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Perché contesto la riforma costituzionale

Barbagallo

Parliamo di riforma costituzionale. Io rispetto le opinioni di tutti, ma non riesco a capacitarmi di come possa un giurista, soprattutto se docente (anzi proprio per questo motivo) di diritto costituzionale, votare a favore della legge Boschi. A mio avviso, infatti, al di là di ogni considerazione di carattere politico (pro o contro Matteo Renzi e il suo Governo), di ogni valutazione sugli effetti del “combinato disposto” (la legge elettorale è pur sempre di carattere ordinario e può essere cambiata); al di là degli aspetti di natura istituzionale (pro o contro il bicameralismo paritario), di scenario (che cosa succede se il Governo cade?) esiste un grave problema di tecnica legislativa che non può essere eluso. Le leggi sono fatte di parole, le parole compongono le frasi. La legge non contiene errori, si interpreta per come è scritta. L’articolo 12, primo comma, delle Pre-leggi è chiaro, in proposito: “Nell’applicare la legge non si può attribuire ad essa altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore”.

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E allora come si può non ammettere che il nuovo art.70 è caotico, confuso e mal scritto? È composto – se ho contato bene – di 454 parole, ognuna delle quali, in diritto, ha un preciso significato che orienta l’interpretazione della Consulta. Non si tratta di quisquiglie, ma di una norma fondamentale per il buon funzionamento delle istituzioni parlamentari. La Costituzione è l’elemento naturale in cui si svolge l’attività legislativa, all’interno della quale trascorre ed opera la vita quotidiana dei cittadini, delle imprese, delle comunità. E per fortuna la nostra è una Costituzione rigida che richiede un laborioso processo di modifica. Gli errori (lo si è visto con la modifica del Titolo V) si pagano per decenni con costi economici, sociali e funzionali ben più gravi ed onerosi degli stipendi di 220 senatori. Perché è l’integrità stessa delle istituzioni democratiche ad essere ferita. E queste disfunzioni si scaricano sulla vita della gente. Perché non riconoscere, ad esempio, la confusione, lo “sgoverno” del territorio che già oggi sono stati prodotti dalla legge Delrio sulle Province? La legge Boschi farà danni ancora più seri.

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Con un primitivismo giuridico pericoloso, per di più, il nuovo articolo 70 “costituzionalizza” delle procedure, una materia tipicamente attribuita ai regolamenti delle Camere. Anziché snellirlo, la riforma irrigidisce l’iter legislativo, dal momento che ogni violazione ed ogni conflitto di competenza tra le due Camere finiscono per essere di rango costituzionale, la cui giurisprudenza finirà per riscrivere, in via di fatto, la norma.

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Voglio prendere in parola – pur non condividendole – le istanze sostenute dai sostenitori della legge Boschi. I medesimi obiettivi, però, potevano essere perseguiti in maniera più chiara e trasparente. Ecco per esempio come sarebbe stato opportuno riscrivere l’articolo 70: “La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere, ciascuna con i poteri e i compiti attribuiti con legge ordinaria. Spetta ai regolamenti definire i rapporti tra le due Camere”. Quanto all’articolo 55, primo comma: “Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato delle Autonomie”. Passando all’articolo 57: “Il Senato delle Autonomie è eletto su base regionale. Il numero dei senatori è di cento, di cui settantaquattro in rappresentanza delle Regioni. Il numero dei seggi attribuiti alle Regioni è ripartito con legge ordinaria in proporzione della popolazione residente, ferma restando una rappresentanza di tutte le Regioni. Sono membri di diritto i presidenti delle Regioni per la durata del loro mandato. Sono altresì membri di diritto i sindaci delle città capoluogo di Regione. I restanti senatori sono eletti nell’ambito dei consigli regionali in rapporto con il voto espresso dagli elettori, secondo i criteri disposti con legge ordinaria. Sei senatori sono nominati a vita dal Presidente della Repubblica tra i cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo politico, sociale, scientifico, artistico e letterario”. Quanto alla questione della fiducia sarebbe stato sufficiente modificare l’articolo 94, stabilendo che il voto spetta solo alla Camera dei deputati.

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Ovviamente ho voluto dare solo un esempio di semplificazione corretta ed effettiva sul tema-chiave del superamento del bicameralismo paritario (benché io non lo condivida). In che cosa ho sbagliato?

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