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Pubblicata ieri la versione definitiva delle disposizioni di vigilanza che disciplinano il gruppo bancario cooperativo introdotto con la legge di riforma delle BCC, la legge n. 49/2016 che ha convertito con modificazioni il decreto legge 14 febbraio 2016 n. 18.

Dal 3 novembre 2016 decorrono, dunque, i diciotto mesi di tempo per la costituzione dei gruppi bancari cooperativi che, allo stato attuale, vedrebbero tre possibili candidati, due per la costituzione del gruppo nazionale (Iccrea Banca SpA e Cassa Centrale Banca SpA) ed uno unico per quello provinciale riferibile alle Raiffeisen della provincia di Bolzano.

La Banca d’Italia, nel presentare le proprie norme attuative, non ha espresso preferenze per la costituzione di uno o più gruppi bancari cooperativi ma ha auspicato che si proceda celermente, senza attendere il termine del 3 maggio 2018, per la presentazione delle istanze di costituzione.

Pochissime le novità apportate alla versione definitiva della normativa secondaria, la quale ha sostanzialmente confermato il contenuto della versione posta in consultazione sino al 13 settembre scorso. Basti pensare che nel “Resoconto della consultazione”, a fronte delle numerosissime osservazioni inviate a Bankitalia, appena sette sotto state integralmente condivise e recepite e nove accolte in modo parziale, mentre per il resto l’Organo di vigilanza si è limitato a respingere le proposte ricevute e, soprattutto, a chiarire il contenuto delle proprie disposizioni.

Come ampiamente prevedibile e come riferito in queste pagine, in aderenza al contenuto del nuovo art. 37-bis del TUB, sono stati confermati gli ampi poteri attribuiti alla capogruppo nei confronti di tutte le BCC, anche di quelle c.d. “virtuose”.

Confermati anche i concetti di riconoscimento del merito e valorizzazione delle competenze nella governance della capogruppo e delle BCC affiliate che sono stati meglio specificati ed ampliati anche a favore dell’alta direzione delle banche affiliate. In particolare, pur essendo stato eliminato il tetto del 50% per gli esponenti delle BCC che entreranno a far parte degli organi sociali della capogruppo (lasciando quindi ampia autonomia alle candidate capogruppo nelle proprie previsioni statutaria), è stata meglio specificata la qualità e professionalità degli organi di amministrazione e controllo della capogruppo, i quali dovranno possedere autonomia di giudizio e dedicare tempo e risorse adeguate alla propria attività. Inoltre, lo statuto della capogruppo dovrà favorire l’apertura del capitale ad investitori diversi dalle BCC e la pronta ricapitalizzazione qualora si rendesse necessaria. A tale fine, in ogni caso, lo statuto della capogruppo dovrà stabilire la quota massima di componenti della governance destinata ai componenti degli organi di amministrazione e controllo o dell’alta direzione delle banche affiliate, nonché ai soggetti che abbiano rivestito le medesime cariche nei due esercizi precedenti l’assunzione dell’incarico stesso.

Al fine di non richiedere ulteriore impegno in termini di investimenti e risorse dedicate assai rilevante che potrebbe ritardare altre azioni di efficientamento e razionalizzazione del gruppo, è apprezzabile il fatto di non aver imposto l’obbligo di adozione di un unico sistema informativo, come invece richiesto dalla Bce, ed aver mantenuto quale unico obbligo, in capo alla capogruppo e alle BCC aderenti al gruppo, quello di dotarsi di meccanismi di integrazione dei sistemi informativi e dei processi di gestione dei dati.

Viceversa, non pare particolarmente innovativo l’aver introdotto la specificazione che lo statuto della capogruppo dà attuazione al criterio di proporzionalità dei poteri rispetto alla rischiosità delle banche aderenti nei modi previsti dalle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia, in quanto si ritiene che, anche in assenza di tale precisazione, lo statuto avrebbe dovuto comunque prevedere e disciplinare tali aspetti.

Le novità concrete contenute nella versione definitiva delle disposizioni Bankitalia sembrano rinvenibili, invece, nella possibilità di costituire sottogruppi territoriali anche su iniziativa delle singole BCC, oltre che della capogruppo, e nella individuazione nel contratto di coesione dei presidi che assicurino la tutela e il rispetto dei principi cooperativi, dei criteri di compensazione e di equilibrata distribuzione dei vantaggi derivanti dall’attività comune e della composizione dei conflitti di interesse.

Infine, significativa appare la modifica introdotta con la quale si stabilisce in modo inequivocabile che, a differenza della precedente versione posta in consultazione, il controllo della capogruppo tramite contratto di coesione potrà aversi esclusivamente nei confronti delle BCC e degli eventuali sottogruppi territoriali (che potranno essere controllati anche tramite partecipazione), escludendo, quindi, tutte le altre banche, società finanziarie e strumentali facenti parte del gruppo bancario cooperativo che potranno essere controllate esclusivamente mediante acquisizione di partecipazioni, o tramite contratti (ovviamente diversi dal contratto di coesione) o vincoli statutari (art. 23 del TUB e art. 2359 del codice civile).

Giuseppe Visco

Bcc, cosa cambia con le nuove disposizioni della Banca d'Italia

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