Voglio andare a farmi una corsetta. Invece di tagliarmi due fette di colomba e schiantarmi sul divano a contendere il telecomando a mia moglie. Peraltro, una corsetta aiuterebbe anche il mio sistema cardio circolatorio oltre che l’umore. Ma posso?
Nelle ultime settimane ho sentito polemiche di ogni genere sulla corsa durante l’epidemia. Quindi da cittadino zelante, mi informo prima di uscire. Sfogliando fra Dpcm e ordinanze.
Punto primo: il jogging dipende dalla regione in cui mi trovo. In via generale, mi è “consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona”. In forza dell’Ordinanza del ministero della Salute del 20 marzo 2020, poi ribadita dall’art. 1, comma 1, lett. f del Dpcm 10 aprile 2020.
Ma molte Regioni hanno preferito porre una propria disciplina. In Piemonte e in Lombardia mi sarebbe consentito correre soltanto “entro i 200 metri dall’abitazione”. (Ordinanza n. 43 del 13/04/2020 e ordinanza n. 528 del 11/04/2020). In Veneto, potrei correre “in prossimità” alla mia abitazione, ma con mascherina e a distanza di almeno due metri da ogni altra persona (ordinanza n. 50 del 13/4/2020).
In provincia di Bolzano dovrei mantenermi in prossimità, ma rispettando la distanza di almeno 3 metri da ogni altra persona. Però precisando anche che “il requisito della prossimità alla propria abitazione è comunque assolto quando le persone si muovono a piedi”. Per cui mi verrebbe il dubbio che a piedi posso allontanarmi anche di 10 km…. (Ordinanza N. 20/2020 del 13.04.2020)
Se fossi in Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna o Sicilia, la corsa mi sarebbe semplicemente vietata. Ma per fortuna abito nel Lazio. E quindi posso andare a correre. Ma che significa in prossimità della mia abitazione?
Ecco il secondo punto nodale.
Prima di comprarmi un metro a fettuccia per effettuare le giuste misurazioni, chiamo il mio amico avvocato, per chiarimenti. E scopro che in diritto la nozione di “prossimità” è vaga e discrezionale e può andare ….. dai 3 ai 3000 metri. Perché la “prossimità” è di:
· 3 metri per la zona di rispetto nelle costruzioni in zona sismica;
· 5 metri per il divieto di eseguire lavori nei pressi di linee elettriche;
· 300 metri per la non edificabilità nelle zone aeroportuali;
· 30/40 metri per il rallentamento delle autovetture in prossimità delle strisce pedonali;
· 150 metri per il ricovero di natanti in prossimità della battigia;
· 300 metri per il divieto di edificabilità nei pressi di zone umide;
· 3000 metri per divieto di localizzazione di discariche di rifiuti in prossimità di opere di captazione di acque destinate al consumo umano.
Il tutto condito da interpretazioni giurisprudenziali e chiarimenti normativi. Chiaro? Assolutamente no!
Stando alle indicazioni avvocatesche la prossimità potrebbe a stento farmi attraversale la strada (3 metri) o quasi farmi arrivare al Colosseo (3mila metri da casa mia….).
Ma perché Parlamenti, governo, Regioni e Comuni non seguono l’insegnamento del Re Sumero Ur-Nammu che incise una semplice tavola con 57 regole chiare e concise per i suoi sudditi?