Su quotidiani e telegiornali negli ultimi giorni non si è parlato praticamente d’altro. Eppure sono in pochi ad aver spiegato nel dettaglio cos’è e come funziona il traffico di influenze illecite, reato che sta squassando la politica e sconvolgendo gli equilibri nel Paese e nel governo. I magistrati che indagano sull’affaire Tempa Rossa, vogliono accertare se il reato è stato commesso da Gianluca Gemelli, imprenditore e compagno di Federica Guidi, che intanto ha già lasciato il suo incarico di ministro dello Sviluppo Economico. Ma, in fondo, le riflessioni vanno oltre il singolo episodio e investono, in generale, i rapporti che intercorrono tra aziende e politica, tra interessi privati e decisioni pubbliche.
QUANDO E PERCHÉ
Reato che si potrebbe definire di ultima generazione visto che dalla sua introduzione – datata novembre 2012 – non sono passi neppure 4 anni. La decisione in questo senso la prese il governo guidato da Mario Monti che inserì il traffico di influenze illecite nella legge anticorruzione, la cosiddetta Severino. Passo considerato obbligato per dare attuazione a due convenzioni internazionali sulla corruzione: quella della Nazioni Unite firmata a Merida nel 2003 (il testo è consultabile qui) e quella del Consiglio d’Europa del 1999 (per i dettagli si legga qui).
IL REATO
Il reato è contenuto nell’articolo 346 bis del codice penale (qui la lettera della norma) e può in un certo senso considerarsi “anti-faccendiere”. Per com’è configurato, infatti, mira a punire gli intermediari che abbiano un rapporto privilegiato (ad esempio, di amicizia o parentela) con un pubblico ufficiale e che lo sfruttino per ottenere o farsi promettere da terzi soldi o un altro vantaggio patrimoniale, in cambio della loro mediazione. La pena prevista va da uno a tre anni di reclusione. In sostanza, l’obiettivo della norma appare quello di voler salvaguardare la funzione amministrativa dal pericolo di eventuali distorsioni. Effetto che potrebbe verificarsi laddove gruppi o personaggi influenti – grazie alla loro posizione di forza – riescano a mettere sotto pressione il pubblico ufficiale e a piegarne l’azione al soddisfacimento di interessi privati.
NON È CORRUZIONE
Traffico di influenze illecite che non deve essere confuso o accomunato con le ipotesi di corruzione. Si tratta di reati diversi, anzi si può quasi affermare che il primo sia stato introdotto anche allo scopo di prevenire possibili accordi corruttivi. La differenza fondamentale sta nel ruolo differente giocato dal pubblico ufficiale. La corruzione, infatti, si concretizza nel momento in cui il pubblico ufficiale riceve soldi o altra utilità per compiere, omettere o ritardare un atto che gli compete. Nel traffico di influenze illecite, invece, il vantaggio patrimoniale non si produce neppure in parte a favore del soggetto pubblico bensì unicamente del mediatore, quale ricompensa per la sua attività di influenza illecita.
L’INCHIESTA TEMPA ROSSA
Ed è proprio questa l’ipotesi su cui stanno lavorando i magistrati che indagano nell’ambito dell’inchiesta Tempa Rossa. Come detto, traffico di influenze illecite è il reato ipotizzato a carico di Gianluca Gemelli. Il perché si desume dall’ordinanza dei giudici, in cui si afferma che l’imprenditore “sfruttando la relazione di convivenza che aveva col ministro allo Sviluppo economico, indebitamente si faceva promettere e otteneva da un dirigente della Total” le qualifiche necessarie per entrare nella “bidder list delle società di ingegneria” della multinazionale francese, e “partecipare alle gare di progettazione ed esecuzione dei lavori per l’impianto estrattivo di Tempa Rossa”.