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La nuova legittima difesa messa alla prova

Nella cittadina di Pavone, nel Canavese (Ivrea), a quanto risulta dalle informazioni di stampa, tre persone si sono introdotte la notte scorsa in una tabaccheria. Il proprietario, allertato dai rumori, si sarebbe armato, sarebbe sceso nel negozio e avrebbe affrontato i ladri. Dopo una breve colluttazione, avrebbe esploso alcuni colpi di pistola, uccidendo uno degli intrusi. Gli altri a quel punto sarebbero fuggiti.

A quanto pare il tabaccaio sarebbe indagato per eccesso colposo di legittima difesa, poiché il ladro non sarebbe stato armato ma in possesso di un palanchino di ferro, rinvenuto sul posto. Il palanchino è una barra metallica, con un’estremità a punta e l’altra schiacciata, che viene inserita tra superfici da separare.
In tali termini, se le prime ricostruzioni di stampa sono corrette, l’episodio mette in luce le incertezze interpretative sulla nuova legittima difesa, riaprendo polemiche politiche ed etiche.

La tabaccheria può essere considerata un’estensione del domicilio, nella sua accezione penale, in quanto luogo privato dove si svolge la vita lavorativa. Per quanto noto, si è quindi di fronte a delle persone che si sono introdotte in un domicilio, presumibilmente forzando l’ingresso (salvo che non abbiano avuto la disponibilità delle chiavi).
Sulla base delle norme sulla legittima difesa domiciliare, di cui alla recente legge, nei casi di violazione di domicilio, è “sempre” proporzionata la reazione armata, con arma legittimamente detenuta, nel caso in cui sia a rischio l’incolumità. Ma l’operatività della norma è condizionata all’accertamento di un rischio per l’incolumità, nonostante la previsione legislativa di una proporzionalità “sempre” operante tra offesa e difesa. In pratica, si replica la situazione precedente la riforma.

Nell’episodio di Pavone, la presenza di un attrezzo di ferro, potenzialmente idoneo a causare gravi danni personali e anche la morte, potrebbe indurre a ritenere che fosse a rischio l’incolumità del tabaccaio; ma si potrebbe altresì sostenere che sarebbe necessaria la prova che il palanchino, benché presente (presumibilmente per forzare i luoghi), sia stato effettivamente brandito come mezzo di offesa.

La riforma tuttavia dispone che, nei casi di violazione di domicilio, agisca sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica.

Ora, l’ingresso in un domicilio è certamente un’intrusione. Ma bisogna porsi una domanda: il gesto di sparare costituisce un atto sempre funzionale a “respingere” un’intrusione, oppure è necessario valutare se possa aver avuto altre motivazioni, non indirizzate a respingere l’ingresso indesiderato? Inoltre, è necessario chiedersi se la “violenza” dell’intrusione giustifichi la reazione armata nel caso in cui riguardi esclusivamente le cose (operazioni di scasso e simili) e non coinvolga l’incolumità delle persone. Se si dà risposta positiva, basterà verificare che i presunti ladri siano entrati forzando i luoghi e sarà possibile legittimare la reazione armata, nell’ambito di una legittima difesa “del” domicilio, simile a quella che opera negli Stati Uniti.

Diversamente, se si pensa che la “violenza” che legittima la reazione armata debba comunque riguardare le persone (debba cioè riferirsi a una legittima difesa “nel” domicilio), allora andrà accertato se tale violenza ci sia effettivamente stata (in una colluttazione) ovvero se vi sia stata minaccia di violenza (ad esempio col palanchino). In tal caso, le nuove norme non svincoleranno la legittima difesa dall’accertamento di un rischio per la persona e reitereranno una situazione processuale simile a quella precedente.

In tale quadro, appare significativo che il tabaccaio di Pavone, per quanto noto, sia stato incolpato per eccesso colposo di legittima difesa, presupponendo implicitamente che vi sarebbe un’ipotesi di “eccesso” nella sua reazione. Tale impostazione processuale porterebbe a verificare nel dettaglio come sono andate le cose, a ponderare attentamente la proporzionalità tra offesa e difesa, in sostanza a ripetere gli accertamenti tipici dei processi precedenti la riforma (salvo che l’aggredito non invochi di aver agito in stato di grave turbamento, con la connessa complessità di indagine psicologica). In sostanza, si tratterebbe di adottare un’interpretazione delle norme che, in prima battuta, sembrerebbe non ravvisare nell’episodio incriminato un caso di legittima difesa domiciliare.

Come ci si poteva aspettare, lo scontro giuridico ed etico sulla legittima difesa si riapre, con i giudici nuovamente protagonisti e la Corte costituzionale in attesa di essere chiamata a chiarire come stanno le cose.



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