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Ecco cosa cambia con la nuova legge di bilancio

Niente più legge di stabilità, da quest’anno si chiama legge di bilancio. Il principale strumento legislativo attraverso il quale viene regolata la vita economica del Paese cambia nome. Ma quali sono le reali conseguenze di questa novità? E come si modificherà il lavoro di chi ogni giorno si trova ad operare all’interno delle aule parlamentari? A queste domande mira a rispondere il corso organizzato dalla scuola di formazione Running (di cui Formiche è partner) in programma a Roma il 6, 7 e 8 ottobre. Tra i docenti il consigliere economico di Matteo Renzi Luigi Marattin, il responsabile affari giuridici del gruppo della presidenza del Partito Democratico al Senato Simona Genovese e il direttore del Servizio del bilancio del Senato Renato Loiero. Proprio a quest’ultimo si è rivolta Formiche.net per avere qualche spiegazione in anteprima.

Legge finanziaria, legge di stabilità, nuova legge di bilancio. Cambia il nome ma la sostanza rimane sempre la stessa?

La legge numero 163 unifica la fase finale della manovra annuale e fa confluire nella legge di bilancio quella di Stabilità. Volendo semplificare, la nuova legge di bilancio sarà riferita a un periodo di tre anni e sarà articolata in due sezioni: la prima riproduce funzioni e contenuti della legge di Stabilità e conterrà le misure quantitative – mentre viene eliminato il riferimento a quelle “qualitative” – necessarie per realizzare, in ciascun anno del triennio preso in considerazione, gli obiettivi prefissati. La seconda sezione svolgerà le funzioni dell’ex legge di bilancio ed esporrà i contenuti dell’attuale bilancio di previsione.

La prima novità riguarda la tempistica della nuova legge. Cosa è stato modificato?

La tempistica viene modificata in due punti. La presentazione della nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza passa dal 20 settembre al 27 per consentire di inserirvi i dati di finanza pubblica aggiornati sulla base di quelli notificati dall’Istat alla Commissione europea entro il 30 settembre. Di conseguenza anche la presentazione del disegno di legge di bilancio al Parlamento slitta da 15 al 20 ottobre.

Rispetto alla legge di stabilità, quali sono le reali differenze?

Le novità più importanti attengono alla tempistica e all’unificazione dei due disegni di legge. I contenuti restano sostanzialmente immutati. Discorso diverso, invece, per il Def – il Documento di Economia e Finanza – il cui contenuto viene ampliato con l’inserimento, in allegato al documento, dell’andamento triennale degli indici di Benessere equo e solidale (Bes). E ancora, il divieto di utilizzare le risorse dell’8 e del 5 per mille di competenza statale per finalità di copertura finanziaria. Altre innovazioni sono contenute in due decreti legislativi, il numero 90 e il numero 93 del 2016, i quali, a loro volta, rimandano ad altri provvedimenti. Segnalo, in particolare, l’introduzione delle azioni, le quali saranno le nuove unità elementari del nuovo bilancio al posto dei capitoli.

Quanto il Fiscal Compact ha inciso sulle modifiche?

L’anglicismo Fiscal compact o patto di bilancio si fa riferimento al Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance nell’unione economica e monetaria approvato con un trattato internazionale il 2 marzo 2012 da 25 dei 28 stati membri dell’Unione europea. Italia compresa. Una delle clausole più rilevanti del Trattato era l’inserimento dell’equilibrio o pareggio di bilancio in «disposizioni vincolanti e di natura permanente – preferibilmente di natura costituzionale» negli ordinamenti nazionali dei Paesi contraenti. L’Italia vi ha dato attuazione con la legge costituzionale numero 1 del 2012, la quale, tra l’altro, ha soppresso il comma del vecchio articolo 81 della Costituzione che rendeva necessario differenziare in 2 strumenti (legge di bilancio e legge di stabilità) la manovra annuale di finanza pubblica. La legge 163 del 2016, tra le altre cose, ha dunque portato a definitiva conclusione questa previsione del Fiscal compact.

La materia del bilancio viene in parte toccata dalla riforma della Costituzione che sarà oggetto il 4 dicembre del referendum confermativo. In quale modo?

Il nuovo articolo 70 prevede l’esercizio collettivo della funzione legislativa (c.d. doppia lettura conforme) solo per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali e per una serie di altre leggi. Tutte le altre leggi sono approvate solo dalla Camera dei deputati, con un procedimento legislativo monocamerale, ferma restando la possibilità di un intervento del Senato nel corso dell’iter legislativo. In particolare, il Senato può, entro dieci giorni e su richiesta di un terzo dei suoi componenti, disporre di esaminare i progetti di legge approvati dall’altro ramo del Parlamento. Le eventuali proposte di modifica, deliberate dal Senato entro i successivi 30 giorni, sono sottoposte all’esame della Camera dei deputati, alla quale spetta pronunciarsi in via definitiva. Anche per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio si segue il procedimento monocamerale descritto, con la differenza che il loro esame da parte del Senato avviene in via automatica – quindi senza bisogno della richiesta di un terzo dei componenti e della successiva decisione da parte del Senato – ed il termine per deliberare le proposte di modifica è di 15 giorni dalla data della trasmissione del testo da parte della Camera.



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