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Riceviamo e volentieri pubblichiamo

Richiamiamo e commentiamo l’Ordinanza 274/2015 della Corte Costituzionale ed alcune recenti “esternazioni” del Prof. Giulio Prosperetti, giudice costituzionale di fresca nomina.

L’art. 15, c. 5, della legge 724/1994 (finanziaria 1995) stabiliva l’applicazione del vecchio regime di calcolo della indennità integrativa sociale sui trattamenti di pensione (cioè come voce distinta) “limitatamente alle pensioni dirette liquidate fino al 31/12/1994 e alle pensioni di reversibilità ad esse riferite”.

La riforma Dini (legge 8 agosto 1995, n. 335) ha introdotto numerose novità in materia previdenziale, anche (art. 1, c. 41) sulle pensioni di reversibilità e relative penalizzazioni in relazione al reddito del beneficiario superstite, anche se aveva chiarito che “Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data dell’entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti”.

I giudici di merito (Tribunali periferici, Corti di Appello, ad esempio quella di Roma, Corti dei Conti) hanno per lo più interpretato le norme anzidette (quando chiamati a dirimere le controversie applicative) nel senso che l’indennità integrativa speciale debba essere corrisposta in misura intera per le pensioni dirette liquidate fino al 31/12/1994 e per le pensioni di reversibilità riferite a tali pensioni, senza alcuna distinzione tra le pensioni di reversibilità liquidate prima o dopo il 31/12/1994.

Invece la legge 296/2006 (finanziaria 2007) con l’art. 1, commi 774, 775 e 776, come interpretazione autentica (ma tardiva) dell’art. 1, c. 41, della legge 335/1995 e abrogando l’art. 15, c. 5, della legge 724/1994, ha stabilito che “per le pensioni di reversibilità sorte a decorrere dalla data di decorrenza della legge 8 agosto 1995, n. 335, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, l’indennità integrativa speciale già in godimento da parte del dante causa, parte integrante del complessivo trattamento pensionistico percepito, è attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità” (quindi in misura ridotta), pur salvaguardando “i trattamenti più favorevoli in godimento al momento dell’entrata in vigore della legge 296/2006, già definiti in sede di contenzioso”.

Infine, la Corte di Cassazione, chiamata sulla questione-reversibilità a dirimere una controversia sorta prima della legge 296/2006 e dovendo applicare la normativa introdotta dalla legge stessa, assume, quanto alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità, che richiede pertanto l’intervento della Corte costituzionale, che la norma censurata (art. 1, c. 774, 775 e 776, della legge 296/2006), provvista di efficacia retroattiva, incida sulla definizione di controversie in corso e violi, in difetto di motivi imperativi di interesse generale, il divieto di ingerenza del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia.

I dubbi sulla legittimità della norma, secondo la Cassazione, riguardano altresì il contrasto con l’art. 117, 1° comma Costituzione e l’art. 6 della Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che impongono ai legislatori il rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, ivi compreso per quanto riguarda i diritti dell’uomo ed il sicuro affidamento alla giustizia e alla certezza del diritto.

La Corte costituzionale, con l’Ordinanza 274 del 22/12/2015, ha dichiarato “manifestamente infondata” la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 774, 775 e 776 della legge 296/2006 sollevata in riferimento all’art. 117, 1° comma della Costituzione in relazione all’art. 6 della Convenzione europea anzidetta.

Non contestiamo l’Ordinanza in sé, chiamata a far luce su alcuni commi, in particolare della legge 724/1994 e della legge 335/1995, francamente di chiarezza non cristallina, ma sconcertano alcune delle motivazioni dell’Ordinanza in esame, solo preoccupata di “salvare” i 3 commi in questione della legge 296/2006.

Passino le seguenti affermazioni, e cioè che la norma censurata:

– vuole “coordinare ed interpretare” norme controverse;
– persegue la “finalità di armonizzare e perequare tutti i trattamenti pensionistici”;
– “è coerente con il principio di autonomia del diritto alla pensione di reversibilità come diritto originario”;
– cerca di “contemperare i contrapposti interessi, salvaguarda i trattamenti pensionistici già definiti in sede di contenzioso e attua un bilanciamento ragionevole dei diritti dei singoli con le esigenze di sostenibilità complessiva del sistema previdenziale”.

E’ francamente inaccettabile, invece, la seguente motivazione e cioè “che, in relazione ai rapporti di durata, non si può riporre alcun ragionevole affidamento nell’immutabilità della disciplina e non sono precluse modificazioni sfavorevoli, finalizzate a riequilibrare il sistema”.

Quest’ultima affermazione, pur considerando che l’Ordinanza in esame è di modesta portata e non può certo essere richiamata quando si tratterà di decidere sulla legittimità costituzionale dei blocchi ripetuti all’indicizzazione delle pensioni in godimento, ovvero dei “contributi di solidarietà” sulle pensioni medio-alte, mette tuttavia i brividi, atteso che il più tipico dei “rapporti di durata” è proprio la pensione in godimento.

E veniamo alle recenti esternazioni del prof. Giulio Prosperetti, Ordinario di Diritto del lavoro all’Università “Tor Vergata” di Roma, contenute in una nota dal titolo “Alla ricerca di una ratio del sistema pensionistico italiano”, in cui tra l’altro bolla di “palese inadeguatezza” la sentenza 70/2015 della Consulta, redatta dai suoi colleghi della Corte Costituzionale.

Estendendo poi le critiche anche alla sentenza 316/2010 lamenta come le sentenze in questione della Consulta non abbiano motivato “rispetto a quale sia il livello critico di determinati trattamenti pensionistici, la cui perdita del potere d’acquisto li porterebbe sotto il livello di sufficienza”, svilendo altresì la categoria concettuale dei diritti quesiti, concetto che – secondo il professore – “sembrava essere ormai archiviato con riferimento alla complessa dinamica dei diritti sociali”.
Il prof. Prosperetti se la prende poi con il godimento di più pensioni e con la possibilità di cumulare pensione e redditi da lavoro, condizioni – a suo giudizio – che “modificano sostanzialmente la natura stessa del diritto alla pensione”.

Il neo-giudice costituzionale auspica poi che, di fronte alle crisi economiche, i pensionati siano chiamati a “fare sacrifici” al pari dei lavoratori attivi (quasi che le rispettive età li ponessero in condizioni analoghe di fronte alle crisi economiche e quasi che negli ultimi 10 anni i titolari di pensioni medio-alte non abbiano già fatto sacrifici), ritenendo inevitabile che il diritto alla pensione diventi sempre più “diritto finanziariamente condizionato”.
Dimostrando poi di essere “tifoso” di Sabino Cassese e di Gino Giugni, critica il criterio di adeguatezza applicato alle pensioni di maggiore consistenza e, come Giugni nel 1984, sostiene “che i pensionati non devono risparmiare ma solo consumare”.

Se noi pensionati avessimo preso alla lettera il “consiglio” (più autoritario che autorevole) di Giugni, chi avrebbe mantenuto il 40% dei giovani disoccupati o sottoccupati negli ultimi 10 anni, che sono proprio i figli ed i nipoti dei pensionati attuali?

Inoltre il Prof. Prosperetti ha sottolineato “l’intento virtuoso del legislatore” di aver provocato un graduale abbassamento delle pensioni (naturalmente sempre e solo di quelle medio-alte) attraverso il blocco o la mancata loro indicizzazione, i contributi di solidarietà, ecc.
Non una parola sulla necessità che le pensioni (tutte) siano adeguate ai sensi dell’art. 38 della Costituzione, anzi è evidente l’auspicio che le pensioni medio-alte siano “adeguate” a quelle più basse, né si fa riferimento ai principi di proporzionalità tra retribuzione e pensione né tra contribuzione previdenziale e misura della pensione.

E, visto che la mancata indicizzazione ed i contributi di solidarietà sono certamente (al di là del nomen iuris) prestazioni patrimoniali di natura sostanzialmente tributaria, non è fatto cenno alla necessaria universalità e progressività delle imposizioni sulle pensioni (con riferimento all’art. 53 della Costituzione).
Infine, la nota del Prof. Prosperetti termina con questa affermazione, tanto impegnativa quanto rivelatrice, “Le Corti Supreme hanno in tutti gli ordinamenti una riconosciuta funzione politica giacché l’analisi di un testo legislativo deve essere condotta in un virtuoso bilanciamento tra l’analisi tecnica e la visione prospettica riferita agli istituti giuridici che debbono adeguarsi ai mutamenti della realtà sociale”.

Sono proprio le “esternazioni” del prof. Prosperetti che ripropongono i seguenti problemi fondamentali e irrisolti:

a) se la Corte Costituzionale non è in grado di essere Organismo “terzo” rispetto al Palazzo non può garantire “argine alcuno” rispetto alle disinvolture dei Poteri esecutivo e legislativo, quando in contrasto con i principi ed i valori della nostra Carta;
b) sarebbe certo auspicabile che tutti i giudici costituzionali fossero esperti qualificati in diritto costituzionale e che non fossero targati politicamente;
c) ma anche se nella nostra Consulta i giudici fossero tutti esperti costituzionalisti, il rispetto della nostra Carta costituzionale non potrebbe essere assicurato perché anche tra i costituzionalisti c’è una corrente (che mi auguro minoritaria) che ritiene che la nostra Costituzione non debba essere correttamente e fedelmente attuata e rispettata, ma “interpretata” anche a costo di stravolgerne ispirazione e contenuti;
d) se la Corte Costituzionale non fosse in grado di rispettare il proprio ruolo (custode e garante della nostra Carta), né di prevenire le degenerazioni anzidette, tanto varrebbe cancellarla dal nostro ordinamento,come un CNEL qualsiasi.

I problemi anzidetti erano già ben presenti ad Indro Montanelli, che notava come in Italia “non ci sia chi non si scappelli ogni giorno davanti alla Costituzione, per poi calpestarla quotidianamente”.

Quanta strada deve ancora fare la politica per rendere questo Paese semplicemente “normale”!

Michele Poerio
Presidente Nazionale FEDER.S.P.eV
Carlo Sizia
Comitato direttivo FEDER.S.P.eV.

Cosa succede alla Corte costituzionale sulle pensioni?

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