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Ecco cosa manca per uno sviluppo del Fintech in Europa

Lo scorso 13 dicembre 2019 il Gruppo di esperti sugli ostacoli normativi all’innovazione finanziaria (Rofieg), istituito dalla Commissione Europea nel 2018, ha pubblicato un documento contenente trenta raccomandazioni alla stessa Commissione, affinché siano superati quei vincoli, anche normativi, che bloccano lo sviluppo del Fintech nell’Unione Europea.

Del Gruppo di esperti l’unico componente italiano è la professoressa Antonella Sciarrone Alibrandi, ordinario di Diritto dell’economia all’Università Cattolica di Milano.

Il Gruppo di esperti, in un rapporto di circa 100 pagine, si è concentrato sull’uso innovativo della tecnologia nella finanza, sulla necessità di una armonizzazione per un level playing field a livello Ue, e ancora sui temi dell’accesso ai dati e il loro utilizzo etico e dell’inclusione finanziaria.

Si tratta di un documento che sintetizza gli ambiti sui quali la Commissione dovrà dare delle risposte al quadro normativo ancora troppo frammentato, dovuto anche alla presenza di leggi e disposizioni nazionali – veri e propri fenomeni di golden plating – che frenano la nascita di campioni del Fintech. Infatti le imprese anche quando vogliono offrire servizi a livello globale, già nel mercato dell’Unione europeo sono costretti a confrontarsi quadri giuridici e normativi diversi. È necessario quindi che gli Stati membri cedano sovranità in relazione alla finanza, pervenendo ad un quadro quanto più armonizzato o addirittura uniforme. In questo nuovo contesto ovviamente gli Stati membri aumenterebbero il loro ruolo nella vigilanza sugli attori di mercato, cercando di attirarli (nell’ottica di apertura di stabilimento della sede legale) sulla base della capacità e del livello di interlocuzione e ascolto.

Tornando al reparto e alle trenta raccomandazioni, esse possono essere raggruppate in quattro categorie:

– La necessità di rendere coerente la normativa con i nuovi rischi derivanti dall’utilizzo di tecnologie innovative, come Ia e Dlt, cogliendo le opportunità emergenti rispetto a RegTech o SupTech (Raccomandazioni 1-12);

– La necessità di eliminare la frammentazione normativa tra Stati membri e garantire condizioni di parità (level playing field) nel mercato unico tra gli operatori esistenti e i nuovi operatori del mercato, come tra le start-up Fintech che le imprese BigTech (Raccomandazioni 13-24);

– La necessità di conciliare la regolamentazione dei dati personali e non personali con le opportunità e i rischi offerti da Fintech (Raccomandazione 25-28);

-La necessità di considerare i potenziali impatti di Fintech dal punto di vista dell’inclusione finanziaria e dell’uso etico dei dati (Raccomandazioni 1 e 29-30).

Il Gruppo di esperti inoltre ha individuato tra le trenta raccomandazioni quelle che considera principali. Si tratta di raccomandazioni che evidenziano la necessità e l’urgenza di modifiche normative:

– La spiegabilità (intesa come comprensione in termini umani) e l’interpretabilità (che misura il grado di prevedere cosa accadrà) della tecnologia, in particolare dell’Ia, al fine di proteggere i consumatori e le imprese e facilitare la supervisione, o per soddisfare le aspettative di vigilanza (Raccomandazione 1);

– La creazione di un quadro normativo basato sul principio che attività che hanno gli stessi rischi devono essere disciplinate dalle stesse regole, al fine di garantire una regolamentazione e una vigilanza adeguate e di mantenere condizioni di parità (Raccomandazione 13);

– Una soluzione alla frammentazione normativa, soprattutto nel settore della due diligence della clientela (Cdd)/conoscere il proprio cliente (Kyc), come passo importante verso la creazione di condizioni di parità (Raccomandazioni 15-17);

– Una attività di prevenzione rispetto al possibile trattamento iniquo da parte di grandi piattaforme verticalmente integrate nei confronti di concorrenti che offrono servizi al consumatore finale; una prevenzione quindi volta al rafforzamento dell’innovazione mantenendo al centro le scelte dei consumatori (Raccomandazione 22);

– Il rafforzamento del quadro normativo di riferimento per l’accesso, il trattamento e la condivisione dei dati, al fine di promuovere l’innovazione e la concorrenza e stabilire condizioni di parità tra gli attori (Raccomandazioni 27 e 28).



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