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Al via la consultazione sul regolamento Fintech

Il Ministero dell’economia ha pubblicato la bozza di regolamento Fintech. Il regolamento è previsto dal comma 2-bis dell’articolo 36 del DL crescita (Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58).

Il regolamento è sottoposto in consultazione fino al 19 marzo, all’esito della consultazione verrà adottata una versione definitiva che seguirà l’iter previsto per la definitiva approvazione. In particolare dovranno essere sentiti la Banca d’Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), mentre il Consiglio di Stato dovrà esprimere il previsto parere.

L’obiettivo del regolamento è quello di favorire anche in Italia la sperimentazione delle attività finanziarie attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie, dell’innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo. Si tratta quindi di un passaggio molto importante che tenta di colmare un gap tutto italiano rispetto ad altri Paesi europei nei quali la sperimentazione (si pensi ad esempio alle cd. sandbox regolatorie) esiste già da qualche anno.

Del testo, che si compone di 19 articoli, indicheremo qui le parti più importanti. Sicuramente centrali sono le attribuzioni assegnate al Comitato Fintech, pure previsto dal Dl crescita (articolo 36, c0. 2-octies), che oltre a svolgere una funzione di monitoraggio sulla evoluzione del Fintech e agevolare la relazione tra gli stakeholders e le Autorità di vigilanza, cura la sperimentazione in campo Fintech. Il Comitato inoltre può sia fornire indicazioni alle Autorità sulla regolamentazione esistenti alla luce delle innovazioni tecnologiche, sia formulare proposte normative alle commissioni parlamentari competenti. Di fatto il Comitato può svolgere una attività di advocacy sul Fintech da una posizione privilegiata, il Comitato infatti è costante relazione sia con chi sviluppa soluzioni innovative e sia con le Autorità di vigilanza.

Il regolamento poi disciplina l’ambito di applicazione della sperimentazione, secondo i principi definiti nella fonte primaria, in questo caso si coglie il sintomo di una “patologia” nel sistema delle fonti, per la quale la norma primaria continua a disciplinare dettagli che potrebbero invece essere lasciati alla normativa secondaria (come ad esempio il fatto che la sperimentazione deve avere una durata massima di 18 mesi, anche se il regolamento prevede la possibilità di una proroga). Inoltre il regolamento precisa i presupposti per l’ammissione alla sperimentazione, anche qui seguendo i principi disciplinati dal decreto legge. È di indubbio interesse in questa parte la previsione di ammettere alla sperimentazione oltre le attività che presentano elementi di novità dovute all’innovazione tecnologica o ai benefici per i consumatori (anche in termini di promozione della concorrenza etc.) o efficienza del sistema finanziario, anche di quelle imprese che richiedono una deroga alle disciplina secondaria di settore, ciò nei casi in cui mal si adatta al contesto Fintech. Sono inoltre stabiliti i casi in cui invece la sperimentazione è negata. Nel dettaglio quindi il regolamento precisa il contenuto della domanda all’accesso alla sperimentazione e delle fasi istruttorie delle richieste. Inoltre sono regolati gli strumenti attraverso i quali si attua la sperimentazione, è disciplinata la conclusione e la comunicazione dell’esito della sperimentazione. Infine il regolamento istituisce un registro dei soggetti ammessi alla sperimentazione.

Molto interessante, ed oltremodo utile, è la previsione di una relazione annuale del Comitato sulle attività svolte.

Su Formiche.net torneremo ad analizzare più in dettaglio il regolamento dopo la consultazione.

 



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