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IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

Articolo 70. – “La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all’articolo 71, per le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei
Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, per quella che determina
i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di senatore di cui all’articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma. Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva […]“.

La riforma supera il bicameralismo perfetto e, quindi, afferma che in via generale tutte le leggi dovrebbero essere approvate soltanto dalla Camera dei deputati. Dovrebbe essere una importante semplificazione. Ma così non è. Innanzitutto perché si prevede anche che le leggi più importanti siano sempre e comunque necessariamente bicamerali. Come accade per la ventina di tipi di leggi principali, elencati quasi tutti nell’artICOLO 70 Cost. Ma, soprattutto, in quanto il Senato, su richiesta di un terzo dei componenti, può comunque richiedere di esaminare qualsiasi legge. Quindi tutte le leggi possono restare bicamerali su semplice richiesta del Senato. In pratica, resteremmo un sistema quasibicamerale, anzi bicamerale a richiesta del Senato. Semplificazione ed efficienza non sono certo garantiti.

Articolo 72 – “Ogni disegno di legge di cui all’articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva
articolo per articolo e con votazione finale. Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale“.

Il nuovo procedimento legislativo dovrebbe essere più agevole e veloce. Invece, nel tentativo di differenziare il ruolo del Senato da quello della Camera, si rischiano molte complicazioni. Infatti, esistono una decina di procedimenti bicamerali diversi con un ruolo particolare del Senato:
a) Le leggi necessariamente bicamerali (articolo 70);
b) Le leggi su cui c’è richiesta di riesame del Senato (articolo 70, 3° comma);
c) Le leggi di attuazione dell’art. 117, 4° comma Cost. (su cui la Camera può dissentire dal Senato solo a maggioranza
assoluta dei componenti);
d) Le leggi di bilancio (su cui il Senato si pronuncia entro 15 giorni);
e) Le leggi su cui il Senato chiede alla Camera di pronunciarsi (art. 71, 2° comma);
f) Le leggi indicate come essenziali all’attuazione del programma di governo (che hanno una procedura accelerata; art. 72);
g) Le leggi di conversione dei decreti-legge (con procedura a tempi prefissati; art. 77 e 74);
h) Le leggi di ratifica dei Trattati di appartenenza all’Unione europea (art. 80);
i) Le leggi di attribuzione di nuove forme di autonomia speciale (approvate da entrambe le Camere sulla base di intesa con la Regione interessata; art. 116);
j) Le leggi che intervengono in materia regionale per tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica o per
la tutela dell’interesse nazionale (su proposta del Governo; art. 117).

Il rischio non è solo di confusione, ma anche di conflitti. Non a caso, nel nuovo art. 70 si prevede che “I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti”. Ma c’è sempre la possibilità che i conflitti si inaspriscano e finiscano alla Corte costituzionale. Allungando i tempi del procedimento legislativo.

Seconda di sei puntate tratte dalla guida alla riforma costituzionale scritta dal prof. Alfonso Celoto dal titolo “Questa volta No”. La prima è consultabile qui

Perché il nuovo bicameralismo non funziona. La guida del prof. Celotto per il No al referendum

IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO Articolo 70. – "La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all’articolo 71, per le leggi che determinano…

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