Come fronteggiare l’emergenza della chiusura da coronavirus delle aziende italiane e quali le conseguenze? Per Stanislao Chimenti, docente di Diritto commerciale e partner dello studio internazionale Delfino Willkie Farr&Gallagher, serve innanzitutto una iniezione massiccia di liquidità a favore di imprese e famiglie. Ma in assenza di ulteriori provvedimenti normativi si potrebbero delineare esiti paradossali. Quali? “Molte attività potrebbero non riaprire nell’immediato, ovvero decidere di chiudere definitivamente oppure ancora non essere in grado di soddisfare la domanda consistente”.
Quale pensa sia il bisogno più pressante del mondo imprenditoriale in questo momento?
Il requisito iniziale, il presupposto per qualsiasi ipotesi di riavvio è l’iniezione massiccia di liquidità a favore di imprese e famiglie. Senza questa operazione ogni successivo discorso risulta sterile. Immediatamente a seguire è indispensabile pompare nel sistema risorse per effettuare investimenti infrastrutturali che risollevino i settori disastrati.
Cosa dobbiamo aspettarci dal riavvio, ancorché parziale, delle attività imprenditoriali del Paese?
Il momento della riapertura delle attività imprenditoriali è un passaggio molto delicato di questa fase. In assenza di ulteriori provvedimenti normativi urgenti, si potrebbero delineare esiti paradossali.
Quali?
Anche se può sembrare strano, in questi giorni molte imprese si trovano a dover decidere “se” riaprire e tornare alla piena operatività. Non va infatti dimenticato che già prima del Lockdown la contrazione spontanea di vastissimi settori della domanda aveva messo in crisi le imprese per le quali l’apertura e l’esercizio erano divenuti d’improvviso gravemente antieconomici. A queste imprese conveniva restare chiuse. Ma nei primissimi tempi della riapertura, lo scenario sarebbe molto probabilmente analogo, con la conseguenza che molte attività potrebbero non riaprire nell’immediato, ovvero decidere di chiudere definitivamente. D’altro canto, pensiamo all’ipotesi in cui la domanda sia bensì consistente, ma l’impresa non sia in grado di soddisfarla, avendo il magazzino vuoto perché non è stata in grado di approvvigionarsi di materie prime o prodotti. In entrambi i casi, come vede, si fronteggia, sotto diversi profili, l’identico problema della grande carenza di liquidità di interi settori dell’economia nazionale.
Come inciderà l’entrata in vigore del nuovo codice della crisi su questo scenario?
Questo è un punto molto importante. Il codice della crisi è stato pensato in tutt’altro contesto. Contiene soluzioni senz’altro in parte utilizzabili ma che devono necessariamente essere modificate. Si tratta infatti di uno strumento che l’irrompere di eventi imprevedibili e di eccezionale gravità ha già reso in più parti non stringente con la attuale prima della sua entrata in vigore, prevista per il 15 agosto 2020. Ma non c’è tempo per mettere mano a una riforma, le nuove misure servono ora. Il legislatore ha già disposto il rinvio al 15 febbraio 2021 delle disposizioni in materia di allerta ma è opportuno che il rinvio sia organico e riguardi l’efficacia dell’intero codice della crisi d’impresa.
Il nostro ordinamento giuridico ha gli strumenti per reagire in modo appropriato?
Il diritto delle obbligazioni isola creditore e debitore come realtà separate, come i poli di un rapporto per molti aspetti contrapposto. Ma l’impresa è una realtà complessa fatta di un fascio di rapporti obbligatori altamente integrati e ogni imprenditore è sia debitore sia creditore di una pluralità di soggetti e in relazione a una grande vastità di rapporti. Ecco perché ha poco senso assumere quest’ottica e parlare in questa crisi di “tutela dei creditori” ovvero, rispettivamente, di “agevolazioni per i debitori”. Piuttosto, deve assumersi una prospettiva diversa e prendere atto che la crisi pandemica ha stravolto lo stesso tessuto imprenditoriale del Paese perché ha colpito simultaneamente tutti i settori, non soltanto quelli temporaneamente chiusi per effetto di una normativa d’urgenza sanitaria.
Non solo. La crisi avrà effetti duraturi. Le misure di contenimento sono per definizione sì temporanee, ma non risolutive; la comunità scientifica mondiale è concorde nel ritenere che, in assenza di un vaccino e/o di una terapia mirata, il pieno ritorno alla vita “normale” sia impensabile prima che si sia verificato l’oramai noto fenomeno della cd immunità di gregge.
L’intervento normativo sembra dunque necessario. Pensa a una moratoria?
Lascerei per il momento data parte la definizione dello strumento, è necessario adottare un “ombrello protettivo” all’interno del quale prevedere la moratoria stessa. Altrimenti si risolve tutto soltanto in un rinvio del problema. Il nostro ordinamento conosce già l’effetto di automatic stay, cioè l’immediata sospensione di azioni individuali anche esecutive. Ma si tratta di un effetto che è limitato pur sempre a un particolare accordo con particolari procedure. Qui la sospensione deve essere immediata oltre che automatica. Credo non si possa distinguere sul punto tra impresa e impresa perché è vero che talune imprese reagiscono nell’immediato meglio e altre peggio, ma in tal modo non si coglie il problema. Difatti alcune imprese vengono immediatamente colpite, mentre per altre l’effetto è solo differito nel tempo, ma non per questo meno letale. Al titolare di un’azienda importa poco sapere se la sua impresa è morta “per” la Covid – 19 o “con” la Covid – 19 perché aveva “patologie pregresse”. È una distinzione che ha poco senso perché non tiene conto del nesso di causalità fra l’evento (cioè la crisi pandemica) e l’esito finale (nel nostro caso, il fallimento dell’impresa).
Pensa che questo sia sufficiente per consentire il riavvio?
La moratoria è un provvedimento senz’altro opportuno e necessario, ma non sufficiente. Si pensi al caso in cui l’impresa abbia liquidità, ma perda il proprio credito bancario o di mercato, o veda irrimediabilmente svalutati i propri asset. Si pensi anche al caso in cui i creditori decidano comunque di risolvere i contratti. L’impresa beneficia sì di una sospensione dei pagamenti ma è lo stesso insolvente. Devo allora tornare sul concetto già espresso di tipicità della Covid -19 come fattore di crisi. Ci vuole un radicale ripensamento del concetto stesso di stato di insolvenza, nel senso che l’evento Covid – 19 deve essere incorporato in un testo normativo: a certe condizioni questo evento prevede ab origine l’esclusione dello stato di insolvenza. Diversamente, le conseguenze sarebbero dirompenti: basti pensare solamente al rilievo penale della dichiarazione di fallimento. Tutti gli imprenditori del Paese si potrebbero trovare ad affrontare un processo. Eventualità che va assolutamente scongiurata.