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Tutte le pecche della riforma della pubblica amministrazione Renzi-Madia

Riceviamo e pubblichiamo questo commento di Stefano Biasoli, segretario generale Confedir

La sofferta analisi del “testo coordinato” della Riforma Madia continua con l’esame degli articoli 2 e 3.

Articolo 2: Incarichi direttivi ai Magistrati

La “potenza” della corporazione è confermata dalla sua presenza nel secondo articolo della riforma. Pur se poco numerosi, essi – evidentemente – pesano di più degli altri 3 milioni di dipendenti della P.A.
E, così, i loro interessi e la loro carriera sono trattati subito, in un testo ampiamente modificato durante il passaggio legislativo. Comunque sia, i suddetti incarichi sono tutti “interni” alla “casta”.
Il comma 1 prevede che, nel caso del pensionamento (per età o per conclusione dell’incarico ottennale) il Csm conferisca le funzioni direttive o semidirettive al subentrante, entro la data del pensionamento del predecessore. In tutti gli altri casi la vacanza va coperta entro 6 mesi (erano 3, nel testo precedente): tutto ciò vale dal 18 agosto 2014.

Il vincitore dovrà assicurare almeno 3 anni di servizio, prima del suo pensionamento. In caso di contenzioso, verrà seguito il rito abbreviato.
Poche noterelle. Nella restante P.A. le qualifiche sono articolate in dirigenti, vicedirigenti, quadri, funzionari. Per la “casta” non è così! Quali sono le funzioni semidirettive?
Ancora. Magari, in sanità, i medici pensionati potessero essere sostituiti entro 6 mesi! Quanti sono, oggi, i dirigenti medici che “svolgono funzioni primariali da mesi e da anni”, ben oltre i 6 mesi previsti per i magistrati? Ve lo diciamo noi. Si tratta di circa 1.500 unità. Ovvie le ripercussioni sulla funzionalità dei reparti (Uoc) ospedalieri, nonostante l’impegno dei facenti funzione.

Senza considerare i ricatti della politica, in situazioni come queste. Ma, alla Madia ed alla Lorenzin, ciò non importa.

Articolo 3: Semplificazione e flessibilità nel turnover

Il titolo dell’articolo non ha nulla a che vedere con la sostanza dello stesso, tutto improntato su regole rigide di risparmio della spesa per il personale pubblico, con poche eccezioni.
Doveva essere un articolo “top” della riforma. Purtroppo, tra il testo iniziale e quello finale si sono verificate mille interferenze corporative, che l’hanno pesantemente modificato.
Per essere chiari, però, nessuna delle proposte formulate dalla Confedir in materia è stata recepita dalla Madia. Purtroppo per lei e per noi, cittadini. Andiamo per ordine.

In altri termini, il personale a tempo indeterminato che va in pensione va sostituito solo parzialmente “nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa % ridotta rispetto a quella relativa al personale cessato nell’anno precedente” ossia sostituendo una parte dei pensionati, per una quota pari al 20-40-60-80-100% della spesa (anni 2014-2015-2016-2017-2018). In altri termini, solo dal 2018 ogni nuovo pensionato sarà sostituito da un nuovo assunto. Fino ad allora, il numero dei dipendenti calerà.

Comma 2. Ma gli enti di ricerca (la cui spesa per il personale non superi l’80% di tutte le entrate) possono sostituire i pensionati con altre % di spesa rispetto all’anno precedente: 50% (2014-2015), 60% (2016), 80% (2017), 100% (2018).

Comma 3. Per gli Enti dei commi 1 e 2 è consentito il cumulo triennale delle risorse. In pratica, le assunzioni possono essere ulteriormente procrastinate. Non solo ma le citate regole sono subito derogate, causa Expo, per: a) le Forze di Polizia, con l’uso delle graduatorie concorsuali 2013; b) per la Polizia penitenziaria (dall’1/01/15); c) per i Vvff (+1030 unità).
Per l’assunzione dei Vvff si utilizzano fondi (circa 66 milioni per il biennio 2015-2016) tolti dai rimborsi ai Vvff volontari.

Comma 4-bis. La Difesa può assumere, nel 2014, 24 motoristi e meccanici (graduatorie 2008 !), che saranno pagati con la riduzione di un fondo speciale del Mef.
Comma 5. Ma non è finita. Regioni ed enti locali sottoposti al patto di stabilità interno possono assumere nei seguenti limiti di spesa, rispetto a quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente: 2014-2015=60%; 2016-2017=80%; 2018=100%. Anche qui, è consentito il cumulo triennale delle risorse.

A questo punto, scatta il caos delle previsioni ulteriori.

– Regioni ed Enti Locali devono garantire anche una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti;
– Regioni ed Enti Locali devono assicurare un contenimento delle spese rispetto al valore medio del triennio precedente (2011-2012-2013);
– Se Regioni ed Enti Locali hanno un rapporto tra spesa per il personale e spesa corrente inferiore al 25%, le percentuali sopra ricordate si alzano all’80% per il 2014 ed al 100% per il 2015.

Comma 6. Dalle limitazioni sono escluse le categorie protette. I Contratti di lavoro delle province sono prorogati dal 31/12/14 fino all’insediamento dei nuovi organi istituzionali.
Comma 9. In caso di finanziamenti UE non c’è nessun limite alle assunzioni.
Comma 10bis. Spetta ai Revisori dei conti controllare il tutto, con ruolo supplettivo del Prefetto.

Le perle degli Art. 2-3

Renzi e C. sono convinti che questa “riforma della P.A.” porti ad uno significativo svecchiamento del personale che lavora nella P.A. ed un significativo cambiamento del modo di lavorare.
Sul primo punto, il testo definitivo della legge, soprattutto gli articoli 2 e 3, confermano quanto da Noi sospettato, fin dalle prime dichiarazioni dei soggetti citati. Volevano un ricambio di 15.000 persone, soprattutto dirigenti. La montagna ha partorito un topolino. Verranno assunte 3.000-4.000 persone e non di più. Non solo il testo legislativo non favorisce un vero ricambio generazionale (necessario o meno che fosse) ma gli effetti sul personale sono solo quelli di un sovraccarico di lavoro, per chi resta. Si rottama alla cieca e si punta (è implicito) a sostituire i dirigenti “costosi” con personale “aspecifico”, meno costoso e meno esperto. Alla faccia della funzionalità degli uffici. Insomma, tagli orizzontali, alla Tremonti. Con qualche deroga, ingiustificata.

Sul secondo punto. Una riforma vera della P.A. doveva partire da punti qualificanti: la distribuzione delle funzioni essenziali tra Stato, Regioni, enti locali. L’analisi degli organici tipo, settore per settore. L’organizzazione dei comparti/aree pubbliche. I nuovi meccanismi di formazione e di assunzione. La carriera per merito e non “per nutum” o per “spoil system”. La scomparsa delle scelte politiche sui dirigenti. Madia e Renzi non l’hanno fatto, per incapacità o per debolezza. Quindi, sono colpevoli.

Conclusioni parziali

Pensavamo che la circolare 5/2014 della Madia contenesse significativi chiarimenti rispetto ai numerosi dubbi provocato dalla lettura e rilettura delle norme citate. Ecco alcuni quesiti, finora rimasti senza risposta. Se i risparmi vanno riferiti alla spesa per il personale dismesso dell’anno precedente, perche’ sono previste specifiche eccezioni e si fa poi (comma 5) riferimento ad un valore medio triennale?

Ancora, la percentuale di risparmio è anno su anno, a costi contrattuali invariati? Se si, evidentemente ci sarà un blocco dei Ccnl pubblici fino a tutto il 2018… Ancora, perché regole difformi, all’interno dell’unica P.A.? Perché inserire in una legge l’assunzione di 24 motoristi e meccanici, per la Difesa? Oltretutto, con concorsi del 2008. Ancora. Ma, allora, la riforma delle Province, tanto strombazzata da Renzi e C., è ancora incompleta?
Infine, non si possono scrivere le leggi in modo più intellegibile al cittadino di cultura media?

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