articolo, l’articolo 8, dal titolo “Integrazioni”, in cui si legge: “Il non statuto è integrato dalle disposizioni contenute nel regolamento pubblicato al link (inserire link)”.

QUESITI SUL REGOLAMENTO

Il secondo e il terzo quesito riguardavano, invece, il Regolamento: si è chiesto agli iscritti se volessero “modificare il Regolamento del MoVimento 5 Stelle con uno dei due testi proposti” e, nel caso di vittoria della modifica, quale dei due testi proposti si preferisse utilizzare. I due testi presentano caratteristiche simili e si differenziano principalmente per la previsione, in un caso, delle espulsioni, mentre nell’altro si prevede come massima pena la sospensione perpetua. In entrambe le versioni si inseriscono nuovi organi interni al Movimento, ossia il collegio dei probiviri e il comitato di appello, entrambi “senza alcuna funzione direttiva o rappresentativa”.

I NUOVI ORGANI DEL MOVIMENTO: I PROBIVIRI

Una modifica presente, come detto, in entrambe le versioni del regolamento, è quella riguardante l’introduzione di due nuovi organi del MoVimento, ossia il collegio dei probiviri e il comitato di appello (art. 1 bis). “Il collegio dei probiviri – si legge sul Regolamento – è composto da tre membri nominati dall’assemblea mediante votazione in rete e su proposta del Capo politico del MoVimento 5 Stelle”. I componenti saranno scelti tra i componenti dei gruppi parlamentari dei 5 stelle, la durata dell’incarico sarà di tre anni e tale ruolo è incompatibile con incarichi di governo. I collegio dei probiviri ha la facoltà, però, di pronunciarsi sulle sanzioni da infliggere a chi non rispetta le regole del Movimento.

IL COMITATO D’APPELLO

Il comitato d’appello, presente anche in passato ma ora “ufficializzato” come organo, sarà composto da tre membri: “Due nominati dall’assemblea mediante votazione in rete tra una rosa di cinque nominativi proposti dal consiglio direttivo dell’associazione MoVimento 5 Stelle ed uno dal consiglio direttivo dell’associazione medesima. I componenti del comitato d’appello sono nominati tra [gli, ndr] iscritti” (Art. 6). Le funzioni del comitato d’appello, seppure non direttive né rappresentative, sono di espressione di “pareri sulla compatibilità con l’impostazione del programma del MoVimento 5 stelle e i principi del ‘non statuto’ delle eventuali proposte di modifica del non statuto e del testo del presente regolamento”, pareri preventivi all’eventuale votazione dell’assemblea. Bisogna sottolineare, inoltre, che il totale degli iscritti certificati del Movimento, prima definiti semplicemente “iscritti”, vengono riuniti nell’organo di democrazia diretta chiamato assemblea degli iscritti o solo “assemblea”.

I POTERI DELL’ASSEMBLEA

“Uno vale uno” è tra i motti originari del Movimento, ed è per questo che è all’assemblea degli iscritti che sono rimessi molti temi, tramite il voto online (art. 2): i programmi degli eletti a 5 stelle (punto a); la scelta dei candidati da presentare alle elezioni (punto b); le modifiche al non statuto o al regolamento (proposte dal capo politico o da almeno un quinto degli iscritti, punto c); l’elezione dei probiviri e del comitato d’appello (d); le sanzioni disciplinari, ma solo se sottoposte al voto (tale dicitura sostituisce l’ex punto e dell’art.2, in cui si parlava di “espulsioni” e non sanzioni disciplinari); e qualsiasi altra votazione proposta dal capo politico del Movimento o da almeno un quinto degli iscritti (f).

IL CAPO POLITICO

A fare da garante da una parte, ma anche da primo e ultimo (e forse unico) organo decisionale del Movimento c’è il cosiddetto “capo politico”, ossia Beppe Grillo. Grillo, che si è proclamato “capo” al raduno di Palermo dello scorso 24 e 25 settembre, ha, secondo le due versioni del regolamento, diversi poteri: primo su tutti, quello di indire l’assemblea per le votazioni in rete sui vari temi, dalla scelta dei candidati per le elezioni alla scelta dei programmi di partito. Il capo politico, poi, ha la facoltà di modificare le procedure di candidatura e designazione per le consultazioni elettorali nazionali o locali “d’intesa con il comitato d’appello” (che però, come detto, non ha funzioni vincolanti) e, in caso di disaccordo, subentra il voto dell’assemblea degli iscritti. Grillo avrà, inoltre, il potere di intervenire sulle decisioni prese dal comitato d’appello e dal collegio dei probiviri sulle sanzioni inflitte a chi non rispetta le regole: “Il capo politico del MoVimento 5 Stelle – si legge nel regolamento -, laddove sia in disaccordo con una sanzione irrogata dal collegio dei probiviri o dal comitato d’appello, ha facoltà di annullarla e, ove la sanzione risulti inflitta dal comitato d’appello, può irrogarne una più lieve. In ogni caso, il capo politico del MoVimento 5 Stelle […] può rimettere la decisione ad una votazione in rete di tutti gli iscritti al MoVimento 5 Stelle. La decisione dell’assemblea degli iscritti è definitiva ed inappellabile, anche se intervenuta su decisione del collegio dei probiviri” (art. 4, punto d).

SANZIONI

La modifica dell’articolo 4 del regolamento, che prevedeva nella sua prima versione solo l’espulsione, è quella più significativa. Nelle due nuove versioni, si parla di “sanzioni disciplinari” a cui gli iscritti saranno passibili se: vengono meno le condizioni stabilite dal non statuto (a); in caso di candidatura, per violazione dell’articolo 1 del regolamento (secondo cui gli iscritti devono astenersi da “comportamenti suscettibili di pregiudicare l’immagine o l’azione politica del MoVimento 5 Stelle o di avvantaggiare altri partiti” e di “attenersi a lealtà e correttezza nei confronti degli altri iscritti e portavoce”); in caso di elezione a una carica rappresentativa, in caso di “mancata cooperazione e coordinamento con gli altri iscritti, esponenti e portavoce, anche in diverse assemblee elettive, per la realizzazione delle iniziative e dei programmi del MoVimento 5 Stelle, nonché per il perseguimento dell’azione politica del MoVimento 5 Stelle”.

TIPOLOGIE DI SANZIONE

Nelle tipologie di sanzione le due versioni del Regolamento si distinguono, anche se solo formalmente. Nel primo caso le sanzioni sono il richiamo, la sospensione e l’espulsione. Il richiamo, è previsto in caso di infrazioni in cui ricorrano “particolari circostanze attenuanti”, ma senza conseguenza dirette. La sospensione, invece, incorre “per mancanze che abbiano provocato o rischiato di provocare una lesione all’immagine od una perdita di consensi per il MoVimento 5 Stelle, od ostacolato la sua azione politica”, e può andare da uno a dodici mesi. Nel regolamento in cui l’espulsione non è prevista, la sospensione varia da uno a ventiquattro mesi e, in caso di “perdita dei requisiti d’iscrizione al Movimento” può essere “a tempo indeterminato”, di poco diversa, dunque dall’espulsione.

LE ESPULSIONI

Le espulsioni sono previste in caso di “perdita dei requisiti di iscrizione al MoVimento 5 Stelle; per gravi violazioni dei doveri previsti dal presente regolamento; se candidati ad una carica elettiva, per violazione delle regole per la presentazione e selezione delle candidature; se eletti ad una carica elettiva, per gravi violazioni degli impegni assunti all’atto di accettazione della candidatura; se sottoposti a procedimento disciplinare, per rilascio di dichiarazioni pubbliche relative al procedimento medesimo”. In tali circostanze, il gestore del sito dà comunicazione all’interessato della contestazione in corso “a mezzo e-mail” che avrà 10 giorni di tempo per inviare eventuali “controdeduzioni” che verranno poi prese in esame, insieme alla segnalazione, dal collegio dei probiviri. I collegio ha il potere di decidere se tali controdeduzioni siano accettabili o meno e di pronunciarsi, poi, sull’eventuale sanzione da infliggere che verrà comunicata all’interessato, al gestore del sito e al capo del Movimento. La decisione dei probiviri può essere impugnata davanti al comitato d’appello, che può confermare la sanzione, alleggerirla o annullarla. In ultimo, però, a decidere è il capo politico del Movimento: “laddove sia in disaccordo con una sanzione irrogata dal collegio dei probiviri o dal comitato d’appello, ha facoltà di annullarla” oppure di rimettere la decisione a una “votazione in rete di tutti gli iscritti”. “La decisione dell’assemblea degli iscritti – si legge infine – è definitiva ed inappellabile, anche se intervenuta su decisione del collegio dei probiviri”.

IDENTIFICAZIONE E ACCETTAZIONE

Una ulteriore modifica al regolamento riguarda le procedure di identificazione e accettazione per l’iscrizione al Movimento. Nel regolamento senza modifica, tale procedura veniva effettuata dal “gestore del blog www.beppegrillo.it incaricato dal capo politico del MoVimento 5 Stelle”, mentre nel nuovo Regolamento si prevede che venga effettuata dal “gestore del sito”, presumibilmente il sito www.movimento5stelle.it e non più il blog di Grillo. In entrambi i casi, il riferimento indiretto al “gestore del sito” riguarda la Casaleggio e associati, la società guidata ora da Davide Casaleggio.

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