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Referendum, dove sta la difesa della Costituzione? La riflessione di Polillo

Difendere la Costituzione significa attuare i principi dell’art. 111, rafforzando equo processo, presunzione d’innocenza e contraddittorio secondo la Cedu. Il tema non riguarda il governo Meloni: il giudizio politico spetta a fine legislatura. L’analisi di Gianfranco Polillo

Fu la “doppiezza” la grande risorsa di Palmiro Togliatti. Gli permise di navigare nelle acque tempestose dello stalinismo. Di difendere, per quanto poteva, gli interessi dell’Italia, senza abbandonare la presa sulla società italiana, sventolando la bandiera del “sol dell’avvenir”. Ed ecco allora l’intesa, più o meno tacita, nelle segrete stanze, accompagnata dal ringhio con cui, in piazza, si rivolgeva ai potenti. Evitando tuttavia di innescare una rabbia che potesse produrre effetti indesiderati. Postura che non venne meno neanche all’indomani dell’attentato nei suoi confronti. Ancora adagiato sul letto dell’ospedale, si adoprò affinché la calma tornasse tra i suoi sostenitori.

Che è rimasto di quel savoir faire? Ben poco. Oggi la menzogna domina gran parte delle posizioni della sinistra italiana, nella speranza di poter, attraverso questa via, scalare le posizioni di potere. Purtroppo la campagna referendaria in atto non sfugge a questa regola. Prescindendo completamente dal merito dei problemi, si semplifica invitando a votare No, con l’unico obiettivo di abbattere l’attuale governo. “Il voto – dice Goffredo Bettini – non è sulla riforma Nordio, ma contro Meloni”.

Nella speranza di uno straccio di motivazione, lo slogan prevalente è quello che campeggia sul sito del Pd: “VOTA NO per difendere la Costituzione”. Mai un’affermazione fu così falsa e destituita di qualsiasi fondamento. I precedenti storici, infatti, dimostrano l’esatto contrario, proprio a partire dalla Costituente, che del problema si occupò solo in modo parziale. L’attuale articolo 111, fu infatti il risultato della successiva legge costituzionale n. 2 del 1999 che aveva come titolo “Inserimento dei principi del giusto processo nell’articolo 111 della Costituzione”, pubblicata quando Massimo D’Alema era presidente del Consiglio, e Oliviero Diliberto, segretario generale del Partito dei Comunisti Italiani. La costola cossuttiana uscita dal vecchio Pci. Guardasigilli.

Dopo la legge costituzionale, dei lavori della Costituente rimaneva traccia solo negli ultimi tre commi dell’articolo così modificato. Il “giusto processo” era stato, infatti, il prodotto delle modifiche apportate. Conseguenza degli studi pionieristici di Giuliano Vassalli: insigne giurista, partigiano, socialista militante, in predicato per la carica alla Presidenza della Repubblica, in alternativa a Sandro Pertini. In precedenza edin perfetta continuità con il regime fascista, vigevano le regole del “processo inquisitorio”, direttamente mutuate dal Codice Rocco. Alle quali si dovrebbe tornare, qualora i sostenitori del NO dovessero vincere la partita.

Preoccupazione prevalente, ma sarebbe meglio dire assorbente della Costituente, fu quella di prevedere il ricorso in Cassazione per violazione di legge contro ogni tipo di sentenza. Al fine di garantire la supremazia della legge rispetto a qualsiasi provvedimento che comportasse limitazioni nella libertà personale. Bruciavano ancora le ferite inferte dai tribunali speciali (Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato) imposte dal mussolinismo contro i suoi oppositori. La discussione in Assemblea fu molto tecnica. Vide la partecipazione di giuristi come Targetti, Mannironi, Paolo Rossi, Mortati, Giovanni Leone (futuro Presidente della Repubblica). Quest’ultimo, in particolare, stigmatizzò la regola, durante il fascismo, secondo la quale i provvedimenti relativi ai mandati di cattura o di scarcerazione potessero essere impugnati in appello solo dal pubblico ministero.

Sostituire alla potenza del regime, l’applicazione della legge – questo il ricorso in Cassazione – in un campo così delicato, come quello delle libertà personali, fu quindi decisione di grande lungimiranza. L’onere relativo fu allora trasferito sulla magistratura in quanto tale, destinata a esercitare questa funzione in “nome del popolo italiano”. “Le juge est la bouche de la loi” diceva Montesquieu. Unico inconveniente era quello di creare un “ordine” autoreferenziale che del suo operato non rispondeva ad alcuno. Quando, in tutti gli altri sistemi giudiziari dei Paesi Occidentali, si erano individuati meccanismi in grado di limitare l’eventuale onnipotenza.

Nel bene e nel male, il sistema ha funzionato fin quando la discrezionalità, insita in una funzione così delicata, non è divenuta esorbitante. Trasformandosi, successivamente, in una sorta di autarchia autoreferenziale. Ormai unico esempio nel panorama istituzionale italiano. In cui il gioco delle correnti ha finito per riproporre una logica, con conseguenze non dissimili da quelle prodotte dall’applicazione del Codice Rocco. Specie nel “penale” la commistione tra il pubblico ministero e il giudice è divenuta tale da non garantire più il primato della legislazione. Spesso risultato di una lunga trafila giudiziaria in cui il presunto reo è stato costretto, preliminarmente, a subire l’onta di una gogna mediatica.

Difendere la Costituzione, contrariamente a quanto sostiene il Pd, non significa, quindi, ignorare il disposto dell’articolo 111, ma svilupparne i principi, con interventi successivi, nel solco tracciato dell’articolo 6 della Cedu (Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali) che affronta il tema dell’equo processo, della ragionevole durata (articolo 6 § 1), della presunzione di innocenza (articolo 6 § 2) e delle garanzie processuali dell’imputato in relazione al principio del contraddittorio (articolo 6 § 3). In tutto ciò l’esistenza del governo Meloni non c’entra. I conti, semmai, si faranno alla fine di questa legislatura.


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