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Le notizie disponibili circa la fuga dall’Italia di Artem Uss, al di là di ogni considerazione geopolitica e d’intelligence, rinnovano il dibattito sulle particolari difficoltà che la magistratura e il governo devono affrontare nella gestione delle richieste di estradare cittadini di Stati terzi che abbiano scarsi legami con il territorio italiano, o non ne abbiano affatto.

A livello generale, il lavoro della magistratura è reso arduo da alcuni tratti salienti dell’architettura normativa in materia estradizionale. In primis, lo scarso numero complessivo delle procedure di estradizione priva il singolo giudice di un ampio catalogo di precedenti giurisprudenziali cui attingere per dirimere la singola questione. Inoltre, la natura composita – processual-penalistica e internazionale – e interlacciata delle fonti normative complica l’interpretazione e richiede notevole specializzazione, pur a fronte della scelta italiana di non istituire – a differenza di quanto avviene, per esempio, nel Regno Unito – un’unica Autorità Giudiziaria centrale cui devolvere la trattazione dei procedimenti estradizionali, lasciando il primo grado di giudizio alla competenza della singola Corte d’Appello.

L’evasione di Uss dal regime degli arresti domiciliari, disposti in sostituzione della custodia in carcere inizialmente applicata, induce, in particolare, a riflettere sulla delicatezza e difficoltà dei meccanismi di determinazione, quantomeno al momento iniziale della procedura, dello status libertatis di alcuni estradandi.

Quando la persona di cui è richiesta la consegna è uno straniero non stabilmente radicato in Italia, infatti, molto spesso il procedimento prende le mosse con l’arresto provvisorio dell’interessato, eseguito quando non è stata ancora presentata alcuna domanda di estradizione da parte del Paese richiedente, e men che meno è disponibile agli atti dell’Autorità Giudiziaria la documentazione a sostegno, dove vengono di regola contenute informazioni di dettaglio sul reato commesso e sulla persona da consegnare (documenti che dovranno pervenire entro un ristretto termine, successivamente).

Di frequente, l’arresto non è nemmeno preceduto dall’adozione, su richiesta del ministro della Giustizia a ciò sollecitato dal Paese richiedente, di un’ordinanza restrittiva, ma viene eseguito d’iniziativa dalle forze di polizia presso aeroporti, alberghi, o altre strutture assoggettate all’obbligo di identificare gli utenti. Si tratta di catture estemporanee, cui non si giunge a seguito di un’articolata attività di intelligence sul caso specifico, bensì dal mero incrocio tra il nominativo del ricercato e la lista delle persone presenti in un dato luogo del territorio nazionale.

Al momento della cattura del soggetto, in molti casi le autorità italiane si trovano dunque a disporre solamente di scarne segnalazioni informatiche, che possono consistere di pochi dati oltre alle generalità della persona e al titolo giuridico per cui è ricercata dallo Stato richiedente, come ad esempio il numero del mandato d’arresto, l’autorità emittente, i titoli di reato per cui deve essere assoggettata a processo, o scontare una pena definitiva.

Gli arresti d’iniziativa, essendo giuridicamente basati sulla mera segnalazione del Paese richiedente, devono venire convalidati (o annullati) dalla Corte d’Appello competente per territorio entro il ridotto termine di novantasei ore, con un’ordinanza attraverso cui possono anche venire adottate misure cautelari. In questo frangente può non essersi ancora realizzato nemmeno il presupposto giuridico del vincolo cautelare, ovvero l’apposita richiesta in tal senso da parte del ministro della Giustizia, che può pervenire entro dieci giorni dalla convalida dell’arresto.

Pur essendo sempre salva la possibilità di modifiche successive, durante lo svolgimento del giudizio, le misure cautelari vengono quindi inizialmente emesse da una Corte d’Appello locale, sulla base di una procedura che può avere cadenze frenetiche e che potrebbe non giovarsi di apporti significativi né da parte dell’estradando – che dovrà venire interrogato nei cinque giorni successivi – né del ministero, né del Paese richiedente, i cui diritti di partecipazione al procedimento (peraltro, nella prassi, esercitati solamente di rado) non comprendono anche la fase cautelare.

In questa non agevole intelaiatura giuridica e fattuale, la valutazione stessa circa la misura cautelare da adottare sconta le peculiarità della materia estradizionale.

Benché, tra tutte le esigenze cautelari previste dall’ordinamento, quella di garantire la consegna assuma, per legge, esplicita e primaria rilevanza, le Corti si rapportano ad un quadro di principi fondamentali che collocano la libertà personale ai livelli più alti, peraltro in fattispecie dove il sacrificio della stessa non è dovuto alla commissione di fatti illeciti in danno della comunità statuale, ma al puro adempimento di obblighi di diritto internazionale del Paese.

Sicché, ben si comprende come il vetusto automatismo per cui l’estradando dovesse sempre venire assoggettato alla custodia in carcere, stante il pericolo di fuga insito nella sua condizione di straniero casualmente localizzato in Italia, sia stato progressivamente soppiantato da orientamenti decisori più attenti a considerare, da un canto, le sole condotte univocamente indicative di un concreto intento di scappare e, d’altro canto, l’eventuale esistenza di un solido e stabile radicamento in Italia della persona; legame che affievolisce il rischio di sottrazione alla consegna e rende opportuna l’applicazione di misure cautelari meno afflittive (come gli arresti domiciliari o anche il mero obbligo di firma o il ritiro dei documenti per l’espatrio).

A ciò si aggiunga che il ministro della Giustizia, pur essendo titolare del potere di far revocare in ogni tempo le misure coercitive, ha solamente la facoltà di dare impulso al regime cautelare, rivolgendo istanza all’Autorità Giudiziaria affinché venga adottata una forma di cautela, senza neanche poter impugnare eventuali decisioni difformi, essendo la facoltà di presentare appelli rimessa alla Procura Generale.

Particolarmente delicata diventa la posizione del governo se la stessa persona è destinataria di plurime richieste di consegna da parte di Paesi diversi, come avvenne nel 2018 nel noto caso del cittadino britannico di origini iraniane Saman Ahsani, protagonista dell’incrocio di domande estradizionali tanto da parte del Regno Unito quanto degli Stati Uniti d’America, poi aggiudicatisi la consegna. La materia attinge infatti alla più alta discrezionalità amministrativa, trattandosi di raffinate scelte di politica estera che solamente in parte possono rispondere a stretti canoni legali.

Come funziona l'estradizione in Italia. Il caso Uss (e non solo)

Di Alessandro Gentiloni Silveri

L’analisi di Alessandro Gentiloni Silveri sul dibattito riguardo le particolari difficoltà che la magistratura e il governo devono affrontare nella gestione delle richieste di estradare cittadini di Stati terzi che abbiano scarsi legami con il territorio italiano, o non ne abbiano affatto

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