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Vi spiego la nuova legittima difesa

difesa

Alla Camera la maggioranza non ha presentato emendamenti al disegno di legge approvato dal Senato in materia di legittima difesa. Il Movimento Cinque Stelle, critico su vari aspetti, ha rinunciato a far valere le sue idee in nome della stabilità di governo, messa a dura prova su vari fronti, dall’immigrazione alle grandi opere. La Lega porta avanti un suo cavallo di battaglia. Ci sono le condizioni per una rapida approvazione definitiva. Vediamo di capire i contenuti essenziali e le implicazioni della riforma.

Le norme attuali dispongono che non sia punibile chi ha compiuto un fatto penalmente rilevante, se costretto dalla necessità di difendersi contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, a condizione che la difesa sia proporzionata all’offesa; riconoscono la proporzionalità tra difesa e offesa quando si reagisce a intrusioni in casa e nei luoghi di lavoro che, in sostanza, mettano a rischio l’incolumità personale. La norma di legge lascia ai giudici un ampio margine interpretativo, con ricadute importanti sulla vita delle persone. La riforma limita gli spazi interpretativi del giudice, tutelando maggiormente la posizione dell’aggredito. Vediamo come.

La prima novità consiste nell’affermazione che il rapporto di proporzionalità tra difesa e offesa per aggressioni in casa o sul lavoro sussiste “sempre”. Sembrerebbe un’affermazione perentoria. In realtà, prevedere che il rapporto di proporzionalità operi “sempre”, a condizione però del verificarsi di alcune condizioni, significa che il giudice dovrà riconoscere “sempre” la proporzionalità, ma solo “se” sia in gioco l’incolumità personale oppure se non vi sia desistenza e vi sia rischio di aggressione, cioè si troverà esattamente nella situazione precedente. La seconda novità è la previsione di non punibilità per gli atti difensivi commessi in una situazione di debolezza personale o in stato di grave turbamento per il pericolo in atto: un modo per cercare di garantire soggetti fragili o in condizioni psicologicamente difficili. Si prevedono poi disposizioni sul risarcimento del danno e sulle spese di giustizia nei casi di legittima difesa e inasprimenti di pena per i reati contro il patrimonio.

Il fulcro della riforma è tuttavia la previsione di una presunzione assoluta di legittima difesa per colui che respinge intrusioni in casa o sul lavoro realizzate con violenza o minaccia fisica. Non è definito se la legittimità della difesa consegua alla tutela dal rischio di danno alle persone connesso all’intrusione o anche alla protezione del luogo di vita in quanto tale. In ogni caso, con le nuove disposizioni il giudice non sarà più chiamato a ponderare la proporzionalità tra offesa e difesa, dovendo considerare legittimo qualsiasi atto difensivo contro intrusioni non pacifiche; e si limiterà ad accertare se vi è stata un’intrusione violenta (benché non siano specificati gli ambiti della violenza rilevante, in termini di persone e beni nonché di intensità), oppure una minaccia idonea a indurre una coazione fisica, e se l’aggredito abbia realmente agito con la volontà di respingere l’aggressione. Rimarranno comunque ambiti di interpretazione, ma la novità sarà rilevante: non si tutelerà più solo la persona ma anche il “luogo di vita”, ammettendo che l’aggredito possa lecitamente e consapevolmente difenderlo da intrusioni violente o con minaccia di violenza.

In sostanza si trasforma la legittima difesa, da strumento di esclusione della punibilità a seguito di bilanciamento degli interessi coinvolti, a garanzia di non punibilità. Tale trasformazione può ledere la coerenza dell’istituto giuridico, ma risponde alla dichiarata esigenza di escludere margini di opinabilità sulla legittimità della difesa in casa e sul lavoro. Restano naturalmente molte domande: è giusto legittimare ogni atto per respingere intrusioni non pacifiche? Oppure sarebbe corretto prevedere un limite agli atti difensivi che si possono mettere in atto? È ragionevole che si possa sparare contro chi si introduce di forza nei luoghi di vita, senza valutare se l’intrusione sia idonea a mettere a rischio l’incolumità personale? Estremizzando, è giusto proteggersi da intrusioni anche a costo di danni gravi o della morte per l’aggressore, oppure è meglio prevedere un limite alla difesa? E se si pone un limite, come si possono evitare ambiti interpretativi troppo ampi?

Le risposte conseguono a considerazioni politiche e morali. In questa sede si può unicamente osservare che la maggior tutela dell’aggredito può avere un effetto deterrente contro le intrusioni, può aumentare la sensazione di sicurezza di quanti temono aggressioni, può tutelare meglio le vittime di intrusioni violente. Ma, nel contempo, la riforma inserisce nell’ordinamento e nella vita quotidiana elementi di difesa privata che, seppur giustificati in molte situazioni di vita reale, possono essere opinabili in termini di tutela degli interessi coinvolti, e possono risultare in concreto pericolosi, specie in relazione all’uso delle armi.

L’applicazione concreta della riforma consentirà di comprendere se il nuovo bilanciamento del conflitto tra aggredito e aggressore consentirà di avere una società più sicura e più giusta.

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