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Tredicesimo articolo di una serie di approfondimenti sul rischio professionale (il dodicesimo è possibile leggerlo qui)

Il problema del rischio sanitario rende indispensabili le profonde modifiche dei 2 Codici.

Se la giurisprudenza non è più indulgente (C. Costituzionale n° 166 del 22/11/1973) verso i medici e se oggi il medico risponde anche per gli eventi colposi (= lesivi non voluti), oltre che per quelli dolosi (= lesivi voluti), occorre prenderne atto e provvedere.

Se il contenzioso civile (= risarcitorio) prevale su quello penale, occorre prenderne atto e provvedere.

Se l’essere specialisti è un fattore aggravante…

Se l’assenza di consenso totale è violenza aggravata…

Se l’onere della prova spetta all’accusato…

Se la professione medica è scienza “assoluta” e non scienza “condizionata alla persona”,

ALLORA bisogna cambiare le regole e costruire una Copertura Assicurativa obbligatoria, globale e sufficiente, per le ASL/ULSS, senza diritto di rivalsa sui Medici, neppure in caso di dolo.

Occorre cioè far sapere alla Gente che l’errore medico, sempre possibile, darà — se dimostrato —un risarcimento sicuro. Da ciò, la necessità di costituire un fondo di solidarietà nazionale da danno iatrogeno, come in Svezia od in Francia.

Cittadino e medico vanno garantiti.

Come? Secondo noi, con alcuni passaggi fondamentali.

MODIFICA DEL CODICE PENALE

Gli aspetti sanitari del CP vanno pesantemente adattati alla “nuova medicina” ed alle nuove “aspettative sanitarie” dell’italiano medio. Negli anni scorsi il sindacato CIMO e la CONFEDIR , hanno elaborato alcune proposte, rimaste lettera morta. Le ricordiamo, perche’ sono ancor oggi valide, anche dopo il varo del decreto Balduzzi.

1. Modifica dell’Articolo 589 del Codice penale volta ad eliminare, in caso di ipotizzato errore professionale medico, l’obbligo dell’azione penale, anche in assenza di querela della persona offesa.

Basterebbe un disegno di legge di un solo comma: “dopo il 3° comma dell’Art. 589 del C.P. è aggiunto il seguente comma 4° : il delitto è punibile a querela della persona offesa nel caso in cui sia conseguenza di colpa professionale nell’esercizio della professione medica”.

Sarebbe un primo, piccolo passo che non vuole privilegiare i medici ma punta a:

a) identificare chi denuncia e cosa denuncia;

b) ridurre il contenzioso penale;

c) evitare che articoli giornalistici scandalistici rovinino la vita professionale di migliaia di professionisti;

d) consentire al medici di controdenunciare, finalmente, l’accusatore.

2. Ridefinizione del concetto di colpa, in medicina, con chiarificazione dei concetti di colpa grave e gravissima e con abolizione del concetto di colpa lieve.

3. Possibilità di immediata controquerela del Medico/Sanitario contro il querelante.

4. Totale parità tra accusa e difesa con coinvolgimento immediato della difesa e del collegio peritale.

5. Nuova composizione (terna) del Collegio peritale

6. Elenco nazionale di Periti specialistici.

7. Rispetto della privacy.

8. Rapidità delle procedure.

9. Ruolo di “filtro” svolto dalle unità locali di risk management (parere di primo grado, sugli aspetti professionali).

MODIFICA del CODICE CIVILE (CC)

Gli  errori sanitari vanno affrontati in modo diverso, anche sul piano civile.

In Parlamento (Atto Senato n° 108/2001, relatore Sanzarello) giaceva e giace ( se le carte non sono gia’ state inviate al macero…)  un  Disegno di Legge “Tomassini”, relativo agli aspetti civilistici del rischio sanitario. Si trattava e si tratta di una proposta innovativa, che i medici si augurano ancor oggi – possa trovare uno sponsor parlamentare serio.

Ad ogni buon conto, dopo la Cimo, anche la la Confedir ha steso – e consegnato ai Parlamentari – un proprio DDL sul rischio professionale medico, i cui elementi fondamentali sono i seguenti:

 

1. Assicurazione obbligatoria delle ASL/ULSS

– Adeguata

– Aggiornata

-Senza franchigia

– Senza diritto di rivalsa nei confronti del personale.

2. Unità di Risk Managenent.

3. Valutazione iniziale locale del “Caso”.

4. Tentativo di conciliazione.

5. Giudizio civile (Giudice sanitario).

6. Rapporti tra “Giudizio civile” e “Giudizio ordinistico”.

7. Tipologia della condanna: massimali rapportati al rischio…

8. Ruolo dei periti.

9. Nuove regole assicurative per la Sanità.

10. Le responsabilità: della Struttura, dell’U.Operativa, del singolo…

  • È un disegno di legge che attiva un risparmio (per riduzione del contenzioso legale immotivato) e costituisce un segnale positivo per i medici, soprattutto ospedalieri.
  • Non sappiamo se, dopo 25 anni di dibattito su un aspetto professionale cosi’ importante per chi opera nel SSN, sia – finalmente- arrivato il tempo di arrivare a soluzione del problema.

Chi ci governa attualmente (Renzi-Lorenzin) dovrebbe attivarsi per questo, sia al fine di migliorare la qualità del SSN che al fine di contenere i costi indotti da cause e da richieste di risarcimenti.

Ci auguriamo che R., il rottamatore e l’innovatore, capisca  la necessità di risolvere il contenzioso, non tanto attivando il solito tavolo governo-regioni-sindacati medico-sanitari, ma portando in parlamento e facendo approvare un testo ad hoc, possibilmente condiviso. Il ripetto delle linee guida non è sufficiente a chiudere questa delicata partita.

In attesa di cio’, Noi non staremo fermi e cercheremo di diffondere le nostre convinzioni, per favorire una ulteriore “maturazione” del problema e la conquista di un assetto diverso in cui l’errore medico “ipotetico” sia:

1. Innanzitutto valutato da collegi arbitrali tecnici locali composti da medici specialisti  (e con l’ausilio di legali ) per formulare un parere di 1° grado, valido sul piano civilistico ed assicurativo.

2. In caso di parere di colpevolezza, il “colpevole” dovrebbe poter ricorrere ad un giudice sanitario, ossia ad un giudice specializzato, unico su base provinciale, che dovrebbe avvalersi di un consulente sanitario, da scegliere all’interno di un elenco di esperti, della specialità coinvolta.

3. Solo in presenza di un giudizio (del Giudice Sanitario) di “dolo” o di “colpa grave”, il medico potrebbe — ma solo su denuncia di parte — essere sottoposto ad un processo penale

Come dice l’Avv. Cirese (noto penalista del Foro di Roma) , perché comportamenti professionali “colposi, ma non volontari” debbono essere perseguiti non solo civilmente, ma anche penalmente?

Questa proposta, analoga a quella francese, alleggerisce l’operatore perché — in essa —l’accertamento di una responsabilità, civile o penale, non provoca una sanzione che danneggia, in modo irreparabile, la vita professionale.

(13/continua)

Rischio professionale, la legislazione

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