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PER IL SI’

Beniamo Caravita (Istituzioni di diritto pubblico La Sapienza)

“La sentenza n. 1/2014 ha esplicitamente previsto la sua applicazione pro futuro, facendo salva la applicazione della legge elettorale per i periodi precedenti. Anche qui non si capisce quale sia la logica giuridica di una indiscriminata espansione degli effetti caducatori della sentenza, al di là di ciò che ha detto il Giudice delle leggi: espansione che giungerebbe a mettere in discussione tutta la attività di questo come del precedente Parlamento. Si aggiunga, poi, sotto un profilo fattuale, che le leggi elettorali colpite dalla Corte per un incongruo effetto maggioritario non erano comunque riuscite a costruire una maggioranza unica nelle due Camere, di modo che l’approvazione della riforma ha dovuto inevitabilmente avere l’appoggio di settori che non erano stati eletti all’interno della maggioranza uscita dalle elezioni del 2013. E soprattutto non si dimentichi la situazione di crisi e di stallo in cui le istituzioni repubblicane si erano trovate dopo le elezioni del 2013, da cui non era uscita né una maggioranza per la formazione del Governo, né una maggioranza per l’elezione del Presidente della Repubblica, situazione che condusse ad una lunghissima prorogatio del Governo Monti e a una drammatica e inusuale rielezione di Giorgio Napolitano come Presidente della Repubblica”.

Stefano Ceccanti (Diritto pubblico comparato La Sapienza)

“Trovo l’argomento della legittimazione particolarmente inconsistente, al di là del fatto che si utilizzi il richiamo alla sentenza n. 1/2014 che lo confuta esplicitamente. Se mi si consente un’analogia un po’ semplicistica, la legittimazione è un po’ come essere incinti: o lo si è o non lo si è. Sarebbe curiosa una teoria per la quale un Parlamento sarebbe legittimo per alcune sue funzioni e illegittimo per altre. Mi sembra piuttosto vero il contrario, che cioè avendo iniziato una Legislatura in cui le maggioranze diverse tra Camera e Senato ci avevano fatto precipitare in una crisi istituzionale (non si riusciva a costituire il Governo e neanche a eleggere un Presidente paralizzando anche il possibile scioglimento anticipato), sarebbe stato forse da considerare delegittimato un Parlamento che non avesse trovato una via per non riproporre per il futuro quel tipo di crisi, limitandosi all’attività ordinaria”.

Giovanni Guzzetta (Diritto costituzionale Università Roma Tor Vergata)

“Il problema della legittimazione è stato risolto dalla sentenza n. 1/2014. Chi scrive ha formulato delle considerazioni critiche verso la decisione sul questo specifico punto (sia consentito rinviare, per ragioni di economicità, a G. Guzzetta, La sent. 1/2014 sulla legge elettorale a una prima lettura, in www. forumcostituzionale.it). Ciò detto, si deve prendere atto del giudizio della Corte e della circostanza che né le forze politiche, né l’opinione pubblica ha manifestato un dissenso così radicale rispetto alla soluzione giurisprudenziale da confutare l’idea che  – se anche vi potessero essere dubbi di legittimità  –  essi sono ormai superati dalla circostanza che l’effettività ha prevalso su tali dubbi. Comunque sia ciò che certamente non può, a mio parere, sostenersi sul piano strettamente giuridico è che l’asserito dubbio di legittimità operi esclusivamente per talune funzioni del Parlamento, come la revisione costituzionale e non per altre, come l’attività legislativa ordinaria o gli altri compiti elettivi (del Presidente della Repubblica o dei giudici costituzionali) o di controllo. Per cui o tutto ciò che è accaduto sinora deve ritenersi illegittimo e viziato o anche al revisione costituzionale va ritenuta perfettamente legittima sotto questo profilo. Altro discorso è ovviamente quello dell’opportunità politica, sul presupposto di una delegittimazione (politica) del Parlamento. Ma si tratta di una considerazione che fuoriesce dal perimetro delle considerazioni giuridiche e che, ancora una volta, dovrebbe applicarsi ad ogni genere di atto compiuto dal Parlamento e non, selettivamente, solo a qualcuno di essi”.

Vincenzo Lippolis (Diritto pubblico comparato Università degli studi internazionali di Roma)

“La sentenza n. 1/2014 dice testualmente: «È pertanto fuori di ogni ragionevole dubbio… che nessuna incidenza è in grado di spiegare la presente decisione… con riferimento agli atti che le Camere adotteranno prima di nuove consultazioni elettorali». Non si distingue tra leggi ordinarie e costituzionali. Il Parlamento è quindi legittimato a varare riforme costituzionali. Per sostenere il contrario, si deve dimostrare l’erroneità della stessa sentenza. Altra cosa è dire che sotto un profilo politico sarebbe stato più opportuno rinnovare le Camere elette con leggi incostituzionali prima di procedere alla revisione della Costituzione”.

 

PER IL NO

Andrea Pertici (Diritto costituzionale Università di Pisa)

“La Corte, nel dichiarare l’incostituzionalità parziale della legge elettorale, ha precisato che ciò non produceva effetti sugli «atti che le Camere adotteranno prima che si svolgano nuove consultazioni elettorali», in virtù del principio della continuità dello Stato, che nel caso trova specifica previsione, ad esempio, nella prorogatio dei poteri delle Camere precedenti finché non siano riunite le nuove (art. 61 Cost.), e nella disposizione secondo cui esse anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni per la conversione dei decreti-legge (art. 77, comma 2, Cost.). La prosecuzione delle attuali Camere sembra, in sostanza, configurata come una sorta di prorogatio, che potrebbe durare l’intera Legislatura. Sui poteri esercitabili in tale periodo vi sono incertezze e letture molto differenti, ma sarebbe davvero molto arduo farvi rientrare la revisione della Costituzione. In ogni caso, la dichiarazione d’incostituzionalità della legge in virtù della quale le Camere sono state elette mina quantomeno la legittimazione politica delle stesse rispetto alla riscrittura della Costituzione”.

Barbara Pezzini (Diritto costituzionale Università degli Studi di Bergamo)

“La sentenza n. 1/2014 ha escluso, sulla base del principio fondamentale della continuità dello Stato, che la decisione di illegittimità che ha colpito la legge elettorale possa avere incidenza sugli atti delle camere che, come organi costituzionalmente necessari, non cessano di esistere, né perdono la capacità di deliberare. Ma il principio di continuità non può non distinguere tra le diverse funzioni parlamentari: se non possono esservi dubbi sulla legittimazione all’esercizio di quelle necessarie e non rinviabili, non altrettanto può dirsi della revisione costituzionale, che non può essere considerata indispensabile, essendo la costituzione orientata piuttosto alla difesa della stabilità che dell’innovazione costituzionale, e che non è mai urgente e indifferibile. Mi pare che il principio di continuità avrebbe al più giustificato l’approvazione di riforme puntuali e specifiche, sostenute da un consenso davvero ampiamente condiviso”.

Gino Scaccia (Diritto costituzionale LUISS Guido Carli)

“La Corte ha affermato che l’incostituzionalità della legge elettorale non tocca «gli atti che le Camere adotteranno prima che si svolgano nuove consultazioni elettorali», poiché le Camere, in forza del principio di continuità dello Stato, «non possono in alcun momento cessare di esistere o perdere la capacità di deliberare». Da questa affermazione si è tratta la conclusione formalistica che il Parlamento sia nella pienezza dei propri poteri costituzionali. Mi pare più persuasiva la tesi contraria. La Corte, infatti, non ha mai negato (né avrebbe potuto) che la capacità di deliberare del Parlamento, senza venire del tutto meno, possa essere però ridotta in corrispondenza con un calo della loro legittimazione politica; e nel citare l’esempio della prorogatio delle Camere sciolte, ha evocato appunto la deminutio potestatis di cui queste soffrono fino alla loro rinnovazione. È arduo a questo punto sostenere che lo scioglimento sia ipotesi più grave della radicale incostituzionalità della legge elettorale politica e che, dunque, solo nel primo caso e non anche nel secondo i poteri delle Camere ne risultino dimidiati”.

Giovanni Tarli Barbieri (Diritto costituzionale Università degli Studi di Firenze)

“La dottrina si è divisa circa gli effetti di tale pronuncia (e in particolare sul punto 7 del considerato in diritto) sull’attività delle Camere (Spadacini): tuttavia, anche se sul piano dell’opportunità appare seriamente criticabile che un Parlamento, espressione di una legge elettorale dichiarata incostituzionale nei suoi assi portanti, approvi una così vasta legge di revisione costituzionale, non sembra che tale circostanza possa rilevare sul piano della legittimità costituzionale «non essendo immaginabile un controllo di costituzionalità da parte della Corte costituzionale sul complesso del disegno di legge di riforma».

 

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