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Sesto estratto dal dossier del Servizio Studi del Senato sul decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate.

Articolo 6 (Disposizioni a regime in materia di Sergenti)

Il comma 1 contiene disposizioni di riordino a regime in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare appartenente al ruolo dei Sergenti, in armonia con analoghe modifiche introdotte dalle Forze di polizia per gli omologhi ruoli dei sovrintendenti.

In particolare:

– la lettera a) sostituisce l’articolo 690 del Codice al fine di allineare la disciplina del reclutamento dei sergenti/sovrintendenti alle effettive esigenze delle Forze armate/Arma dei carabinieri, attraverso la ridefinizione dei limiti percentuali dei posti da mettere a concorso interno e il rinvio ad uno o più decreti ministeriali per la disciplina delle modalità di svolgimento dei concorsi;  la lettera b) inserisce il comma 1-bis all’articolo 774 del Codice» prevedendo la possibilità per il personale del ruolo volontari vincitore di concorso per il ruolo sergenti di essere destinato, al termine dell’iter formativo, nella sede di servizio di provenienza o, laddove possibile, in altre sedi

– la lettera c) introduce all’articolo 840 del Codice il comma 2-bis, prevedendo profili di maggiore responsabilità e operatività per il grado apicale del ruolo dei sergenti con “qualifica speciale”;  la lettera d) modifica l’articolo 1283 del Codice aggiungendo il comma 1-bis, che introduce la nuova “qualifica speciale” per il livello apicale del ruolo dei sergenti;

– la lettera e) modifica l’articolo 1285 del Codice, riducendo i periodi di permanenza per l’avanzamento ai gradi di sergente maggiore capo e di sergente maggiore, rispettivamente da sette a quattro anni e da sette a cinque anni;

– la lettera f) introduce l’articolo 1323-bis del Codice, che istituisce i requisiti per l’attribuzione della “qualifica speciale” ai sergenti maggiori capi delle tre Forze armate, disciplinandone le modalità di conferimento. Tra i requisiti per l’attribuzione della qualifica figurano criteri più qualificati, come: la mancanza di impedimenti di cui all’articolo 1051 del Codice, la valutazione caratteristica dell’ultimo triennio (non inferiore a superiore alla media) e l’assenza di sanzioni disciplinari di corpo nell’ultimo biennio, richiamando, anche per l’attribuzione della qualifica, le modalità di avanzamento dei sottufficiali che, pretermessi dalle aliquote di valutazione a causa degli impedimenti di cui all’articolo 1051 del Codice, sono successivamente valutati al venir meno delle cause di esclusione.

La RT riferisce sull’articolo che esso contiene disposizioni di riordino a regime in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare appartenente al ruolo dei Sergenti, in armonia con analoghe modifiche che le Forze di polizia hanno introdotto ovvero stanno introducendo per gli omologhi ruoli dei sovrintendenti. In particolare:

– la lettera a) modifica l’articolo 690 del Codice ed è volta ad allineare la disciplina del reclutamento dei sergenti e dei sovrintendenti alle effettive esigenze delle Forze armate, attraverso la ridefinizione dei limiti percentuali dei posti da mettere a concorso e il rinvio ad uno o più decreti ministeriali per la disciplina delle modalità di svolgimento dei concorsi;

– la lettera b) inserisce il comma 1-bis all’articolo 774 del Codice, prevedendo la possibilità per il personale del ruolo volontari vincitore di concorso per il ruolo sergenti di essere destinato, al termine dell’iter formativo, nella sede di servizio di provenienza o, laddove possibile, in altre sedi;

– la lettera c) introduce all’articolo 840 del Codice il comma 1-bis, prevedendo profili di maggiore responsabilità e operatività per il grado apicale del ruolo dei sergenti con “qualifica speciale”;  la lettera d) modifica l’articolo 1283 del Codice aggiungendo il comma 1-bis, che introduce la nuova “qualifica speciale” per il livello apicale del ruolo dei sergenti;

– la lettera e) modifica l’articolo 1285 del Codice, riducendo i periodi di permanenza per l’avanzamento ai gradi di sergente maggiore capo e di sergente maggiore, rispettivamente da sette a quattro anni e da sette a cinque anni;

– la lettera f) introduce l’articolo 1323-bis del Codice, che istituisce i requisiti per l’attribuzione della “qualifica speciale” ai sergenti maggiori capi delle tre Forze armate, disciplinandone le modalità di conferimento. Tra i requisiti per l’attribuzione della qualifica figurano criteri più qualificati, come: la mancanza di impedimenti di cui all’articolo 1051 del Codice, la valutazione caratteristica dell’ultimo triennio (non inferiore a superiore alla media) e l’assenza di sanzioni disciplinari di corpo nell’ultimo biennio.

Conclude affermando che la dimostrazione degli oneri connessi con le modifiche intervenute con il presente articolo, congiuntamente alle disposizioni previste per il periodo transitorio del ruolo Sergenti, di cui al successivo articolo 7, sono riportate al punto 4.a. e 4.b dell’annesso 1.

L’annesso 1, punto 4.a, della RT provvede alla quantificazione degli oneri derivanti dalla modifica delle permanenze per l’avanzamento dal grado di Sergente a quello di Sergente Maggiore, considerando il numero di unità di personale che verranno promosse in “anticipo” per la differenza di costo tra il Sergente ed il Sergente Maggiore (a parità di anzianità assoluta), sottolineando che al fine di armonizzare la progressiva riduzione della permanenza nel grado di Sergente ed evitare scavalcamenti tra personale di corsi differenti si rende altresì necessario un periodo transitorio che interesserà i Sergenti che hanno rivestito il grado nel corso degli anni 2010, 2011 e 2012, conseguendone che ai Sergenti con anzianità 2010, verrà attribuita anzianità convenzionale da Sergente Maggiore al 01/01/2017, e a quelli con anzianità 2011, verrà attribuita anzianità convenzionale da Sergente Maggiore al 02/01/2017, a quelli con anzianità 2012 verrà attribuita anzianità convenzionale da Sergente Maggiore al 03/01/2017.

Le anzianità “convenzionali” riportate nella tavola 29, consentono l’individuazione dei contingenti annuali dei Sergenti che beneficeranno di 1 o 2 annui di anticipazione rispetto alla anzianità utile ai fini dell’avanzamento prevista dalla legislazione vigente (tabella 30).

Una volta individuato l’onere unitario (corrispondente al differenziale annuo tra il trattamento economico spettante al sergente maggiore e quello spettante al sergente con 10 anni di anzianità di servizio (tabella 31), si previene così alla determinazione del maggiore onere annuo per il periodo 2017/2026 (tabella 32).

L’annesso 1, punto 4.b, provvede poi alla determinazione del maggiore onere, considerando che la spesa derivante dalla modifica delle permanenze per l’avanzamento dai grado di Sergente Maggiore a quello di sergente Maggiore Capo è determinata tenendo conto del numero di unità di personale promosse in anticipo per la differenza di costo tra il 26 Sergente Maggiore ed il Sergente Maggiore Capo (a parità di anzianità assoluta) per il periodo di anticipo. Al fine di assicurare l’armonico sviluppo del ruolo, è stato definito, per l’avanzamento al grado di Sergente Maggiore Capo e per l’attribuzione della Qualifica Speciale, un periodo “transitorio”.

In particolare, viene rimodulata la permanenza nel grado di Sergente Maggiore e in quello di Sergente Maggiore Capo in maniera da assicurare un progressivo avvicinamento alle permanenze previste a regime e garantire, per il personale promosso in prima valutazione, la somma delle tre permanenze nel grado di sergente, sergente maggiore e sergente maggiore capo, ai fini dell’attribuzione della “Qualifica Speciale” pari a 17 anni (periodo espressamente previsto a regime dal presente decreto legislativo).

La tabella 33 dell’annesso 1 fornisce in proposito il quadro delle permanenze minime nei gradi di sergente, sergente maggiore e sergente maggiore capo, pervenendo cosi alla definizione delle platee annue relative ai Sergenti maggiori che per effetto del riordino conseguano un anticipo (di 1, 2, 3 anni) rispetto alla anzianità minima indispensabile alla valutazione ai fini di avanzamento (tabella 34).

L’individuazione del differenziale tra costo unitario annuo del sergente maggiore con almeno 17 anni di servizio e quello del sergente maggiore Capo con almeno 17 anni di servizio (tabella 35), moltiplicata con la platea annua dei sergenti maggiori “anticipatari”, dovrebbe consentire l’individuazione del maggior onere medio complessivo lordo, in ragione annua, per il bilancio dello Stato (tabella 36).

Al riguardo, in relazione alle quantificazioni riportate nell’annesso 1, punto 4.a (Riduzione anni di permanenza nel grado di sergente per l’avanzamento al grado di sergente maggiore), sarebbe opportuna una conferma in merito alle platee di sergenti che risulteranno beneficiari di 1 o 2 anni di anticipo negli avanzamenti; si certifica che il differenziale retributivo tra il trattamento economico spettante in ragione annua al sergente maggiore e al sergente maggiore con 10 anni di servizio consente di pervenire alla quantificazione dell’onere complessivo annuo riportato nella tavola 32. Onere, quest’ultimo, che corrisponde a quello analiticamente indicato dalla tavola 4, di sintesi di tutti gli oneri considerati nell’annesso 1. Venendo alla lettera f), laddove si provvede ad inserire l’articolo 1323-bis (Attribuzione della qualifica speciale ai sergenti maggiori capo delle FF.AA.), andrebbero forniti elementi di chiarificazione circa il passaggio dalla quantificazione della platea (tabella 34) e l’indicazione dell’onere unitario al costo complessivo annuo della misura che, ameno ad un primo esame, non è immediato. In ogni caso, si certifica che la tabella 4, di riepilogo con gli oneri riportati in annesso 1, riporta i medesimi dati di spesa complessiva annua cifrati nella tabella 36.

Articolo 7 (Disposizioni transitorie in materia di Sergenti)

L’articolo 7, comma 1, contiene disposizioni transitorie per il riordino in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare appartenente al ruolo dei sergenti. In particolare:

– la lettera a) sostituisce integralmente il contenuto dell’articolo 2198 del Codice, ora recepito dal rinovellato articolo 690, con una norma di salvaguardia per i concorsi già in atto all’entrata in vigore del presente decreto;

– la lettera b) introduce gli articoli 2254-bis, 2254-ter e 2254-quater del Codice, allo scopo, nella fase transitoria, di: o applicare gradualmente le nuove permanenze nel grado di sergente maggiore, ai fini della promozione al grado di sergente maggiore capo, tenuto conto dello sviluppo di carriera effettivo alla data del riordino; o inquadrare i sergenti maggiori capi che hanno già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l’anzianità necessaria per il conferimento della “qualifica speciale” e armonizzare le nuove permanenze nel grado di sergente maggiore capo ai fini del conferimento della qualifica medesima; o prevedere per il personale che già rivestiva il grado di sergente maggiore, i criteri di permanenza nel grado di sergente maggiore capo ai fini della corresponsione del parametro stipendiale previsto per i sergenti maggiori capo +4 (come da tabella allegata al presente provvedimento).  la lettera c) aggiunge al Codice l’articolo 2254-quater. La RT ribadisce sull’articolo che ivi sono contenute le disposizioni transitorie per il riordino in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare appartenente al ruolo dei sergenti. In particolare:

– la lettera a) sostituisce integralmente il contenuto dell’articolo 2198 del Codice, ora recepito dal novellato articolo 690, con una norma di salvaguardia per i concorsi già in atto all’entrata in vigore del presente decreto;

– la lettera b) introduce gli articoli 2254-bis, 2254-ter e 2254-quater del Codice, allo scopo di:

– o applicare gradualmente le nuove permanenze nel grado di sergente maggiore, ai fini della promozione al grado di sergente maggiore capo, tenuto conto dello sviluppo di carriera effettivo alla data del riordino;

– o inquadrare i sergenti maggiori capi che hanno già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l’anzianità necessaria per il conferimento della “qualifica speciale” e armonizzare le nuove permanenze nel grado di sergente maggiore capo ai fini del conferimento della qualifica medesima;

– o prevedere, come regime transitorio per il personale che già rivestiva il grado di sergente maggiore, i criteri di permanenza nel grado di sergente maggiore capo ai fini della corresponsione del parametro stipendiale previsto per i sergenti maggiori capo +4.

La dimostrazione degli oneri connessi con le modifiche intervenute con il presente articolo, congiuntamente alle disposizioni di cui al precedente articolo 6, è riportata al punto 4.a. e 4.b. dell’annesso 1.

Leggi qui il dossier completo del Servizio Studi del Senato

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