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La più rilevante novità introdotta nel Codice della crisi è senz’altro rappresentata dalla composizione negoziata della crisi.

La composizione negoziata per la soluzione della crisi

Si tratta di uno strumento di natura stragiudiziale, meno oneroso e più adeguato ad affrontare l’attuale contesto economico, con il quale il legislatore intende agevolare il risanamento di quelle imprese, che pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, “hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato”, anche mediante la cessione dell’azienda o di rami di essa. Rispetto alla procedura di composizione assistita della crisi, introdotta dal d.lgs. 14/2019, la procedura negoziata si presenta come uno strumento in grado di superare le perplessità sollevate in merito sia all’effettiva funzionalità della procedura dinanzi all’OCRI sia alla sua corrispondenza ai principi e alle indicazioni della Direttiva 2019/1023, che mirano ad agevolare l’imprenditore ad affrontare e risolvere la crisi con strumenti rapidi, semplici e facilmente accessibili. (…)

Sulla piattaforma gestita da Unioncamere saranno disponibili: i) una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento ; ii) un test pratico, con funzione di autodiagnosi, per la verifica dell’effettiva perseguibilità del risanamento, accessibile da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati; e iii) un protocollo di conduzione della composizione negoziata. La struttura della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test autodiagnostico e le indicazioni per la redazione del piano di risanamento sono state definite con il decreto dirigenziale del ministero della Giustizia del 28 settembre 2021.

Nell’istanza per la nomina dell’esperto, da presentarsi in via telematica al segretario generale della Camera di commercio nel cui ambito è ubicata la sede legale dell’impresa, l’imprenditore, dovrà, tra l’altro:

  • produrre una serie di informazioni di carattere generale sull’azienda (settore di appartenenza, fatturato dell’ultimo esercizio, numero dei dipendenti, ecc.);
  • specificare se è stato eseguito il test pratico;
  • depositare un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della “lista di controllo” di cui all’art.13;
  • indicare se necessiti di nuove risorse finanziarie per evitare un danno grave e irreparabile dell’attività aziendale e se intenda avvalersi del regime di sospensione degli obblighi imposti dal Codice civile in caso di perdite rilevanti.

L’istanza dovrà essere corredata inoltre di una serie di documenti che definiscono il quadro generale della situazione contabile e debitoria dell’impresa, tra cui i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l’ufficio del registro delle imprese; l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell’esistenza di diritti reali e personali di garanzia; una relazione chiara e sintetica sull’attività svolta accompagnata da un piano finanziario per i successivi sei mesi; la situazione debitoria complessiva richiesta dall’Agenzia delle entrate e delle riscossioni.

LA FIGURA DELL’ESPERTO

Il decreto prevede l’affiancamento all’imprenditore di un esperto che ha il compito di agevolare le trattative tra l’imprenditore e i creditori o altri soggetti eventualmente interessati, al fine di individuare una soluzione atta a ripristinare le condizioni di equilibrio gestionale, anche ricorrendo alla cessione dell’azienda o di rami di essa.

L’esperto non si sostituisce, quindi, all’imprenditore nel confronto con i suoi creditori o con le altre parti interessate, ma lo affianca mettendo a sua disposizione le competenze necessarie per la ricerca di una soluzione della situazione di difficoltà dell’impresa. L’esperto, quindi, opera nella duplice veste di “consigliere” del debitore e di “garante” dei terzi, esprimendo giudizi sul percorso e sulle soluzioni prospettate che non devono pregiudicare gli interessi dei creditori.

Le trattative hanno natura riservata. L’obbligo di riservatezza rappresenta un elemento fondamentale per il successo della composizione negoziata. Tutte le parti coinvolte (imprenditore, esperto, creditori, banche, ecc.) sono, infatti, tenute a non divulgare dati e notizie sull’impresa di cui sono venute a conoscenza nel corso delle trattative e a collaborare attivamente e lealmente per assicurarne il regolare svolgimento. Ne consegue che gli obblighi che gravano sulle parti si traducono: i) per l’imprenditore, nel rappresentare la propria situazione all’esperto e alle parti interessate in modo completo, gestendo l’impresa con correttezza per non arrecare ingiusto pregiudizio ai creditori; ii) per l’esperto, nel verificare, prima di accettare l’incarico, la propria indipendenza, il possesso di conoscenze tecniche e la possibilità di dedicare alle trattative il tempo indispensabile per il loro completo e idoneo svolgimento; iii) per i creditori, nel collaborare lealmente e nel fornire tempestivamente le informazioni e le risposte richieste dall’imprenditore e dall’esperto durante le trattative.

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