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Decreto Liquidità, luci e ombre nelle applicazioni alle imprese

Si approssima il momento in cui il Decreto Liquidità dovrà essere convertito in legge e si pone dunque il problema di comprendere quali siano gli aspetti da confermare e quali invece le modifiche che andrebbero inserite in sede di conversione.

In tal senso, va osservato come il Decreto Liquidità sia senz’altro apprezzabile negli intenti generali e mostri, sin dalla rubrica, di cogliere la pressante urgenza delle imprese: far fronte al crollo di incassi che, unitamente al perdurare delle uscite, rende estremamente difficile, se non impossibile, “fare impresa”. Peraltro, se ci rapportiamo alle ultime stime del Fondo Monetario Internazionale che hanno previsto una perdita del 9,1% del Pil a causa del lockdown, è prevedibile che le misure concretamente adottate difficilmente conseguiranno nei tempi programmati il risultato auspicato.

Difatti, in primo luogo, si tratta di misure che, in concreto, producono ulteriore indebitamento dell’impresa. D’altra parte, a breve avrà termine la sospensione degli obblighi fiscali, con la conseguenza che le imprese si troverebbero di fatto a dover impiegare le somme ricevute a prestito per pagare imposte pregresse. Sotto altro profilo, vista la garanzia statale concessa, è concreto il rischio di comportamenti opportunistici che, in ultima analisi, finirebbero con lo scaricarsi sulla collettività. Neppure convince la lunghezza della procedura per le garanzie dello Stato con copertura al 90%. Si tratta di una procedura estremamente farraginosa che si estende per 60 giorni. Di fatto, in caso di utilizzo dell’intero periodo di istruttoria, essa andrebbe a perfezionarsi quando sarà scaduta anche la sospensione dell’obbligo di versamento delle imposte, con il risultato che le somme non giungerebbero in tempo neppure per pagare le tasse.

Problematiche forse maggiori si affacciano in relazione alle misure che riguardano la disciplina delle crisi di impresa. In questo ambito il problema del sostegno economico si pone in maniera ancor più urgente; tuttavia è proprio in questo settore che la normativa mostra le sue lacune. Il vero è che tutto l’impianto delle norme riguardanti i concordati preventivi, gli accordi di ristrutturazione e le dichiarazioni di fallimento si risolve unicamente in una sospensione temporanea, in un blocco momentaneo dei termini sostanziali e processuali. Si tratta di provvedimenti che solo in apparenza paiono dare respiro ai soggetti coinvolti ma, in verità, sono suscettibili di produrre effetti negativi sia all’impresa in crisi, sia ai suoi creditori.

L’impresa che abbia avviato un concordato preventivo avrà stimato un onere concordatario che, a seconda delle fasi in cui si trova la procedura, è già stato valutato o deve essere valutato dai creditori e dagli organi competenti. È tuttavia plausibile che tale onere non solo si aggravi per effetto della crisi pandemica ma, nel caso in cui l’attività commerciale sia stata oggetto di provvedimenti restrittivi di chiusura per Covid-19, diventi addirittura insostenibile. Trascorsi i sei mesi di blocco, la situazione si ripropone non tanto identica, quanto più grave. Ma il problema si pone anche per il ceto creditorio. I creditori, infatti, stanno facendo affidamento su un determinato piano da essi già approvato o in corso di approvazione. La sospensione li danneggia sotto due aspetti: per un verso ritarda d’imperio il momento in cui potranno essere soddisfatti; sotto altro profilo  li pone in un vero e proprio limbo giacché, per le ragioni che si è detto, soggiacciono al rischio, alquanto fondato, che l’intero piano non si realizzi, senza aver alcuno strumento di intervento tempestivo.

In tale contesto, la soluzione più appropriata resta quella dell’erogazione di importi magari più contenuti rispetto quelli stanziati dal Decreto Liquidità, ma da corrispondersi non già a titolo di finanziamento, bensì a fondo perduto, e semmai con vincolo di destinazione relativo alla realizzazione di investimenti produttivi, al soddisfacimento dell’onere concordatario per le imprese in concordato, ecc. Ove tale ipotesi non fosse praticabile, occorrerebbe quanto meno consentire l’accesso a finanza – ponte anche alle imprese in crisi che, allo stato, sono invece escluse da queste misure, pur essendo quelle che ne hanno il maggiore e più impellente bisogno. Davvero non si comprende la ragione per la quale questa misura non possa essere concessa per le imprese che abbiano già superato la fase di omologa del concordato. È evidente che in tal caso la valutazione positiva del piano sia già stata effettuata e, dunque, l’intervento di supporto finanziario varrebbe precisamente a neutralizzare la crisi e non avrebbe effetti distorsivi. Basti pensare che ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera g) del Decreto Liquidità sono escluse dai finanziamenti le imprese che siano state ammesse alla procedura di concordato prima del 31 dicembre 2019. Tale scelta, tuttavia, non pare condivisibile perché per queste imprese la crisi ha colpito proprio nel momento dell’esecuzione del concordato, cioè allorquando vi era più bisogno di liquidità. In questo modo l’imprenditore viene esposto al rischio – che è in verità è quasi una certezza in taluni casi – dell’inadempimento del concordato stesso, con tutte le intuibili conseguenze. Di contro, per le imprese che si trovano in una fase procedurale anteriore, il finanziamento potrebbe essere soggetto alla valutazione/autorizzazione del giudice, il quale, nel suo vaglio, sarebbe chiamato a esaminare proprio l’insorgere di eventuali profili distorsivi.

In ogni caso, sembra debba essere raccolta la segnalazione dell’Abi – da ultimo, si veda quanto dichiarato dal presidente Patuelli – in tema di neutralizzazione del rischio legale gravante sulle banche. In particolare per i finanziamenti fino a 25mila euro dove le banche devono erogare senza valutazione del merito creditizio, è auspicabile la previsione e di una esenzione da eventuali profili di rilievo penale connessi alla concessione di credito a “clienti problematici” in “odore di mafia”, ovvero allo sfociare della crisi in fallimento, magari a distanza di mesi. Un intervento normativo di questo tipo appare opportuno giacché, diversamente, si graverebbe il ceto bancario di un rischio sproporzionato rispetto all’attività in essere, con ciò disincentivando gli istituti dal concedere credito e, conseguentemente, finendo per pregiudicare il buon esito delle misure.

Vero è che, alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte, deve ribadirsi come il problema delle crisi di impresa vada affrontato al vertice, con la previsione normativa della crisi pandemica quale evento tipico, in grado di per sé di rendere inconfigurabile l’insolvenza e salva semmai soltanto la prova contraria.

Il legislatore sembra insomma avere operato, anche in questo settore, in base alla logica del lockdown assoluto e indifferenziato, rappresentato dal blocco temporaneo dei termini processuali e dal rinvio degli adempimenti tributari per tutte le imprese. Una volta rimosso tale blocco, in assenza della rimozione delle cause della crisi, il problema si riproporrà non solo identico, ma aggravato. Da questo punto di vista, dunque, sarebbe stato opportuno effettuare non già un lockdown indifferenziato, quanto piuttosto una diagnostica mirata e accurata tramite “tamponi”. Fuori di metafora, sarebbe stato necessario effettuare analisi differenziate al fine di modulare risposte adeguate e proporzionate sulla base della natura e sulle cause della crisi, evidenziando il nesso di causalità effettivo tra crisi pandemica ed equilibrio economico-finanziario dell’impresa.

Diversamente, ogni misura si risolverà soltanto in un temporaneo rinvio del problema che, alla scadenza, si ripresenterà non solo identico, ma aggravato.

Infine, sotto altro profilo, in relazione alla crisi delle grandi e grandissime insolvenze, come già ho avuto modo di osservare in tema di amministrazioni straordinarie, ritengo sia da approfondire la strada (in parte già intrapresa) di ingresso parziale dello Stato nel capitale delle imprese strategiche, semmai tramite conversione di parte del credito in capitale di rischio. Si pensi a procedure quali quelle di Ilva, ovvero di Condotte d’Acqua, che concernono comparti essenziali dell’attività produttiva del Paese quali la siderurgia e la costruzioni delle grandi infrastrutture. Tale opzione consentirebbe da un lato di mettere in sicurezza le aziende strategiche da offerte ostili, e dall’altro di garantire la continuità e non pregiudicare i livelli occupazionali, i creditori e l’indotto.

 

 

 


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