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Cosa rende una riforma elettorale accettabile. Il commento di Pasquino

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Con quale criterio si deve valutare la bontà di una legge elettorale? Certamente non quello del potere che conferisce ai dirigenti dei partiti. La mia proposta, che emerge dalla conoscenza dell’imponente letteratura scientifica e politica in materia, è che il criterio dominante deve essere la quantità di potere che quella legge attribuisce agli elettori. Il commento di Gianfranco Pasquino, socio dell’Accademia dei Lincei, professore emerito di Scienza politica, UniBo. In libreria con “Il bello della politica” (il Mulino 2026)

Tutte le più o meno affannate e improvvisate proposte di cambiamenti al testo di riforma elettorale primo firmatario il deputato Galeazzo Bignami (FdI) sono destinate a essere molto criticabili e, in buona sostanza, a fallire. Il motivo principale del fallimento annunciabile è che il ddl Bignami (cioé Meloni) persegue un obiettivo sbagliato, non conseguibile, pericoloso: l’elezione popolare diretta del governo. In tutte le democrazie parlamentari, l’Italia è tale, le leggi elettorali danno vita al Parlamento. Contati i seggi, dal Parlamento nasce il governo che verrà sostenuto dalla maggioranza, potrà essere cambiato e sostituito, persino sfiduciato e sconfitto. Invece, la soluzione consistente nel premio di maggioranza per i governanti è stracolma di problemi: il numero dei seggi da attribuire alla coalizione vittoriosa, la percentuale con la quale vincere, l’eventuale ballottaggio fra le due coalizioni più votate, chi saranno i miracolati nel listino vincente.

Costoro, uomini e donne, con quali modalità e in quali proporzioni? Insieme ai capilista bloccati, serviranno, non a rappresentare gli elettori che non hanno avuto nessuna necessità di conoscere e dai quali farsi conoscere, ma a servire servilmente i dirigenti dei partiti e delle correnti che li hanno fatti candidare. Alla faccia della rappresentanza politica! E del potere degli elettori ai quali non è ancora chiaro se verrà data la possibilità di esprimere voti di preferenza, comunque eleggendo pochissimi parlamentari. Infine, stabilendo l’obbligo per le coalizioni di indicare il nome della loro candidata alla carica di presidente del Consiglio, il ddl Bignami, da un lato, va a incidere sui poteri istituzionali del Presidente della Repubblica, dall’altro, finisce per essere una versione minore e pasticciata dell’improbabile premierato già sommerso da quintali di critiche di ogni ordine e grado (già disponibili poiché utilmente raccolte in un fascicolo della rivista “Nomos. Le attualità nel diritto” (n. 2/2024).

Da ultimo, in questa molto sintetica discussione non può mancare una osservazione fondamentale, forse dirimente, Con quale criterio si deve valutare la bontà di una legge elettorale? Certamente non quello del potere che conferisce ai dirigenti dei partiti. La mia proposta, che emerge dalla conoscenza dell’imponente letteratura scientifica e politica in materia, è che il criterio dominante deve essere la quantità di potere che quella legge attribuisce agli elettori. Lascio ai lettori la risposta se il ddl Bignami sia orientato nella direzione giusta riservandomi di stilare la prossima volta i criteri valutativi più adeguati, largamente condivisi dagli studiosi e condivisibili.


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