Una riflessione sulle ragioni politiche e costituzionali alla base della scelta referendaria: separazione delle carriere, ruolo delle correnti, nuovi Csm ed equilibrio tra poteri. La lettera del prof. Franco Carinci a Michele Ainis
Per quanto non ti abbia conosciuto personalmente, mi permetto di rivolgermi a te col tu, avvalendomi della regola di un tempo antico, per cui fra due colleghi è il più anziano a poter dettare l’uso del pronome confidenziale. Lo faccio con piacere, ti leggo e stimo, costituzionalista autorevole, col quale è gratificante dialogare, confrontandosi sulle rispettive opinioni, senza quei toni forti, non di rado offensivi, che caratterizzano il dibattito odierno sul referendum. Ho letto il tuo articolo pubblicato su La Repubblica di venerdì 13 marzo u.s., un serrato sostegno al no, che, però, ho trovato criticabile in più di un punto, certo con l’occhio di chi da sempre è fermamente a favore della separazione fra magistratura inquirente e giudicante.
Faccio un passo indietro, nessun dubbio che l’unità delle due magistrature sia una eredità fascista, col che non la si vuole liquidare semplicemente, ma forse dovrebbe far pensare che questa unità è sconosciuta in tutti i Paesi democratici, l’unica eccezione che mi viene in mente è la Grecia. Bene, siamo un modello, peccato senza seguito, ma il fatto è che la nostra Costituzione non considerava affatto la questione sistemata, tanto che la VII disposizione transitoria contempla l’emanazione di una nuova legge sull’ordinamento giudiziario, che sembrerebbe ordinaria, se pur conforme alla Costituzione; ma, poi, in piena conformità, l’art. 107 Cost. prevedeva che i pubblici ministeri godessero delle garanzie stabilite dalla legge sull’ordinamento giudiziario. È tutto il cammino che si è accelerato nell’ultimo decennio del secolo scorso, confortato da un largo consenso anche da parte dell’attuale opposizione, fino a prospettare come inevitabile conclusione la separazione delle carriere. Decisiva la legge Vassalli del 1988 che sostituisce il processo inquisitorio col processo accusatorio, che solo può realizzare quel giusto processo, fondato sulla parità delle parti e sulla terzietà del giudice, consacrato nel 1999 nell’art. 111 della Costituzione.
Dici che eri d’accordo sulla separazione, ma poco oltre sembri ridimensionarne l’importanza, enfatizzando la norma entrata a regime a fine secolo sulla differenziazione delle funzioni. Se permetti, sai benissimo che, un conto, è la separazione delle carriere, che rinvia a formazione diversa, concorsi differenti, gestione delle valutazioni dei trasferimenti, promozioni assegnate a sedi istituzionali distinte; un conto, del tutto non comparabile, è la differenziazione delle funzioni, dove, rimanendo inquadrato unitariamente, un procuratore può passare a fare il giudice.
Eri d’accordo, ma obietti che la separazione delle carriere avrebbe dovuto essere attuata in maniera diversa, a cominciare dalla forzatura costituita dal metodo estrattivo dei membri dei due consigli superiori della magistratura. Comprendi benissimo che questo è il punto centrale della riforma, teso com’è ad eliminare il controllo da parte della Associazione Nazionale Magistrati, un sindacato che certo il costituente non aveva in mente, perché a tutela c’era già il Consiglio Superiore della Magistratura. Lo avrebbe fatto rabbrividire l’idea di una sindacalizzazione della magistratura con tanto di esercizio del diritto di sciopero, addirittura contro leggi ancora in itinere. Che ne dici con riguardo alla tanto conclamata separazione dei poteri?
A tuo giudizio il criterio estrattivo sarebbe per lo meno discutibile, perché solo apparentemente applicato ugualmente alla componente togata e a quella laica: nel primo caso estesa a diecimila magistrati, nel secondo caso ristretta ad una ventina di nomi mercanteggiati in Parlamento. Così ti spingi ad anticipare le leggi attuative, che resteranno pur sempre sindacabili di fronte alla Corte costituzionale. A mio giudizio è probabile che per i togati verrà introdotto un paniere con requisiti di anzianità, assenza di sanzioni disciplinari ecc.; mentre per i laici ci sarà certo un confronto in Parlamento fra Governo ed opposizione, con maggioranze qualificate quali già esistono, fermo restando che l’estrazione può giocare brutti scherzi facendo saltare tutte le previsioni concordate fra i partiti.
Confesso che mi sorprende la tua sfiducia verso il singolo magistrato, che sarebbe estratto senza avere il supporto esplicito di una corrente; dimentichi che è chiamato per il ruolo che ricopre ad essere solo di fronte alla legge che deve interpretare, senza che sia vincolato da alcun mandato correntizio. Mi sorprende anche la tua sfiducia nei confronti del Parlamento, quasi che non fosse il depositario della sovranità popolare.
Due ultime considerazioni ed una battuta. La prima riguarda la critica circa la costituzione di un distinto Consiglio Superiore della Magistratura per i procuratori. Si è detto e ripetuto, da parte dell’opposizione, che la riforma non solo ne limiterebbe ma ne trasformerebbe i poteri, privandoli della funzione giurisdizionale che pur rivestono, dovendosi dar da fare per trovare prove anche a discolpa dell’imputato. Quest’ultima è un’illusione del tutto smentita dalla pratica: i procuratori non cercano le prove a discolpa, ma se ci sono si danno da fare per smontarle.
Tu condividi l’idea opposta, cioè che i poteri dalla duplicazione del Consiglio Superiore della Magistratura amplierebbe i poteri del pubblico ministero, fino a renderli incontrollabili da parte del Governo, pronto allora ad intervenire con una legge limitativa. Quale Governo, con quale procedura costituzionale? Fammi indovino e ti farò ricco.
La seconda osservazione riguarda la Corte disciplinare, che con fine ironia definisci dei miracoli, alludendo all’aspettativa di chi ha predisposto la riforma, di riportare attraverso il sistema sanzionatorio il gregge dei magistrati ad una maggiore responsabilità. Ma a meno di ritenere, come fa l’opposizione, che la costituzione originaria sia più “costituzionale” di ogni sua modifica, ben può una riforma successiva introdurre una giurisdizione speciale in difformità all’art. 102 Cost. e una esclusione del ricorso in Cassazione rispetto alla decisione della corte disciplinare in difformità all’art. 111 Cost.
Solo al termine dell’articolo dai la vera ragione del tuo cambiamento d’idea, il fatto che la riforma sia stata forzata a maggioranza. Hai ragione, lo scrissi all’indomani dell’approvazione della riforma del Titolo V della Costituzione da parte del centro sinistra, anticipando che avrebbe creato un precedente, fui facile profeta.















