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(Terza e ultima parte di un’analisi più ampia sui vitalizi. La prima e la seconda parte si possono leggere qui e qui)

FRANCIA

Membri dell’Assemblée nationale
L’Assemblée nationale (AN) dispone ogni anno l’erogazione di stanziamenti per la “Caisse des pensions des anciens députés”: tale ente si configura come una “société annexe” distinta dall’AN, ma che non possiede personalità giuridica: è prevista per fini di mera contabilità. Le entrate della Caisse sono essenzialmente di tre tipi: le “contributions de l’AN”, ossia i contributi versati dall’AN in qualità di “datore di lavoro”; la “subvention de l’AN”, necessaria per il perfetto equilibrio dei conti; le “cotisations”, ossia i contributi (obbligatori e facoltativi) versati dai singoli deputati. Nel 2013 l’AN ha versato alla Cassa delle pensioni per gli ex-deputati complessivamente € 58.334.369. L’importo versato costituisce la somma di due voci di entrata della Cassa: le “contributions de l’AN” (€ 14.958.848); la subvention de l’AN” (€ 43.375.521).

Consiglieri regionali
I membri dei consigli regionali possono costituire una pensione di rendita alla cui gestione debbono partecipare i consiglieri affiliati. La costituzione della pensione di rendita è per metà a carico del consigliere interessato e per l’altra metà a carico della regione. Il tetto massimo delle aliquote dei contributi è stabilito mediante decreto del Consiglio di Stato. Sono altresì iscritti al piano pensionistico integrativo istituito per gli operatori non titolari degli enti pubblici.
Le pensioni versate in applicazione del presente articolo sono cumulabili in modo illimitato con qualsiasi altra pensione. I contributi delle regioni e dei rispettivi consiglieri sono calcolati sull’importo delle indennità effettivamente percepite da questi ultimi in applicazione delle disposizioni di cui alla sezione 3 del presente capitolo o di qualsiasi altro testo che disciplina l’indennità delle loro funzioni. I contributi dei consiglieri sono personali ed obbligatori.
Le pensioni di anzianità già liquidate ed i diritti dei consiglieri regionali acquisiti prima del 30 marzo 1992 continuano ad essere versati dalle istituzioni e dagli enti presso cui sono stati costituiti o trasferiti. All’occorrenza, le spese corrispondenti sono coperte in particolare mediante una sovvenzione d’equilibrio versata dagli enti interessati. I consiglieri di cui al precedente comma, in funzione o che hanno maturato dei diritti ad una pensione di anzianità prima del 30 marzo 1992, possono continuare a versare i contributi a tali istituzioni ed enti.

GERMANIA

Bundestag
Un membro del Bundestag uscente, che abbia esercitato il suo mandato per almeno un anno, riceve una indennità di fine mandato. Tale indennità viene corrisposta nella misura di una mensilità dell’indennità parlamentare per ogni anno di appartenenza al Bundestag, fino ad un massimo di 18 mesi. Non sono considerati eventuali periodi antecedenti per i quali sia stata già corrisposta un’indennità di fine mandato. Ai fini del calcolo, l’appartenenza al Bundestag superiore a sei mesi vale come un intero anno. L’indennità di fine mandato può essere pagata in un’unica soluzione oppure versando metà dell’importo mensile per il doppio del periodo dovuto.

Il parlamentare uscente, che abbia fatto parte del Bundestag per almeno un anno, riceve, al 67° anno di età, una indennità di anzianità. Qualora abbia svolto più mandati non consecutivi, si sommano i vari periodi di appartenenza. L’ammontare dell’indennità di anzianità erogata è pari al 2,5% dell’indennità parlamentare mensile, per ogni anno di mandato, fino a un massimo di 27 anni (67,5% dell’indennità, abbassata al 65% dal 2014). A tal fine, i deputati non versano alcun contributo. La materia è stata peraltro oggetto di alcune recenti riforme. Dal 1° gennaio 2008 la pensione erogata ai deputati non costituisce più l’intera prestazione previdenziale, ma si limita a coprire gli anni di mandato parlamentare durante i quali i deputati devono rinunciare, in tutto o in parte, alla loro attività professionale. Infatti, per l’intera durata del mandato, ai deputati non vengono versati contributi all’assicurazione pensioni obbligatoria, e il periodo di appartenenza al Bundestag non viene considerato periodo di servizio ai sensi della normativa previdenziale vigente per i pubblici dipendenti. In considerazione del suo carattere di prestazione previdenziale integrativa, dal 1° gennaio 2008 l’indennità di anzianità matura già dopo un anno di appartenenza al Bundestag. In precedenza, era necessario un periodo di mandato minimo di otto anni. Dal 2014 è stata introdotta la possibilità di anticipare l’indennità di anzianità al raggiungimento del 63° anno di età, con un décalage dello 0,3% per ogni mese mancante al compimento dell’età prevista dalla legge (67 anni).
Nell’attuale legislatura (18a), il Bundestag è composto da 631 membri. La spesa prevista per le pensioni per il 2015 è di € 43.675.00010.
Analogamente a quanto stabilito per i deputati del Parlamento federale, anche per i membri dei Parlamenti regionali (Landtage) è prevista un’indennità di fine mandato e un’indennità di anzianità.

REGNO UNITO

Il regime pensionistico applicabile ai membri del parlamento nazionale e ai componenti delle assemblee legislative istituite nelle tre maggiori componenti territoriali del Regno Unito (Scozia, Galles e Irlanda del Nord) presentano profili sostanzialmente omogenei.

Membri della House of Commons
Alla Camera dei Comuni, le prestazioni previdenziali per gli ex membri sono poste a carico si una separata gestione il cui fondo è amministrato, con il supporto segretariale fornito da rappresentanti dell’amministrazione parlamentare, da gestori fiduciari nominati dall’IPSA autorità indipendente preposta dal 2009 alla determinazione e all’erogazione delle indennità parlamentari, delle pensioni e dei rimborsi ai membri del parlamento) e dal Minister of Civil Service (poiché accedono ai trattamenti del fondo anche i titolari di cariche pubbliche e di governo).
In base a dati riferiti all’anno finanziario 2012-2013, il fondo ha effettuato prestazioni previdenziali per un ammontare di 21.641.000 sterline. Nello stesso periodo, i parlamentari hanno versato contribuiti in misura variabile dal 7,75% al 13,75% della loro indennità a seconda del tasso di incremento concordato, e il Tesoro ha contribuito in misura del 29 % dell’indennità pensionabile. Il fondo patrimoniale del PCPF è stato di 523.500.000 sterline al 31 marzo 2013.
Lo schema pensionistico vigente alla Camera dei Comuni (qui rilevante per le regole specificamente concernenti il Benefits Scheme) è stato oggetto di recenti modifiche, adottate a seguito di una consultazione pubblica (ed entrate in vigore l’8 maggio 2015) per renderne omogenea la disciplina della previdenza pubblica.

La prestazione erogata, a carattere vitalizio, è conforme al modello, di comune applicazione nel settore del lavoro dipendente, che fa riferimento alla media rivalutata delle retribuzioni percepite durante l’attività lavorativa e non più – come in precedenza – sull’ultima retribuzione percepita. La pensione (cosiddetta “defined benefit pension”) è pertanto determinata sulla base del reddito pensionabile computato per ogni anno di attività, di volta in volta rivalutato secondo gli indici dell’inflazione. Volendone richiamare gli aspetti essenziali, si segnala che il contributo individuale corrisponde, di norma, all’11,09% degli emolumenti pensionabili a fronte del quale è attribuito all’interessato un credito pensionistico pari a 1/51 di tale reddito, costituito dall’indennità parlamentare di base nonché dall’indennità aggiuntiva eventualmente corrisposta per le cariche ricoperte all’interno della Camera. Il partecipante al fondo acquisisce titolo all’erogazione pensionistica quando abbia cessato di essere membro della Camera dei Comuni, non si sia candidato a successive elezioni politiche e abbia raggiunto l’età di pensionamento (normal retirement date, ovvero 65 anni), oppure abbia requisiti minimi di età (minimum retirement age, 55 anni) o versi in particolari condizioni di salute; in queste ipotesi, l’accesso anticipato al trattamento comporta progressive riduzioni del suo importo. In altri casi, il pensionamento anticipato (early retirement age) rappresenta una fattispecie residuale, poiché esso è consentito – con abbattimenti proporzionali della pensione corrisposta – agli ex membri della Camera (oppure del Parlamento Europeo o di una delle tre assemblee legislative regionali) e ai titolari di cariche pubbliche (office holder) i quali, tra il 1991 e il 2004, abbiano maturato in servizio almeno quindici anni di versamenti contributivi. Il trattamento pensionistico, su richiesta dell’interessato formulata precedentemente alla sua prima erogazione periodica, può avere luogo parzialmente in un’unica soluzione (lump sum), con importo calcolato sulla prestazione corrisposta annualmente e contestuale riduzione dei ratei (per ogni 12 sterline corrisposte in unico pagamento, ciascun rateo pensionistico è ridotto in misura di una sterlina). Mette conto segnalare, per completezza (benché non costituisca un istituto previdenziale) che, al momento della cessazione della carica e di mancata rielezione, l’ex membro della Camera dei Comuni percepisce una tantum una “indennità di reinserimento” (resettlement payment). Per il futuro, il relativo importo ammonterà a due volte l’indennità di licenziamento stabilita dalla legge (statutory redundancy pay), ovvero ad una somma che, per i deputati, può stimarsi nella misura di circa 15.000 sterline. Inoltre, al deputato non rieletto è conferita una somma per le spese di chiusura (winding up) concernenti i propri uffici e collaboratori, previa documentazione delle spese. Questa erogazione (come si è premurata di precisare la stessa IPSA in un comunicato pubblicato sul suo sito l’11 maggio 2015) non rappresenta un beneficio individuale di spettanza dell’ex parlamentare e da questi discrezionalmente utilizzabile, bensì il contributo che gli è riconosciuto per le documentate spese finali riferite alla conclusione del mandato esercitato.

Membri delle assemblee legislative di Scozia, Galles e Irlanda del Nord
Il Parlamento scozzese e le altre assemblee legislative a carattere regionale (National Assembly for Wales, Northern Ireland Assembly), istituiti a partire dal 1998 nel quadro del processo di devolution che ha caratterizzato l’evoluzione istituzionale del Regno Unito, disciplinano in autonomia il regime pensionistico dei propri membri. La relativa disciplina non si discosta, nelle linee fondamentali, da quella vigente per i membri della Camera dei Comuni, eccettuati taluni aspetti collegati alla possibilità, per i membri di queste Assemblee regionali, di essere membri anche della Camera dei Comuni oppure del Parlamento europeo (con conseguente non sovrapponibilità dei periodi contributivi). Elemento comune degli schemi pensionistici da queste adottati è l’erogazione del relativo trattamento in forma vitalizia e su base annuale, attraverso ratei mensili che solo in parte possono essere commutati in conferimenti da effettuare in unica soluzione.

SPAGNA

Membri del Congreso de los diputados
I membri del Congreso de los Diputados non hanno generalmente diritto a trattamento pensionistico, se non in casi limitati. La spesa pensionistica del Parlamento spagnolo in favore degli ex parlamentari ammonta a € 1.284.954,96. Il dato si riferisce alle pensioni percepite complessivamente sia dagli ex deputati che dagli ex senatori ed è ricavato da un calcolo redazionale effettuato sulla base degli importi mensili corrisposti a ciascuno dei 104 ex parlamentari (deputati e senatori) aventi diritto, il cui elenco è contenuto nel documento “Pensiones parlamentarias” (31 luglio 2015). Gli importi attuali variano da un minimo di € 14,73 a un massimo di € 2.987,69 mensili. Per quanto riguarda le indennità di fine mandato, esiste una indemnización por cese, equivalente a una mensilità dell’assegnazione costituzionale per ciascun anno di mandato parlamentare o frazione superiore ai sei mesi e fino a un limite di ventiquattro mensilità. L’importo dell’assegnazione costituzionale per il 2015 era di € 2813,87.

Membri dei Parlamenti delle Comunità autonome
Per quanto concerne il profilo delle autonomie regionali, si tenga presente che la Spagna ha 17 Comunità autonome, i cui organi sono dettagliatamente regolati dai relativi Statuti di autonomia. Gli organi rappresentativi delle Comunità autonome hanno denominazione differenti (ad esempio: Parlamento de Andalucía, Parlamento de Cataluña, Asamblea de Madrid, Cortes de Castilla-La Mancha), i loro componenti variano dai 33 deputati di Castiglia-La Mancha), i loro componenti variano dai 33 deputati di Castiglia-La Mancia e di La Rioja fino ai 135 deputati del Parlamento catalano. Per i profili legati alle varie indennità dei deputati delle singole Assemblee vi è quindi una situazione molto variabile.
In Andalusia i deputati del Parlamento al cessare della funzione hanno diritto, su richiesta dell’interessato, a un’assegnazione economica temporanea (asignación económica temporal) di una mensilità delle proprie retribuzioni fisse e periodiche per ogni anno di esercizio del mandato, da un minimo di tre fino a un massimo di dodici.

Nella Comunità della Murcia i membri dell’Assemblea regionale hanno diritto a un’indennità di fine mandato (indemnización por cese). I membri dell’Assemblea che abbiano ricoperto la carica senza svolgere altre attività (régimen de dedicación exclusiva) per un periodo di almeno due anni e che perdano la condizione di deputato per fine del mandato o scioglimento della Camera o rinuncia, hanno diritto, previa richiesta, a tale indennità. La quantificazione corrisponde a un’indennità di 30 giorni dell’assegnazione stabilita per i deputati, per ogni anno di esercizio della carica senza aver svolto altre attività e fino a un limite massimo di 12 mensilità. L’indennità di fine mandato è incompatibile con qualsiasi retribuzione a carico del bilancio delle pubbliche amministrazioni, di enti, organismi o imprese da esse dipendenti, o a carico degli organi costituzionali nonché con qualsiasi retribuzione proveniente da attività privata. Essa è altresì incompatibile con la pensione o con il sussidio di disoccupazione.
Per quanto concerne il profilo pensionistico, non è prevista in linea generale la concessione di pensioni ai membri delle Assemblee delle Comunità in quanto tali, se non con qualche limitata eccezione. Ad esempio, in alcune Comunità tale possibilità è concessa solo agli organi di vertice, quali gli ex Presidenti della Comunità, sebbene sempre più raramente. Si cita il caso della Catalogna, in cui gli ex Presidenti all’età di 65 anni hanno diritto a percepire una pensione vitalizia (pensión vitalicia) consistente in un’assegnazione mensile pari al 60% della retribuzione mensile prevista per l’esercizio della carica di Presidente della Comunità. Sono altresì possibili per i membri delle Assemblee regionali, in diverse Comunità, dei piani di previdenza complementare a carico del bilancio dell’Assemblea, in base ad apposita convenzione sottoscritta tra il Parlamento e l’Amministrazione della Sicurezza sociale.

I vitalizi in Francia, Germania, Spagna e Regno Unito

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