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Miraggio prescrizione. Il j’accuse di Cosimo Ferri

Prescrizione della prescrizione. Nonostante i proclami sull’entrata in vigore in differita, nel 2020  dell’emendamento che cancella la prescrizione dopo la sentenza di primo grado, i tempi e i modi della preannunciata abolizione non sono affatto certi, anzi.

L’emendamento che prevede l’abolizione della prescrizione dovrà rientrare infatti nella più ampia riforma del processo penale. Una riforma della giustizia a dir poco complessa per approvare la quale, se va bene, saranno necessarie un paio di legislature.

“Si tratta di un accordo per il futuro che lascia perplessi e che dimostra l’improvvisazione del ministro Bonafede che non ha capito i reali problemi del servizio giustizia e non sa dove intervenire” afferma l’ex sottosegretario alla Giustizia Cosimo Ferri, magistrato, già componente del Csm, attualmente deputato del Pd e soprattutto punto di riferimento di Magistratura Indipendente, una delle principali componenti interne dell’Associazione nazionale magistrati.

È una critica o un consiglio per il Guardasigilli?

Bonafede vuole operare, ma non sa in che parti del corpo. Prima occorre fare una radiografia e capire bene i punti. Per questo ritengo che sia opportuno un urgente monitoraggio sulla riforma Orlando per poi avviare un confronto costruttivo tra tutte le forze politiche su dove e come intervenire. Il cuore del problema è che qualsiasi intervento su questo versante, isolato, ha poco senso e può produrre effetti boomerang. Inoltre va segnalata la schizofrenia dei 5 Stelle che da una parte impongono il condono tombale per Ischia, dall’altra fa credere che non vuole impuniti. O meglio forse li vuole solo ad Ischia.

Prescrizione necessaria, da abolire o da riformare?

L’istituto della prescrizione risponde a molteplici esigenze di natura processuale. Attraverso questo strumento il legislatore ha inteso garantire la certezza del diritto evitando che i processi abbiano una durata illimitata, fermo restando l’interesse primario dello Stato ad assicurare una risposta di giustizia.

Per evitare che lo Stato rinunci a svolgere correttamente la sua funzione giurisdizionale, occorre un intervento mirato, in continuità con quanto previsto dalla Riforma Orlando. Bisogna, infatti, contemperare l’effettività della pena e la ragionevole durata del processo con le garanzie processuali che il nostro ordinamento prevede. In altre parole, i processi vanno sì definiti, ma la risposta di giustizia deve essere tempestiva.

Perché in molti ordinamenti giuridici europei non è prevista o ha tempi molto più lunghi?

Negli altri ordinamenti la prescrizione esiste ed è disciplinata in base alla struttura dei singoli sistemi giuridici.

Senza entrare troppo nel dettaglio e senza allontanarci troppo dai nostri confini, è possibile rilevare che Paesi come la Francia, la Spagna e la Germania prevedono e disciplinano, seppur in maniera differente, l’istituto della prescrizione assegnando ad essa una funzione e una disciplina non molto diverse da quella del nostro ordinamento.

Certamente non possiamo confrontarci con ordinamenti di Common Law come il Regno Unito che, per evidenti ragioni storiche, giuridiche e culturali, differisce totalmente dal nostro sistema ordinamentale, non prevedendo l’istituto della prescrizione.

Ciò per dire che non esiste un sistema di disciplina perfetto di tale istituto, tuttavia è sempre utile guardare agli altri ordinamenti per prendere spunto dagli aspetti virtuosi ed eventualmente adeguarli al nostro!

È la prescrizione in sé a determinare talvolta effetti perversi o l’uso che se ne fa?

Non è corretto parlare di effetti perversi: ci sono dei principi e delle regole giuridiche da rispettare e che non possono essere stravolti.

Se oggi chiediamo ad un cittadino se sia giusto punire un colpevole, la risposta sarà assolutamente affermativa e non c’è bisogno del ministro Bonafede a ricordarcelo.

Naturalmente non è comprensibile né tantomeno ammissibile che dopo 20 anni ancora non si arrivi ad una decisione sulla condotta di un corrotto o su quella di uno stupratore.

Come vede, il discorso è complesso perché da una parte è giusto e doveroso sanzionare chi commette reati, dall’altra è parimenti necessario garantire giustizia in tempi rapidi, pur sempre nel rispetto delle garanzie costituzionali e del processo penale.

La riforma del ministro Bonafede non va in questa direzione. L’accordo di maggioranza non risolve il problema, ma rappresenta certamente un passo indietro da parte del Governo che però non è sufficiente, perché non si comprendono i contenuti della riforma del processo penale che hanno in cantiere. Il ministro Bonafede ha dimostrato anche in questa occasione superficialità. Sono preoccupato perché non penso si possa andare avanti con gli slogan a cui ci sta abituando.

Sono conciliabili le posizioni di magistrati e avvocati?

“Direi proprio di sì. Anzi, non solo possono, ma a mio parere devono necessariamente convergere. La prescrizione non deve essere considerata alla stregua di un escamotage per fuggire da un processo. Le funzioni che essa svolge le abbiamo ricordate e ne abbiamo evidenziato l’importanza per il processo penale sia in termini di ragionevole durata che come garanzia dell’effettività della pena. Per questo mi sento di dissentire dal ministro Bonafede quando ha affermato che con questa riforma finirà l’era dei furbi e dei loro “azzecagarbugli”, frasi che, seppur rettificate dallo stesso ministro, rimangono di una assoluta gravità.

Magistrati e avvocati sanno benissimo che la prescrizione è uno strumento imprescindibile per l’equilibrio del sistema processuale: ribadisco quindi la assoluta e necessaria conciliabilità delle posizioni.

Il dibattito politico sulla prescrizione avvierà una concreta riforma dell’istituto o è un tema strumentale da campagna elettorale?

“È un tema fondamentale per il funzionamento della giustizia che deve essere approfondito, ma non strumentalizzato per fini politici senza comprenderne le conseguenze giuridiche e le ricadute sull’intero sistema giustizia.

Occorre anzitutto monitorare gli effetti della riforma Orlando, che ha realizzato un giusto compromesso tra necessità di una risposta di giustizia e celerità dei processi, introducendo novità importanti sulla sospensione della prescrizione. In particolare sono stati allungati i tempi di prescrizione, con la sospensione di 18 mesi tra sentenza di primo grado e giudizio d’appello e tra quest’ultimo giudizio e il ricorso in Cassazione. Inoltre sono state inasprite le pene per i reati contro la pubblica amministrazione come i delitti di peculato, corruzione, corruzione in atti giudiziari e induzione indebita a dare o promettere utilità, allungando così anche i tempi della prescrizione. In questo modo, ad esempio, la prescrizione del reato di corruzione in atti giudiziari può arrivare fino a 20 anni, che rappresenta un tempo più che sufficiente entro cui i processi devono essere definiti.

Inoltre con il decreto legislativo 11/2018 l’aumento, a seguito di atto interruttivo, è stato elevato da un quarto alla metà per i reati contro la Pubblica amministrazione. Infine, per i reati a danno dei minori è stata prevista la decorrenza posticipata della prescrizione a partire dal compimento del diciottesimo anno di età della vittima.

Bisogna dunque agire in linea di continuità con quanto fatto finora e mettere in atto tutte quelle misure, alcune già previste, che consentano di celebrare i processi, di rispettare le garanzie effettive e di eliminare quelle dilatorie.



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