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Il Trattato denominato Acta (Anti Counterfeiting Trade Agreement) ha sollevato intorno a sé una tale quantità di critiche e polemiche che la maggior parte delle persone che ne hanno sentito parlare ne hanno una idea caratterizzata negativamente senza tuttavia che le obiezioni abbiano, per quel che sembra, un preciso riscontro rispetto all’effettivo contenuto del Trattato.
 
In sostanza, quello approvato come testo definitivo è un Trattato non molto innovativo, utile ma non indispensabile, diretto ad adeguare agli standard Ue-Usa i sistemi che ancora erano rimasti indietro sull tutela del diritto d’autore; il Trattato non introduce cioè grandi novità rispetto alle ultime norme approvate nel 2004 in Europa e puntualmente introdotte in Italia. Vi è certo un lavoro di affinamento delle norme stesse ma non vi sono meccanismi sostanzialmente nuovi e che non sono affatto presenti nelle norme attuali.
 
Tuttavia, a causa delle molte obiezioni, difficilmente dal testo approvato i vari Stati decideranno autonomamente di ricavare precise norme di attuazione dell´Acta, preferendo rinviare o attendere un segnale dall’Unione Europea sul da farsi; probabilmente si cercherà di sostituire Acta con un accordo diverso e per il quale verrà posto un più deciso accento sul processo di partecipazione e consultazione, prima di definire le norme. In alternativa l’Unione Europea potrebbe emanare una Direttiva, valida nei vari Stati, che dia attuazione al Trattato e ne fornisca anche la corretta interpretazione.
 
La prima fase di questo “rinvio” strategico si è già vista con la richiesta di un parere sul Trattato alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee.
Vediamo dunque “da vicino” l´Acta e il suo problematico processo di approvazione.
 
L´Acta è un Trattato relativo al rafforzamento della protezione dei diritti d´autore e connessi e marchi in qualsiasi ambito (non riguarda dunque ad esempio, contrariamente a quello che spesso si legge, i diritti di brevetto e i modelli).
I negoziati sono stati promossi da alcuni Stati (principalmente Stati Uniti e Giappone) e gli altri hanno liberamente aderito su base volontaria.
In un negoziato simile la condizione perché uno Stato si possa sedere al tavolo è che si lavorerà ad un testo integrativo del proprio ordinamento: i rappresentanti degli Stati non hanno cioè mandato di proporre o approvare norme in conflitto con principi e leggi vigenti nei rispettivi ordinamenti.
 
I negoziati Acta, nella prima fase sono stati segreti: non è nemmeno stata divulgata la loro esistenza. A maggior ragione tali negoziati riservati non avrebbero potuto mettere in discussione alcun principio fondamentale.
Ed infatti Acta in molti punti dichiara proprio (almeno in principio) il rispetto della privacy, della normativa sul commercio elettronico, della libertà di espressione, della libera circolazione di merci e servizi e, non ultimo, della vigente legislazione sul diritto d´autore dei Paesi firmatari.
 
I critici di Acta evidenziano che alcune norme del medesimo potrebbero rendere eccessivamente facile per un titolare di diritti che volesse impedire la circolazione di un contenuto su internet (e non) chiedere misure restrittive con il pretesto che il contenuto incorpora materiale protetto da propri diritti (anche solo in parte); inoltre, vi è viva preoccupazione per la norma (art. 27 comma 4) che prevede la possibilità per il titolare dei diritti di ottenere un ordine, diretto al Online Services Provider (un titolare di sito Internet) avente ad oggetto la rivelazione di dati utili ad identificare un account usato per commettere violazioni.
 
Tal norma viene infatti letta come l´ennesimo tentativo di consentire al titolare dei diritti di violare la privacy del singolo in nome del copyright; si ritiene cioè che l´obiettivo sia quello di arrivare ad un regime in cui sarà sufficiente per un titolare dei diritti lamentare che circolano copie illegali delle proprie opere per azionare l´obbligo di rimuoverle e contestualmente monitorare le comunicazioni degli utenti.
Se però ci si ferma al dato testuale l´Acta non prevede nulla di tutto ciò; è però vero che la formulazione generica delle norme e i citati problemi di eccessiva riservatezza nell´approvazione rendono comprensibili i dubbi e timori di chi protesta.
 
Per meglio capire, consideriamo proprio la sopra citata norma dell´art. 27 comma 4 sulla rivelazione dei “dati” per identificare il trasgressore: a ben vedere questa norma in nessuna parte dispone che gli ISP debbano rivelare ai titolari dei diritti i dati dei propri utenti; la norma riguarda chi fornisce servizi “online” (dunque non servizi di accesso ma servizi tramite un sito) e si limita a stabilire che gli Stati “possono” (may) fare in modo che le proprie autorità competenti per legge (dunque il giudice) possano ordinare di fornire a un titolare di diritti che lo richieda sulla base di una domanda giudiziale diretta a proteggere il proprio diritto (dunque in un processo/causa) di identificare un account usato per violare il diritto.
La norma non riguarda dunque abbonati ad un ISP e l´identificazione della connessione che eventualmente scarica un contenuto ma la diversa ipotesi di identificare un account di un sito (pirata) da cui vengono caricati contenuti protetti dal diritto d´autore.
Si tratta peraltro di una norma già da anni presente negli ordinamenti comunitari, incluso quello italiano.
 
L´impatto dell´Acta sarà infatti elevato in Paesi extraeuropei che non avevano precedentemente attuato norme di rafforzamento della tutela del diritto d´autore come quelle imposte dalle direttive europee del 2004 ma sarà tutto sommato modesto laddove queste norme siano (come in Italia) state attuate.
Ad ogni modo, è innegabile che la questione Acta si è ormai complicata al punto da richiedere, come si accennava una via di uscita che garantisca un supplemento di consenso a questo tipo di misure che, probabilmente, dovranno anche essere rese più chiare, eliminando alla radice la possibilità di interpretazioni distorte.
Un buon modo potrebbe essere la desistenza dalla ratifica di tutti gli Stati dell´Unione Europea e la emanazione di una Direttiva attuativa dell´Acta, redatta sulla base del parere della Corte di Giustizia e magari sottoposta anche a pubblica consultazione. Si garantirebbe così una disciplina uniforme, meditata e condivisa.
 
Per il momento, tuttavia, la situazione vede un sostanziale ‘stallo’ dei lavori comunitari che riflette le perplessità di molti esponenti del Parlamento (e di alcuni importanti Stati membri tra cui Germania, Paesi Bassi, Polonia e Repubblica Ceca). Il voto sul Trattato è stato dunque rinviato in attesa del citato parere della Corte di Giustizia e, nell’attesa, sono numerose le richieste del Parlamento di specifici chiarimenti sulle intenzioni degli Stati membri circa le misure per attuare le vaghe previsioni del Trattato stesso. E’ opportuno ricordare che senza il voto favorevole del Parlamento Europeo l’approvazione del Trattato sarebbe, in sostanza, caducata. Sembra dunque che la controversa vicenda Acta non abbia ancora un esito chiaro né prevedibile.

Diritto d'autore/ Il Trattato Acta visto da vicino

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