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Ha sostenuto Massimo D’Alema (intervista al Corriere del 15/2/2026) che la riforma sulla separazione delle carriere dei magistrati è “inutile, sbagliata e pericolosa”.

Perciò voterà no al referendum. È proprio così? La sua critica riguarda alcuni aspetti della riforma proposta a partire dalla “falsa” idea “che così si vorrebbero eliminare le correnti”.

Che invece sopravviveranno. Anche se alla situazione attuale si dovrebbe porre termine. “Considero la cosa gravissima e penso che si dovrebbe intervenire in senso garantista”.

Nel dibattito, in sede alla Costituente, si pensò anche ad un Csm formato esclusivamente dai magistrati con la maggiore anzianità di servizio.

Poi l’argomento fu lasciato cadere a favore di libere elezioni. Ritenute più democratiche. Scelta che non ha impedito al Consiglio di sfuggire alla logica dell’eterogenesi dei fini. Inizialmente elemento di garanzia, con il tempo si è trasformato in un grumo di potere, dalle insondabili alchimie.

Forse, come sostiene D’Alema, le correnti non saranno eliminate. Ma non avranno, comunque, l’esorbitante potere che attualmente le connota.

Tanto più che sarà sottratto al nuovo Csm l’azione disciplinare affidata, come da lui stesso perorato, ad “un’Alta corte separata dal Csm”. Ragione per cui, almeno sul nuovo articolo 105 della Costituzione dovrebbe concordare.

Altro tema, quella della presunta sottomissione dei Pm al potere politico. Benché non prevista dalla riforma, D’Alema non ha dubbi. Andrà così: “In tutti i Paesi del mondo dove i Pm sono separati dai giudici essi normalmente dipendono dal Governo”. Semplice processo alle intenzioni.

Il nuovo articolo 104 recita, invece, “la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera replicante”. Difficile dargli ragione.

Tralasciamo il resto, che riporta il discorso sul terreno politico. Che D’Alema salvi almeno Marina Berlusconi è già un grande passo in avanti. Che, tuttavia, non supera la grande lacuna implicita in tutto il suo ragionamento. Sulla natura del processo penale, non una parola. Ed invece è questo il cuore dell’intera riforma.

È giusto mantenere l’attuale sistema inquisitorio o non si deve passare a quello accusatorio, abbozzato dal primo comma dell’articolo 111 della Costituzione, al quale la riforma tenta di dare una prima attuazione?

L’amnesia di D’Alema è per lo meno sconcertante. I primi 3 commi dell’articolo 111 della Costituzione furono introdotti dalla legge costituzionale n. 2 del 1999, che reca proprio la sua firma, in quanto Presidente del consiglio pro-tempore.

Legge che è pressoché identica, salvo qualche variazione nel drafting, all’articolo 130 della Bicamerale di cui lo stesso D’Alema era presidente. Anzi, se non andiamo errati, quell’articolo fu uno dei pochi punti destinati a tradursi in una successiva legge costituzionale.

Per la verità non è la sola anomalia. Nel 2019 la famosa “mozione” presentata da Maurizio Martina, durante la sua candidatura alla segreteria del PD, conteneva il riferimento alla separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente, definita allora come un obiettivo necessario.

Su questa base – è bene ricordarlo – divenne poi segretario del PD.

Quindi se c’è qualcuno che ha cambiato idea, non è né Augusto Barbera, né Cesare Salvi.

Ma forse Debora Serracchiani, oggi responsabile giustizia del partito, nonché fervente sostenitrice del No, costretta a mille salti mortali per giustificare il suo salto della quaglia.

Si tratta di semplici spigolature, anche se la dicono lunga su alcuni aspetti del costume politico. Meglio comunque tornare a bomba, per comprendere le ragioni di un distinguo. Che sono poi quelle che passano per la cruna dell’ago, che segna la vera differenza tra il processo di tipo inquisitorio e quello accusatorio.

I sostenitori del No, che ne siano consapevoli o meno, sono i paladini dello status quo e, quindi, della prima ipotesi. Se dovessero prevalere, questo sarà il modello definitivo, per un numero indefinito di anni. Il precedente è quello del referendum sul nucleare.

Quel voto contrario al suo mantenimento, ha condannato l’Italia, fin dal 1987, ad una quasi totale dipendenza dai combustibili fossili.

Il modello inquisitorio ha, alle sue spalle, una lunga tradizione, che affonda le radici nel Medio Evo. Fu lo strumento principe della Chiesa di Roma, ma anche delle casi regnanti di Spagna e Portogallo per combattere l’eresia. E coloro che si opponevano al loro potere temporale.

Da Galileo Galilei a Giordano Bruno. Sia il giudice (in genere un vescovo o un cardinale) che presiedeva il processo, sia l’inquisitore (generalmente un frate) si muovevano in sintonia per la ricerca della stessa verità. Erano entrambi se non proprio complici almeno partecipi.

In precedenza i processi si svolgevano con il modello accusatorio, previsto dal diritto romano. La procedura prevedeva un pubblico confronto fra accusatore e accusato, al quale assisteva il giudice: l’onere della prova ricadeva sull’accusatore, che se non dimostrava le proprie accuse, era condannato dal giudice alla pena che avrebbe dovuto subire l’accusato in caso di riconosciuta colpevolezza. Ancora oggi sono queste le differenze di fondo che si riscontrano tra i due modelli.

Il Codice Rocco (1930), durante il fascismo, non fece altro che esaltare il modello inquisitorio. Si caratterizzò per la segretezza dell’istruzione, per gli ampi poteri attribuiti al Pm e una fase dibattimentale basata su verbali scritti.

La sua logica più profonda era quella di sacrificare il diritto della difesa e la presunzione di innocenza a favore della repressione dei reati. Quel codice di procedura penale rimase in vigore fino al 1989.

Ma “l’inconscio inquisitorio” (copyright del bel libro di Loredana Garlati) si è trascinato fino ai nostri giorni. E rischia di radicarsi ulteriormente se il No dovesse averla vinta.

Preoccupazioni eccessive? In un lungo articolo su il Fatto quotidiano (18/2/2026), Giuseppe Bellelli, Procuratore della Repubblica di Pescara, sostenitore del No, si sofferma sulla portata del secondo comma dell’attuale articolo 111 della Costituzione, secondo il quale  “ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale”.

Va bene l’imparzialità, – si interroga il Capo della Procura – ma che significa essere anche “terzo”?

Significa che il giudice “deve rimanere estraneo dalla ricerca della prova, che è funzione di esclusivo appannaggio delle parti processuali: il giudice è un terzo soggetto che, diversamente dall’inquirente, non ricerca e non può ricercare la prova, ma decide sulla base di elementi di prova, o prove, portategli dalle parti processuali”.

Ecco allora in cosa consiste quell’”inconscio inquisitorio” di cui si parlava poc’anzi. Nella cultura dei Pm italiani il giudice che dirige il processo non è un “terzo” ma un soggetto che partecipa attivamente “alla ricerca della prova”.

Ed è questo comune destino, più che la semplice colleganza, che li rende simili e rende contigua la funzione giudicante con quella requirente. Con quali conseguenze per la difesa è facile vedere.

La separazione delle carriere ne sarà l’antidoto sufficiente? Non facciamoci troppe illusioni. Ci vorrà comunque del tempo. Ma proprio per questo è necessario agire fin da adesso.

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