La riforma europea degli appalti pubblici nasce con l’obiettivo di rendere il Mercato interno più efficiente e competitivo, ma si è già trasformata in un confronto politico tra Commissione e Stati membri. Al centro dello scontro c’è la scelta dello strumento normativo, con 17 Paesi, tra cui l’Italia, che difendono la via delle Direttive per preservare margini di flessibilità nazionale in un settore dove sussidiarietà e applicazione concreta restano decisive. Il commento di Fabrizio Braghini
Tra i numerosi “cantieri” aperti dall’Ue nell’attuale instabile contesto internazionale, la riforma del Public procurement costituisce un tentativo per efficientare il funzionamento del Mercato interno a beneficio della competitività economica sia per il cittadino sia per adeguarsi alle sfide sistemiche. Tentativo che ha già sollevato critiche per la mancanza di chiare priorità e insufficiente impegno di risorse da parte della Commissione europea.
A grandi linee, l’obiettivo della riforma del Public procurement è stato oggetto di una Risoluzione del Parlamento europeo che ha elencato diversi obiettivi strategici, quali digitalizzazione, semplificazione, resilienza strategica, promozione della preferenza europea, coerenza tra obiettivi e principi come value for money, fair competition, etc. La questione di fondo rimane l’effettiva attuazione degli obiettivi in regole comuni, adatte ad ambiti molto diversi quali innovazione, sostenibilità, sociale, aree critiche.
Ma è subito emersa una controversia tra Paesi membri e Commissione europea, entrambi co-legislatori, riguardo a quali norme utilizzare ed emendare per la riforma legislativa del Public procurement.
Dunque, mentre in marzo il Consiglio europeo invitava la Commissione a favorire lo strumento delle Direttive al posto di un Regolamento, in maggio 17 Paesi membri tra i quali l’Italia più la Norvegia, hanno prontamente inviato una Joint call alla Commissione con un forte messaggio riguardante la riforma in corso del quadro legale del Public procurement, chiedendo di “mantenere la forma giuridica delle Direttive”, diversamente dalla proposta della Commissione volta a emendare il quadro giuridico tramite lo strumento del Regolamento. I Paesi hanno nettamente sottolineato che “la proposta della Commissione non è praticabile e non viene supportata”.
Ci si trova di fronte a una divergenza interistituzionale interna all’Unione che attiene al delicato equilibrio tra le istituzioni. Questione peraltro non nuova, indice della complessità, lentezza, vischiosità dei meccanismi comunitari e della sua insita fragilità. Si può leggere come l’ennesimo tentativo della Commissione di prevalere, anche estendendo le sue competenze, ciò che trova la contrarietà dei Paesi membri in diversi campi.
Nella Joint letter i Paesi riconoscono l’obiettivo della Commissione di impedire il cosiddetto “gold-plating”, cioè la pratica dell’eccesso di regolamentazione che aggiunge complicazioni non necessarie quando si recepisce una normativa (es. una direttiva europea) nell’ordinamento nazionale. Ma ritengono che nel Public procurement l’approccio deve essere diverso. Qui il nocciolo della questione riguarda il principio cardine e sensibile della Sussidiarietà nel Mercato interno, cioè la condivisione delle competenze che i Paesi intendono salvaguardare per preservare la propria capacità decisionale e di azione. I Paesi, davanti alla diversità delle specificità nazionali, giustificano il mantenimento di un proprio livello di flessibilità, laddove la Direttiva rappresenta il più appropriato strumento per riformare il Public procurement, come peraltro già affermato dalla stessa Commissione nel proporne la revisione.
Infatti, la Direttiva prevede il recepimento nazionale, vincolando i Paesi membri al risultato da conseguire, lasciando flessibilità e discrezionalità circa mezzi e forma e strumento di recepimento, laddove l’interpretazione rimane oggetto di compatibilità da parte della Commissione.
I Paesi hanno espresso preoccupazione circa gli effetti di un Regolamento, che si ricorda si applica direttamente ai Paesi membri e in modo uniforme. Questo in teoria, nella pratica i Regolamenti implicano l’adozione di atti delegati e attuativi e l’adattamento di norme nazionali, creando sfide pratiche e complicazioni da parte di amministrazioni nazionali abituate a terminologie e regole nazionali strutturate, ma non sempre formate alle pratiche legislative comunitarie, combinando l’interazione di diversi livelli normativi. E in particolar modo nel Public procurement non è sempre garantita l’automaticità delle regole e la semplice applicabilità. Con la rilevante e pressante iniziativa della Joint call i Paesi membri si aspettano un accoglimento della loro proposta da parte della Commissione europea.
















