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Militari 007, ecco la bozza dell’emendamento

Militari 007 contro Isis, una misura sempre più vicina? Il governo – secondo la ricostruzione di Formiche.net – sembrerebbe ormai convinto dell’opportunità di inserire, nel decreto legge missioni discusso lunedì alla Camera, la vecchia proposta del senatore del Pd Nicola Latorre (presidente della Commissione Difesa di Palazzo Madama) per dare alla presidenza del Consiglio la possibilità di trasformare in agente dei Servizi – temporaneamente e per una missione specifica – chi fa parte dei reparti speciali delle Forze armate. La proposta di Latorre è già contenuta nella legge quadro sulle missioni internazionali che il Senato ha già approvato in prima lettura il 15 settembre scorso, che avrà però tempi verosimilmente più lenti del decreto di proroga delle missioni attualmente all’esame di Montecitorio. Da qui la scelta di inserirla, con qualche modifica, nel decreto-legge, che costituirà una sorta di “corsia preferenziale”. A presentare e firmare l’emendamento sono stati i deputati Andrea Causin (Area Popolare, Commissione Difesa) e Andrea Romano (Pd, Commissione Affari Esteri). Formiche.net è in grado di svelare la bozza dell’emendamento. Eccola:

Art. 7-bis (decreto-legge “missioni”)

(Disposizioni in materia di intelligence)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, emana, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n.124, disposizioni per l’adozione di misure di intelligence di contrasto, in situazioni di crisi o di emergenza all’estero che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale o per la protezione di cittadini italiani all’estero, con la cooperazione di Forze speciali delle difesa con i conseguenti assetti di supporto della stessa difesa.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, con le modalità indicate nell’articolo 33, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 124, delle misure di intelligence di cui al comma 1.

3. Al personale delle Forze armate impiegato nell’attuazione delle attività di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, della legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, all’articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197 e, ove ne ricorrano i presupposti, all’articolo 17, comma 7, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

4. Il comma 3 non si applica in nessun caso ai crimini previsti dagli articoli 5 e seguenti dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

5. Il comitato di cui all’articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124, può essere convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione, in caso di situazioni di crisi che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale, secondo modalità stabilite con apposito regolamento ai sensi dell’articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n.124.

6. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, trascorsi 24 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, trasmette una relazione al Parlamento relativa all’efficacia delle norme contenute nel presente articolo.

(il contenuto dell’articolo potrà essere aggiornato durante la giornata)



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