È bene cominciare a preparare i termini corretti di una più ampia e progressiva ripresa delle attività nella speranza che, grazie agli strumenti per la liquidità e per la sopravvivenza dei rapporti di lavoro, quante più imprese possano sopravvivere. Siamo ben consapevoli che da un lato le precauzioni contro il contagio dovranno essere praticate a lungo e che, dall’altro, la paralisi dell’economia non ci è consentita oltre una certa soglia temporale.
Il che ci porta a ipotizzare un modello di regole semplici ed effettive a tutela della salute dei lavoratori, tanto nello spostamento da e per il luogo di lavoro quanto nell’ambito di esso. E, si aggiunga, un set di regole che ove correttamente adottate ed efficacemente attuate abbia anche la forza di esimere da responsabilità penale, civile e amministrativa il datore di lavoro perché ha approntato ogni mezzo idoneo a prevenire il contagio.
La seconda motivazione può solo rafforzare la prima. Nei mezzi di trasporto collettivo occorrono evidentemente normative per il numero massimo delle persone in rapporto al volume e per il distanziamento tra loro. Oltre a insistiti processi di sanificazione. Nelle aziende può innanzitutto rimanere ferma la possibilità di lavoro a distanza facendo evolvere la capacità tecnologica e organizzativa per indicare ai dipendenti gli obiettivi periodici e verificare i risultati relativi.
L’attesa può inoltre essere riempita con la accelerazione del percorso di digitalizzazione e con attività di formazione finanziate dai fondi interprofessionali secondo modalità agili che devono essere autorizzate agli enti bilaterali che li gestiscono. Nei casi in cui, soprattutto nella produzione, la presenza fisica si rende necessaria il regolatore dovrebbe stabilire rapidamente, andando oltre le poche norme emergenziali già introdotte, una normativa speciale in parte sostitutiva e in parte integrativa del Testo Unico sulla salute e sicurezza nel lavoro. Questa, auspicabilmente, dovrebbe ridimensionare con certezza gli obblighi formali come l’aggiornamento del documento di valutazione del rischio per concentrarsi sui profili sostanziali come il distanziamento effettivo e il conseguente ridisegno del lay out aziendale, l’impiego dei dispositivi di protezione individuale, il ricorso a test periodici sull’infezione, l’obbligo generalizzato del medico competente attraverso la possibilità per le imprese che non vi sono già tenute di organizzarsi in consorzi per ridurre i costi e deducendoli comunque per intero.
Possiamo insomma immaginare di accompagnare gradualmente tutto il sistema produttivo ad una sorveglianza olistica sulla salute dei dipendenti, a partire dalla infezione virale in corso.
E per le stesse mascherine l’Italia deve porsi gradualmente l’obiettivo di un ritorno agli obblighi della legge ordinaria per quanto riguarda le loro caratteristiche filtranti, superando le meno stringenti disposizioni emergenziali in presenza della loro effettiva disponibilità. Abbiamo quindi l’opportunità di far evolvere la salute nel lavoro sulla base della pressione contingente per arrivare ad un approccio molto più sostanziale rispetto al tradizionale formalismo.