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Se c’è hic et nunc (qui ed ora ndr) un elemento di confusione istituzionale che incide su tutti i procedimenti amministrativi, influendo negativamente sulla certezza del diritto e sulle possibilità concrete che il sistema delle imprese, italiano e straniero, sia invogliato a investire in Italia, esso è la legge 6 dicembre 2019, 190, istitutiva dell’autorità anticorruzione, uno dei tanti regali della ministra della giustizia Severino. Una norma controproducente e spiegheremo il perché. Partiamo dal cruciale art. 1 (in modo che ognuno possa rendersi conto degli irrisolti punti critici). Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. (omissis) La presente legge individua, in ambito nazionale, l’Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. 2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, e successive modificazioni, di seguito denominata “Commissione”, opera quale Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo. In particolare, la Commissione: a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti; b) approva il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, di cui al comma 4, lettera c); c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto; d) esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico; e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all’applicazione del comma 16-ter, introdotto dal comma 42, lettera l), del presente articolo; f) esercita la vigilanza e il controllo sull’effettiva applicazione e sull’efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa previste dai commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre disposizioni vigenti; g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull’attività di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e sull’efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

I compiti affidati all’Autorità erano tutti già affidati ad altre istituzioni che vi provvedevano con i mezzi ordinari di cui disponevano. La costruzione di un nuovo soggetto ha quindi comportato la sottrazione di risorse a soggetti in essere e il ricorso a professionalità esterne di sicuro non particolarmente esperte nel diritto amministrativo e nel diritto penale. Già the scope of work, stabilito nel titolo dell’art. 1 dimostra insipiente approssimazione. Recita, infatti, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, dimenticando che, in materia, erano in essere le competenze delle procure della Repubblica e della Corte dei conti con la subordinata collaborazione della Polizia giudiziaria. Come si apprende dalle notizie di cronaca riguardanti il terremoto di Amatrice e Accumoli, l’Autorità anticorruzione ha disposto il sequestro di documenti, anticipando, le analoghe ordinanze delle procure della Repubblica di Rieti e di Ascoli Piceno. Questi due ultimi organismi come possono realizzare una mappatura delle ipotesi di reato emergenti dai crolli senza disporre di una parte importante della documentazione già “catturata” dall’Autorità?

Veniamo al merito dell’articolo. “c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto”. Qui entriamo in un terreno scivoloso che, all’evidenza, non era chiaro né all’avvocata-ministra né alle commissioni parlamentari che hanno collaborato alla stesura. Poiché non è immaginabile una richiesta di approfondimento dei caratteri di avidità della natura umana, la formulazione della lettera c) fa riferimento alle cause (il termine fattori e di certo è un espediente retorico, genere endiadi per rafforzare – inutilmente – la parola cause) di diritto amministrativo in senso tecnico, cioè ai buchi presenti nella magliatura giuridica attraverso i quali si può inserire e giungere a conclusione la vis corruttiva e deviata del funzionario disonesto. Poi, l’Autorità (la maiuscola è d’obbligo per rispetto alla Scuola napoletana cui fa riferimento il capo, Raffaele Cantone) individua gli interventi di prevenzione e contrasto. Poiché non si può trattare di interventi legislativi, per fortuna ancora di competenza del Parlamento, non può che trattarsi di interventi amministrativi o paragiudiziari. E il Consiglio di Stato?

Per carità di patria, non vogliamo tornare sugli errori marchiani compresi nel nuovo codice (inapplicabile) degli appalti alla cui stesura avrebbe contribuito l’Anticorruzione, tanto da spingere il suo presidente Cantone a farne un pubblico incauto elogio. Di seguito, viene stabilito che l’Autorità esprime parere su tutto lo scibile amministrativo. Con la scusa dell’anticorruzione, anche sulla nomina del vice capo di gabinetto del comune di Roma.E tutti i pareri obbligatori e vincolanti o meno previsti dall’ordinamento e in capo proprio al Consiglio di Stato? Come e perché l’Anticorruzione e i suoi addetti debbono avere una competenza di rango superiore rispetto a un organo costituzionale come, appunto, il Consiglio di Palazzo Spada? Dicono a Venezia, città nella quale ho avuto l’onore e il piacere di lavorare, e ripeteva volentieri Andreotti, aggiungendovi uno di quei raggelanti sorrisi di cui era specialista: “A pensar male si fa peccato, ma non si sbaglia mai”.

Ecco, quindi, il mio cattivo pensiero: l’Anticorruzione è dunque la foglia di fico del sistema politico, la benemerenza specifica dell’avv. Paola Severino. Più carte si mandano all’Autorità, minore è la sua efficacia, ma maggiore è il generoso prodigarsi di Cantone.

Tutto andrà avanti così, con la foglia di fico pronta a ogni evenienza, fino al primo errore marchiano o al primo passo falso: consisterà nell’imprimatur anticorruzione concesso a un atto o a un procedimento che, poi, strada facendo si rivelerà frutto o causa della corruzione stessa. Ipotesi questa del tutto attendibile, proprio per la voracità documentale di questa Autorità. Che addirittura, s’è pronunciata sull’applicabilità dell’art. 90 e del 110 del Tuel (enti locali), intervenendo nel merito di un provvedimento di alta amministrazione specifico del sindaco di Roma, ma dimenticando che esso era sanabile mediante novazione correttiva.La follia e l’incompetenza che abitano, appunto, in Campidoglio spingono la giunta a trasmettere tutto ciò che ha fatto e che farà, realizzando quella paralisi che i nemici dei 5 Stelle auspicavano.

E non è una foglia di fico?

(Pubblicato su Italia Oggi, quotidiano diretto da Pierluigi Magnaschi)

Che cosa non mi convince, da magistrato, dell'Anac di Cantone

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