Skip to main content

Con l’inizio della campagna vaccinale anti Covid-19 in Italia e nel resto d’Europa è stata sollevata da più parti la questione relativa alla possibilità per il datore di lavoro di procedere al licenziamento del lavoratore il quale rifiuti di sottoporsi alla somministrazione del vaccino.

Giova sin da subito rilevare come una soluzione in termini positivi di tale questione sembri prima facie porsi in contrasto con l’articolo 32 della nostra carta Costituzionale il quale, oltre a definire il diritto alla salute quale diritto fondamentale dell’individuo, limita i trattamenti sanitari obbligatori a quelli definiti tali da apposita norma di legge, con l’evidente corollario di rendere legittimo il rifiuto di sottoporvisi qualora tale trattamento, come nell’ipotesi del vaccino anti Covid-19, sia definito quale meramente facoltativo. Tuttavia, l’iter logico-giuridico che conduce a tale conclusione subisce alcune complicazioni laddove si ponga la necessità di bilanciare il diritto alla salute con un altro diritto costituzionalmente garantito, ovvero la libertà d’impresa di cui all’art. 41 della stessa Costituzione.

Come noto, tale opera di bilanciamento è tradizionalmente svolta dall’art. 2087 del Codice Civile il quale, sin dal lontano 1942, impone al datore di lavoro di adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, siano necessarie ai fini della tutela dell’integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, esponendo lo stesso imprenditore, in caso di violazione di tale obbligo, a responsabilità civili e penali non certamente trascurabili. È evidente, pertanto, come, se da un lato vi sia la possibilità per l’individuo di rifiutare trattamenti sanitari non prescritti in via obbligatoria da norme di legge, dall’altro lato vi sia un obbligo in capo al datore di lavoro di porre in essere tutte le misure ritenute necessarie ai fini della salvaguardia di un ambiente di lavoro sicuro e salubre, tra le quali, senza dubbio, può essere annoverato il vaccino anti Covid-19.

Tra l’altro, l’assolvimento di tale obbligo da parte del datore di lavoro, alla luce dei principi enucleati dall’ormai consolidata giurisprudenza sul punto, impone allo stesso l’adozione di quelle misure tecniche considerate maggiormente all’avanguardia in un preciso momento storico (tra le quali senza dubbio figurano i trattamenti vaccinali in grado di fornire una maggiore tutela rispetto agli ormai noti Dpi) nonché di ulteriori presidi, rispetto a quelli previsti come obbligatori dalla legge, in virtù della generica posizione di garanzia dallo stesso ricoperta ex art. 2087 del Codice Civile.

Ciò detto, sebbene non siano allo stato riscontrabili sentenze della Corte Costituzionale nonché della giurisprudenza di legittimità in grado di dirimere la questione in esame, potrebbero trarsi alcuni principi informatori da quell’orientamento definito dalla sentenza n. 258/1994 della Corte Costituzionale volto a contemperare il diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto negativo di non assoggettabilità a trattamenti sanitari non richiesti od accettati) con il diritto alla salute della collettività. Tale orientamento, riferendosi alla costituzionalità o meno di un provvedimento normativo volto ad imporre uno specifico trattamento sanitario, sottolinea come un obbligo di tal genere possa essere prescritto dalla legge unicamente laddove lo stesso trattamento “sia diretto non solo a migliorare o preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale”; inoltre, continua la sentenza, il trattamento sanitario potrebbe essere imposto laddove “vi sia la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato” nonché “se nell’ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio (…) sia prevista comunque la corresponsione di una “equa indennità” in favore del danneggiato”.

Tali principi, la cui sussistenza è imprescindibile nel caso in cui il legislatore intenda introdurre l’obbligo di sottoposizione ad uno specifico trattamento sanitario, potrebbero essere traslati altresì nell’ambiente di lavoro al fine di giustificare la necessità per il datore di lavoro di sottoporre i propri dipendenti alla somministrazione del vaccino anti Covid-19 per ottemperare agli standard di sicurezza richiesti per legge. Ciò detto, stante la pacifica qualificazione del vaccino quale misura idonea a diminuire il rischio sul luogo di lavoro, nel tentativo di trovare una risposta al quesito posto in apertura del presente intervento, giova sottolineare come la legittimità o meno del licenziamento irrogato al dipendente che rifiuti di sottoporsi al vaccino difficilmente può ad oggi essere definita a priori, stante l’eterogeneità delle fattispecie prospettabili connessa alle personali caratteristiche del singolo lavoratore dipendente nonché dello specifico ambiente di lavoro definito da un più o meno elevato livello di rischio.

Infatti, se da un lato la somministrazione dei tradizionali Dpi può essere ritenuta sufficiente in uno specifico ambiente di lavoro al fine di ritenere assolto l’obbligo di sicurezza gravante in capo al datore di lavoro ed escludere, pertanto, la legittimità del licenziamento irrogato al lavoratore il quale rifiuti il vaccino, dall’altro lato in ambienti di lavoro caratterizzati da un rischio più elevato di contagio (si pensi, in primis, alle strutture sanitarie) il trattamento vaccinale potrebbe rivelarsi il presidio tecnicamente maggiormente idoneo ad escludere il rischio di contagio con conseguente possibilità di sanzioni disciplinari per i lavoratori i quali rifiutino di sottoporvisi. Il dibattito è appena iniziato e si preannuncia ricco e variegato, tanto da non escludere la nascita di posizioni contrastanti: sarà interessante vedere quale orientamento assumerà la giurisprudenza in merito a tali questioni le quali, senza dubbio, daranno adito ad un’ampia casistica giurisprudenziale.

vaccino covid-19

Covid-19, chi rifiuta di vaccinarsi può essere licenziato? Risponde l'avv. Fava

Di Gabriele Fava

Qual è l’orientamento e la casistica giurisprudenziale in merito alla possibilità di licenziamento di un dipendente che non si sottoporrà al vaccino per il Covid-19? L’analisi di Gabriele Fava, avvocato giuslavorista e componente del Consiglio di presidenza della Corte dei Conti

RAFFAELE BONANNI

Un centro alternativo è possibile. Bonanni spiega come

I cattolici, se davvero ispirati, possono essere il collante, la garanzia per la costituzione di una area politica coesa e plurale, che sappia essere alternativa credibile alla sinistra come alla destra. L’intervento di Raffaele Bonanni, già segretario generale della Cisl

Tutti gli effetti della Brexit sulla Difesa. Parla Nones (Iai)

Intervista a Michele Nones, vice presidente dello Iai, sull’impatto della Brexit sul settore della Difesa europea. Pochi problemi sui programmi inter-governativi (come il Tempest), ma parecchi i rischi sulle collaborazioni industriali a causa “della nostra normativa”. Intanto cambia il mercato internazionale, tra Medio Oriente e Cina

La conferenza stampa di fine anno di Giuseppe Conte. Il video in diretta

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=M2JuG03s4Yk[/embedyt] La conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Segui la diretta streaming a questa pagina

A tutta innovazione. Ecco i piani di Leonardo per il 2021

L’anno della pandemia si era aperto per Leonardo con la vittoria nella maxi gara per gli elicotteri d’addestramento per la US Navy. Poi è arrivato il Covid, e l’azienda si è mostrata solida nel core business e resiliente nell’adattarsi tra innovazione tecnologica e occupazione altamente qualificata. I piani per il 2021 partono da qui

"Red alert" for Italy’s recovery plan

Paolo Gentiloni, European Commissioner for the Economy and former Italian PM, issues thinly veiled warnings about Italy’s inability to deliver on its post-pandemic recovery plan. The expert economist Granfranco Polillo gives his readout

L’accordo fra Ue e Cina, lo zampino della Merkel e chi dice no (anche in tedesco)

La Commissione europea sta per firmare l’accordo sugli investimenti con la Cina. Ma il Parlamento promette battaglia. Bütikofer (Verdi): “Ottime ragioni per essere scettici” sul via libera in Aula. Ritorsioni di Pechino in caso di bocciatura? “L’Europa ha gli strumenti per difendersi”. Taino (Corriere): “È la fine della ‘commissione geopolitica’ promessa da von der Leyen”

Terremoto Croazia, evacuazione del Parlamento sloveno in diretta. Il video

Terremoto Croazia, evacuazione del Parlamento sloveno in diretta [embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=eJhaQ-8l3kI[/embedyt] Roma, 29 dic. (askanews) - Il Parlamento sloveno in evacuazione nel momento in cui la terra in Croazia trema a causa di un forte terremoto di magnitudo 6,4 che si è fatto sentire fino a Lubiana. (Testo e video Askanews)

Conte, Di Maio, Zingaretti e la favola del gemello “buono” di Renzi

Questo governo è nato con Renzi, piaccia o no a Conte, Di Maio e Zingaretti. Se non lo sopportano più lo buttino fuori, se reggono con i numeri in Parlamento. Oppure si siedano a discutere con lui. Il commento di Roberto Arditti

Terremoto in Croazia, una scossa pazzesca "come nei film". Il video

Terremoto in Croazia, una scossa pazzesca "come nei film" [embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=v-egeND1_S8[/embedyt] Milano, 29 dic. (askanews) - Una scossa pazzesca "come nei film" raccontano le testimonianze. Un terremoto di magnitudo 6.4 ha colpito la Croazia. L'epicentro era nella città di Petrinja, a 50 chilometri dalla capitale della Croazia, Zagabria. Alcune persone sono state salvate dalle macerie. Il Centro di ricerca tedesco…

×

Iscriviti alla newsletter